CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 novembre 2019
Cassazione n. 29478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22087-2020 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentata e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1578/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 12/11/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Pontedera avverso la sentenza n. 126/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2013; il Comune di Pontedera è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 L. n. 212/2000 e 1, comma 162, L. n. 296/2006 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di rilevare il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati circa l’omessa dichiarazione di uno degli immobili tassati di cui al Fg. 5, mapp. 272, sub 7, e il disconoscimento dell’agevolazione IMU per gli immobili produttivi di reddito fondiario; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. nell’avviso di accertamento impugnato (trascritto in parte qua nel ricorso) si dà atto, invero, che le verifiche effettuate …(avevano)… portato all’accertamento delle unità immobiliari riportate nella tabella ; 1.4. in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione, ex art. 366 c.p.c., la ricorrente non ha trascritto, tuttavia, quanto riportato nella tabella allegata, impedendo così alla Corte di verificare la correttezza del suo assunto circa la mancanza di ogni riferimento all’omessa dichiarazione, da parte della contribuente, dell’immobile dianzi indicato; 1.5. occorre inoltre evidenziare che come già affermato da questa Corte in materia di ICI (ma sulla base di principi applicabili anche con riferimento all’IMU), gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma ciò non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione (ndr. o agevolazione, come nella fattispecie) prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (cfr. Cass. n. 1694/2018, che, in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, nel quale erano stati indicati i dati identificativi dell'immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l'ammontare dell'imposta; in senso conforme, Cass. nn. 8548/2019, 26431/2017, 14094/2010); 1.6. non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione degli atti impositivi lamentato dalla contribuente; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 e 5, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato il mancato riconoscimento dell’aliquota ridotta per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, stante il mancato diretto utilizzo degli immobili per lo svolgimento dell’attivitàindustriale a seguito della loro locazione; 2.2. la censura è infondata; 2.3. l’art 13, comma 9, D.L. n. 201/2011 prevede, infatti, che i Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, o nel caso di immobili locati; 2.4. il legislatore ha dunque attribuito ai Comuni ampia discrezionalità nell’applicazione dell’agevolazione, se non nei limiti previsti, con conseguente esclusione della sua estensione a casi non previsti; 2.5. non è quindi contraria al disposto normativo la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di Pontedera, che, come riportato in ricorso e nella sentenza impugnata, limita l’agevolazione agli immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore dell’immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15 , con applicazione dell’aliquota ordinaria agli immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati; 3.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 546/1992 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per mancata formulazione di motivi specifici; 3.2. la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo la ricorrente omesso di riportare nel ricorso il contenuto dell’atto di appello (neppure allegato al ricorso), precludendo pertanto alla Corte la verifica circa la correttezza delle sue doglianze; 4.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di pronunciarsi sulla censura, contenuta nell’appello incidentale, circa la contraddittorietà della sentenza di primo grado, allorché non era stato disposto l’integrale annullamento degli atti impugnati pur essendo stata riconosciuta la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento; 4.2. la doglianza è infondata atteso che, come correttamente evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], la questione è rimasta assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado laddove il Giudice di secondo grado ha escluso la sussistenza di difetto di motivazione negli atti impugnati 5.ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; 6. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma,