CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 8241/2023proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], da quale è rappres. e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappres. p.t., elett.te domi c. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difes a , per procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via della Giuliana 73, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e difese, per procura speciale in atti -controricorrenti- avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 31960/2022, pubblicata in data 28.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Le società di diritto panamense, [OSCURATO:PERSONA] S.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.A. proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2020 con cui la Corte d’appello di Bologna aveva revocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato con sentenza emessa in data 8.6.20, osservando che dall’esame degli elementi attivi e passivi della società non emergevano i presupposti dell’insolvenza alla luce dei fatti sopravvenuti dopo il fallimento (acquisizione di denaro e diminuzione del passivo). Con ordinanza del 2022, la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, in quanto: premesso che la causa era stata decisa con il cd. rito cartolare, ex art. 83 dl n. 18/20, conv. dalla l. n. 27/20, mediante lo scambio di sole note scritte, senza comparizione successiva in udienza; rispetto ai documenti prodotti dalla reclamante con la nota scritta del 16.11.20, le parti reclamate non avevano avuto la possibilità di controdedurre in un’udienza successiva, o di chiedere in tale sede un termine per esame; si era dunque verificata una lesione del contraddittorio in ordine al contenuto dei documenti nuovi prodotti. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per revocazione avver so la suddetta ordinanza della Cassazione, con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia l’errore di fatto consistente nell’omesso esame della memoria ex art. 380 bis, c.1, c . p . c . , contenente l’eccezione rilevabile d’ufficio sulla nullità della procura rilasciata all’estero, perché non era stata allegata la traduzione relativa all’attività certificata svolta dal notaio; inoltre, dalla traduzione, successivamente prodotta, ex art. 372 c . p . c . , emergeva che il notaio non aveva dichiarato che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui egli avesse accertato l’identità. La ricorrente lamenta altresì che la C assazione non aveva esaminato la suddetta memoria nella quale era stata formulata l’eccezione d’inammissibilità del reclamo per nullità della procura della [OSCURATO:PERSONA] S.A. rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denunzia che la successiva produzione ex art. 372, c.2, c.p.c. della traduzione giurata in lingua italiana dell’autentica di firma e delle postille apposte in calce alla procura speciale alle liti rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], non aveva sanato la nullità della procura, posto che dalla traduzione emergeva che il notaio non aveva dichiarato che la procura era stata firmata in sua presenza, mancando il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore, risultando che la certificazione notarile eraavvenuta il 4.12.22, mentre la procura recava la data di certificazione del 3 dicembre. Il ricorso èinammissibile. La ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe esaminato la memoria ex art. 378 c.p.c., a suo tempo depositata dalla H23 (controricorrente), nella quale era stata sollevata la questione della nullità della procura straniera, sulla base della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello che aveva revocato la dichiarazione di fallimento della H23, emessa in primo grado. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio dalla ordinanza di questa Corte, impugnata in questa sede. Orbene, la ricorrente èpriva di interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto ‒ oltre che dallaDelta della validità della cui procura si discute ‒ anche dallaLonestar, la cui procura è stata considerata pienamente valida dallaH23. Ebbene, l’efficacia dichiarativa erga omnesdella sentenza di fallimento (Cass. 30107/2018), comporta che ‒ quand’anche venisse revocata la pronuncia di questa Corte, con riferimento allaDelta ‒ nel giudizio di rinvio resterebbe ferma la statuizione riguardante la [OSCURATO:PERSONA], e l’eventuale dichiarazione di fallimento, confermata in sede di rinvio, gioverebbe anche allaDelta, creditrice di H23, al pari della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che H23 non si avvantaggerebbe, in caso di revocazione della pronuncia in relazione allaDelta, neppure di una diminuzione del passivo, alla cui determinazione ‒ anche se il fallimento fosse confermato ad istanza della sola [OSCURATO:PERSONA] ‒ concorrerebbe anche il credito della [OSCURATO:PERSONA], per il principio della concorsualità dei crediti prefallimentari. Il ricorso èparimenti inammissibile anche per l’insussistenza dell’errore revocatorio. Invero, in tema di revocazione delle pronunzie della Corte di Cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bisc.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (Cass. 22561/2016).Nel caso di specie, le memorie sono state considerate dalla Corte, che ha dato atto del loro deposito. Successivamente, è stata sottoposta alla Corte, mediante deposito ex art. 372 c.p.c., anche la procura della [OSCURATO:PERSONA] tradotta in italiano, per sanare la precedente, la cui autentica era stata allegata solo in lingua straniera. L’eccezione dedotta in memoria (nullità della procura della [OSCURATO:PERSONA]) è stata dunque sottoposta alla Corte, che l’ha implicitamente disattesa, avendo deciso il merito, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cassando con rinvio. Va, per vero, rilevato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 1213/2023). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio c he liquida nelle somme di euro 6 .200,00 di cui 200,00 per esborsi, , oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do