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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 25818/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18620-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18620/2020 Cron.

Rep.

Ud. 13/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 931/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 296/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18620/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.1.2020 n. 931, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 2.264,76, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.

Il tribunale accoglieva il ricorso, perché aveva accertato l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi Inps, oggetto dell’avviso di addebito, che era stato notificato dopo il decorso del termine di cinque anni, decorrente dalla scadenza per il versamento del saldo dei predetti contributi.

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado ed ha ritenuto insussistente la ricorrenza dell’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito e ciò, sulla basedi una se rie di circostanze (quali, il fatto che i redditi da lavoro autonomo, della cui contribuzione si tratta, erano stati dichiarati nel modello reddituale 2010, mentre l’omessa compilazione del quadro “RR” era avvenuta in un contesto di incertezza in ordine alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre erano irrilevanti, ai fini della predetta iscrizione, un ammontare dei predetti redditi inferiore alla soglia dei 5000,00 euro, di cui all’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03).

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2925 e 2941 c.c. e dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM 12.5.11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente era stata dichiarato prescritto il credito per l’anno 2010, in quanto la Corte d’appello non aveva considerato che vi era stato uno spostamento in avanti della decorrenza del termine di prescrizione, dovuto al DPCM del 12.5.11 che all’art. 1 aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi, al 6.7.11, in favore di tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, per cui la raccomandata con cui veniva chiesto il pagamento di contributi e sanzioni del 4.7.16 aveva interrotto utilmente il termine di prescrizione quinquennale.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di le gittimità “questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicchéassume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 34034/21, in motivazione).

Nella presente vicenda, essendo l’anno in contestazione il 2010, il D.P.C.M. di riferimento è quello del 12.5.2011, che all’art. 1 statuisce “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonch é al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Quindi, per l’anno 2010 (come per il 2009), il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del

6.7.11. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18620-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18620/2020 Cron. Rep. Ud. 13/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 931/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2020 R.G.N. 296/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18620/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 10.1.2020 n. 931, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 2.264,76, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme. Il tribunale accoglieva il ricorso, perché aveva accertato l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi Inps, oggetto dell’avviso di addebito, che era stato notificato dopo il decorso del termine di cinque anni, decorrente dalla scadenza per il versamento del saldo dei predetti contributi. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado ed ha ritenuto insussistente la ricorrenza dell’ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito e ciò, sulla basedi una se rie di circostanze (quali, il fatto che i redditi da lavoro autonomo, della cui contribuzione si tratta, erano stati dichiarati nel modello reddituale 2010, mentre l’omessa compilazione del quadro “RR” era avvenuta in un contesto di incertezza in ordine alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre erano irrilevanti, ai fini della predetta iscrizione, un ammontare dei predetti redditi inferiore alla soglia dei 5000,00 euro, di cui all’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03). Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2925 e 2941 c.c. e dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 del d.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCM 12.5.11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente era stata dichiarato prescritto il credito per l’anno 2010, in quanto la Corte d’appello non aveva considerato che vi era stato uno spostamento in avanti della decorrenza del termine di prescrizione, dovuto al DPCM del 12.5.11 che all’art. 1 aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento dei contributi, al 6.7.11, in favore di tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, per cui la raccomandata con cui veniva chiesto il pagamento di contributi e sanzioni del 4.7.16 aveva interrotto utilmente il termine di prescrizione quinquennale. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di le gittimità “questa Corte ha, infatti, chiarito (cfr., sul punto, Cass. n. 10273 del 2021) che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicchéassume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 34034/21, in motivazione). Nella presente vicenda, essendo l’anno in contestazione il 2010, il D.P.C.M. di riferimento è quello del 12.5.2011, che all’art. 1 statuisce “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonch é al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Quindi, per l’anno 2010 (come per il 2009), il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza prorogata del 6.7.11. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Co
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