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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13768/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 12 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 27 maggio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capi B e C, rispettivamente il 26 maggio ed il 24 giugno 2018) e di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo A, dal 7 giugno al 24 giugno 2018), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sanzione che sarebbe eccessivamente severa e comunque non adeguatamente giustificata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il, peraltro mite, trattamento punitivo benchè sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]. r estensore [OSCURATO:PERSONA] en . [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. 'pen. il provvedimento viene firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 12 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 27 maggio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capi B e C, rispettivamente il 26 maggio ed il 24 giugno 2018) e di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo A, dal 7 giugno al 24 giugno 2018), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto. 2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sanzione che sarebbe eccessivamente severa e comunque non adeguatamente giustificata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il, peraltro mite, trattamento punitivo benchè sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]. r estensore [OSCURATO:PERSONA] en . [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. 'pen. il provvedimento viene firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa D
Sentenza Cassazione n. 13768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris