CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 16712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6457-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il suo studio in PALESTRINA, [OSCURATO:PERSONA], N. 92; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5417/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Tivoli - Sezione distaccata di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché fossero condannati alla riduzione Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 2 - in pristino di uno stradello interpoderale di proprietà dei convenuti sul quale l’attore vantava una servitù di passaggio, nonché al risarcimento dei danni in favore dell'attore. A sostegno delle sue pretese, l'attore dettagliava che sul fondo del quale egli era proprietario, sito in [OSCURATO:PERSONA], era stata costituita una servitù di passaggio dal giudice di Palestrina con sentenza n. 50 del 1982, trascritta in data 27/01/1986. Nella summenzionata sentenza il passaggio dello stradello veniva fissato nella misura di mt. 2,80: i convenuti, nel recintare il proprio fondo, avevano ristretto lo stradello di mt. 2,50, e tale illecita recinzione determinava, peraltro, un andamento irregolare dello stradello in questione, impedendo l’agevole manovra di svolta per potersi recare al fondo di proprietà del Gamberale. 1.1. Tribunale ordinario di Tivoli -Sezione distaccata di Palestrina, con sentenza n. 195/2012 rigettava la domanda sulla scorta del fatto che il CTU aveva verificato che lo stradello “per tutta la lunghezza interessata non è mai inferiore a mt. 2,80 quindi conforme alle dimensioni citate nella relazione di cui alla sentenza”. 2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma, che - con sentenza n. 5417/2018 -rigettava il gravame, così argomentando: - dalle risultanze peritali e dalla dichiarazione di un teste, risulta provato che detto stradello interpoderale conserva sempre la larghezza minima di mt. 2,80; -mentre nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado il Gamberale faceva riferimento alla misura dello stradello, lamentando che i convenuti - nel recintare il proprio fondo - avessero ristretto lo stradello a mt. 2,50 realizzando un muro di cinta con relativo cancello sulla striscia di terreno di loro proprietà su cui grava la servitù di Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 3 - passaggio in questione, soltanto a séguito dell'avvenuto deposito della consulenza tecnica d'ufficio egli asserisce che vi sarebbe anche una difficoltà di manovra per i mezzi pesanti acausa della presenza di un palo della luce e di un andamento irregolare dello stradello di cui si chiede il ripristino: la suddetta nuova domanda, diversa dalla precedente nella causa pretendi, è come tale inammissibile. 3. La suddetta sentenza veniva impugnata dal Gamberale per il ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi. Si difendevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza i controricorrenti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che nella sintetica motivazione resa dalla Corte d'Appello manchi ogni riferimento al fatto storico della conformità o meno dello stradello rispetto alla sentenza costitutiva della servitù di passaggio. 1.1 Il motivo è inammissibile. Secondo i principi fissati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 - 01 , l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel caso di specie,il «fatto storico decisivo»identificato dal ricorrente nella conformità o meno dello stradello rispetto alla sentenza costitutiva della servitù di Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 4 - passaggio non è stato affatto omesso dal giudice d’appello (come già dal giudice di prime cure) il quale, alla luce delle risultanze istruttorie, conclude inequivocabilmente (p. 3, terzo capoverso della sentenza) che: «appare evidente che lo stradello de quo è rimasto immutato dalla data di costituzione della servitù di passaggio…». Peraltro, resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01). 2.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che le conclusioni del CTU non sono state esaminate dalla Corte d'appello neppure al mero fine di disattenderle: infatti, il giudice di seconde cure si è limitato ad estrapolare un solo inciso contenuto nella relazione tecnica, senza leggere la parte ove poi il CTU aveva, invece, rilevato le anomalie denunciate e senza leggere nemmeno le conclusioni. Riscontrando delle anomalie, infatti, il CTU aveva concluso per l'arretramento del muro di proprietà dei convenuti nei modi, termini e misure rappresentati in planimetria: pertanto, la Corte d'appello non poteva astenersi dall’esaminare tali conclusioni pertinenti e rilevanti con l'oggetto della controversia, e se Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 5 - avesse voluto discostarsene avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni rassegnate al suo ausiliare. 2.1. Il motivo è inammissibile: l a doglianza si traduce in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). Si è inoltre stabilito (Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014) che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento; non già quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello è pervenuta ad una decisione autonoma, argomentata alla luce del riesame delle risultanze istruttorie di primo grado (p. 3 della sentenza). Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 6 - 3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, erra la Corte d'appello nel considerare un rilievo delle attività defensionale (difficoltà di manovra provocate dalla presenza di un palo della luce) come nuova domanda: infatti, la causa petendi nell'atto di citazione originario consisteva in un'azione esperita dal Gamberale a tutela della servitù ex art. 1079 cod. civ., e il petitum invocato era volto ad ottenere la riduzione in pristino mediante l'abbattimento del muro di recinzione. Poiché è incontrovertibilmente emerso dalla CTU lo sconfinamento, o anomalia che dir si voglia, allora non può dubitarsi che la Corte d'appello non abbia reso alcuna pronuncia su detta domanda, in palese violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Il terzo motivo sarà esaminato insieme al quinto. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 113 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole del fatto che dalla sentenza impugnata non è dato conoscere quali siano le norme applicate alla fattispecie esaminata; non emergono, in altri termini, gli elementi in diritto posti a fondamento della decisione adottata dal giudice di secondo grado nel respingere l'appello. 4.1. Il motivo è infondato. Come già affermato da questa Corte (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27890 del 24/11/2008 - Rv. 605622 – 01, richiamata dallo stesso ricorrente e conf. più di recente da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 766 del14/01/2013 - Rv. 625039 - 01) , l'indicazione in sentenza, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. delle disposizioni di legge Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 7 - applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non si ravvisa né il vizio di omessa motivazione, ex art. 36 0, comma 1 , n. 5 ) cod. proc. civ., né il vizio di violazione di legge, ai sensi del primo comma, n. 3) della stessa disposizione, qualora, nella sentenza impugnata, non sia stato operato l'espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratiodegli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132, comma 1, n . 4 ) cod. proc. civ., è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione. Nel caso di specie, benché il giudice di seconde cure non abbia espressamente citato l’art. 1079 cod. civ., ha comunque svolto l’intera argomentazione intorno alla domanda avanzata dal Gamberale (turbativa nel godimento dell’indiscussa servitù di passaggio e ripristino dello stato dei luoghi), concentrandosi - come prontamente rilevato nel c ontroricorso pp. 1 6, ultimo capoverso – sull’accertamento dei fatti costitutivi denunciati dall’appellante, ossia la restrizione dell’ampiezza originaria dello stradello da mt2,80 a mt 2,50 a séguito della costruzione del muro di cinta. 5. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha equivocato l'incriminata affermazione esplicativa del difensore, ritenendola domanda nuova. In realtà, la difesa aveva semplicemente rilevato che il rispetto della formale larghezza dello stradello era dovuta al fatto che il proprietario del fondo antistante si era arretrato per lasciare fuori dal proprio confine un palo della corrente elettrica ad alta tensione che, di fatto, ne riduceva l'ampiezza. In effetti, la nostra domanda era nel primo grado ed è rimasta in appello una Ric. 2019 n. 06457 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 8 - domanda di ripristino della servitù mediante arretramento del muro di cinta realizzato dai convenuti: non si vede quale causa petendi o petitum sia stato modificato. Peraltro, era già stato affermato fin dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure che vi era difficoltà di manovra per i mezzi pesanti, dovuta al restringimento dello stradello a seguito della costruzione del muro da parte dei convenuti. 5.1. Il terzo e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono alla questione della formulazione di una nuova domanda e sono entrambi inammissibili. Come già argomentato al punto 2.1., anche queste doglianze si risolvono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, il quale - nel caso specifico - ha fatto chiaro ed inequivoco riferimento al contenuto della domanda introduttiva del giudizio, interpretandola – ai fini della definizione della causa petendi – con argomentazione plausibile e scevra da vizi logici, anche alla luce del complessivo andamento del procedimento svoltosi al suo cospetto nonché delle risultanze istruttorie esaminate. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese del presente giudizio come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in €3.500,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari