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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 22128/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 29 settembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Roma harigettato l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di restituzione dei benisequestrati di cui era stata ordinata la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.2.

La ricorrente eccepisce la violazione di legge e di norme processuali in relazionealla confisca emessa nonostante l’archiviazione della sua posizione per prescrizione delreato contestato dal 31 gennaio 2013 al 16 dicembre 2015 nonché il vizio di motivazione pertravisamento degli atti processuali e per motivazione apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.La ricorrente è stata indagata, insieme ad altri, per il reato di cui agli art. 110, 81 cpvcod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 20 febbraio 2014 al 28giugno 2016, ma la sua posizione è stata archiviata nella fase delle indagini preliminari perintervenuta prescrizione.

Ciò nondimeno, il G.i.p. ha disposto la confisca dei suoi beni in virtùdell’accertamento del fatto commesso dai coindagati in concorso.

L’opposizione alla confiscaè stata rigettata in presenza dell’accertamento del fatto nei confronti dei coindagati.Nell’ordinanza impugnata il Giudice ha richiamato la sentenza n. 18535 del 2022 ove si èaffermato che la confisca è possibile a dispetto dell’archiviazione.Ritiene il Collegio che la citazione di tale precedente giurisprudenziale non siacorretta.

La sentenza si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi del contrabbando doganale di cuiall'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per il quale è prevista la confisca obbligatoria adispetto del decreto di archiviazione emesso per cause non attinenti alla sussistenza delfatto e al rapporto con il soggetto autore (Sez. 3, n. 18535 del 08/02/2022, Besputin,Rv. 283134 – 01).

La stessa sentenza, infatti, precisa che la confisca obbligatoria, nei casiprevisti dalla legge, può essere disposta anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o ilproscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e noninterrompono il rapporto tra la cosa e il reato.Nel caso in esame, invece, si tratta di un reato tributario per cui la base legale dellaconfisca è stata, fino al 21 ottobre 2015, l’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n.244, che rinviava all’art. 322-ter cod. proc. pen. e, per il periodo successivo, l’art. 12-bisd.lgs. n. 74 del 2000.In entrambi i casi la confisca è collegata a una sentenza di condanna o diapplicazione della pena su richiesta delle parti che qui manca.E’ certamente possibile la confisca tributaria anche in caso di reato prescritto aisensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018,purché vi sia un accertamento di responsabilità (Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli,Rv. 288976 – 01) e con la precisazione che la confisca per equivalente ha caratteresanzionatorio e non si applica ai casi anteriori alla sua entrata in vigore (Sez.

U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01).

Nel caso in esame, non è possibileneanche stabilire se il sequestro era finalizzato a una confisca diretta o per equivalente,tema su cui il Giudice non ha preso posizione, ma comunque rimane il fatto decisivo che nonsi è avuto alcun accertamento di responsabilità nei termini richiesti dai citati artt.1, comma143, l. n. 244 del 2007 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in seguito all’archiviazione nella fasedelle indagini preliminari, né è ammissibile un recupero attraverso gli accertamenti eseguitinei confronti dei coindagati.S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata conrestituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto confiscatoall'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratoregenerale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Roma,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 29 settembre 2025 il G.i.p. del Tribunale di Roma harigettato l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di restituzione dei benisequestrati di cui era stata ordinata la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e di norme processuali in relazionealla confisca emessa nonostante l’archiviazione della sua posizione per prescrizione delreato contestato dal 31 gennaio 2013 al 16 dicembre 2015 nonché il vizio di motivazione pertravisamento degli atti processuali e per motivazione apparente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La ricorrente è stata indagata, insieme ad altri, per il reato di cui agli art. 110, 81 cpvcod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso dal 20 febbraio 2014 al 28giugno 2016, ma la sua posizione è stata archiviata nella fase delle indagini preliminari perintervenuta prescrizione. Ciò nondimeno, il G.i.p. ha disposto la confisca dei suoi beni in virtùdell’accertamento del fatto commesso dai coindagati in concorso. L’opposizione alla confiscaè stata rigettata in presenza dell’accertamento del fatto nei confronti dei coindagati.Nell’ordinanza impugnata il Giudice ha richiamato la sentenza n. 18535 del 2022 ove si èaffermato che la confisca è possibile a dispetto dell’archiviazione.Ritiene il Collegio che la citazione di tale precedente giurisprudenziale non siacorretta. La sentenza si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi del contrabbando doganale di cuiall'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per il quale è prevista la confisca obbligatoria adispetto del decreto di archiviazione emesso per cause non attinenti alla sussistenza delfatto e al rapporto con il soggetto autore (Sez. 3, n. 18535 del 08/02/2022, Besputin,Rv. 283134 – 01). La stessa sentenza, infatti, precisa che la confisca obbligatoria, nei casiprevisti dalla legge, può essere disposta anche allorché venga pronunciata l'assoluzione o ilproscioglimento dell'indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e noninterrompono il rapporto tra la cosa e il reato.Nel caso in esame, invece, si tratta di un reato tributario per cui la base legale dellaconfisca è stata, fino al 21 ottobre 2015, l’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n.244, che rinviava all’art. 322-ter cod. proc. pen. e, per il periodo successivo, l’art. 12-bisd.lgs. n. 74 del 2000.In entrambi i casi la confisca è collegata a una sentenza di condanna o diapplicazione della pena su richiesta delle parti che qui manca.E’ certamente possibile la confisca tributaria anche in caso di reato prescritto aisensi dell’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018,purché vi sia un accertamento di responsabilità (Sez. 3, n. 40793 del 22/10/2025, Castelli,Rv. 288976 – 01) e con la precisazione che la confisca per equivalente ha caratteresanzionatorio e non si applica ai casi anteriori alla sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 – 01). Nel caso in esame, non è possibileneanche stabilire se il sequestro era finalizzato a una confisca diretta o per equivalente,tema su cui il Giudice non ha preso posizione, ma comunque rimane il fatto decisivo che nonsi è avuto alcun accertamento di responsabilità nei termini richiesti dai citati artt.1, comma143, l. n. 244 del 2007 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in seguito all’archiviazione nella fasedelle indagini preliminari, né è ammissibile un recupero attraverso gli accertamenti eseguitinei confronti dei coindagati.S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata conrestituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto confiscatoall'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratoregenerale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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