CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1979
Cassazione n. 44427/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 288/21 del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Udine il 24/11/17, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia di cui all'art.368 cod.pen. Nel ricorso, Vitangelo, tramite il proprio difensore, chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione: a) in merito all'accertamento dei fatti ed in relazione alla ritenuta attendibilità della versione resa dalla persona offesa, costituitasi parte civile. Il ricorso è inammissibile. Le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito in primo e secondo grado con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, è evidentemente inammissibile. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l' 08/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e do [OSCURATO:PERSONA] C uolo [OSCURATO:PERSONA];FLI.Fr'14 - 1 ITI