CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 06636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 19 aprile 2021 dal Tribunale di Velletri, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - con riferimento al reato di evasione; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato il quale ha dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottabile de plano, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ígliele estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].RIA'