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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 25841/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 10 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 31 maggio 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, consumato in data 23 maggio 2018; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 5 in data anteriore alla sentenza della Corte d'appello (pur considerando i periodi di sospensione); considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01); considerato che il termine di prescrizione, pari ad anni 5, ed ulteriormente incrementato nella misura massima di anni 1 e mesi 6 ex art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, nonché di giorni 35 (rinvio su istanza all'udienza del 25 maggio 2022), è decorso alla data del 28 maggio 2025, e quindi in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza appellata; ritenuto, pertanto, che in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del reato ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M.

Annulla P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 10 luglio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 31 maggio 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada, consumato in data 23 maggio 2018; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 5 in data anteriore alla sentenza della Corte d'appello (pur considerando i periodi di sospensione); considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01); considerato che il termine di prescrizione, pari ad anni 5, ed ulteriormente incrementato nella misura massima di anni 1 e mesi 6 ex art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, nonché di giorni 35 (rinvio su istanza all'udienza del 25 maggio 2022), è decorso alla data del 28 maggio 2025, e quindi in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza appellata; ritenuto, pertanto, che in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il decorso del termine di prescrizione, con conseguente estinzione del reato ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; P.Q.M. Annulla P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris