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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 33357/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19/12/2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 e condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si propone un motivo di censura del tutto generico, in quanto nel proporre questione di fatto non dedotta tra i motivi di appello, non indica alcuna specifica circostanza non valutata che consenta di verificare la prospettata carenza di rivalutazione dopo l'applicazione della misura di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19/12/2024, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso si propone un motivo di censura del tutto generico, in quanto nel proporre questione di fatto non dedotta tra i motivi di appello, non indica alcuna specifica circostanza non valutata che consenta di verificare la prospettata carenza di rivalutazione dopo l'applicazione della misura di prevenzione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33357/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris