CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1976
Cassazione n. 47584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1976 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di reato di cui al capo di imputazione ed alla sua affermazione di responsabilità, è indeducibile in quanto generico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, nella quale la Corte di appello fornisce adeguata motivazione quanto alla configurazione degli elementi costitutivi del reato in questione (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, soprattutto) a carico dell'imputato; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/