Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06200/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26556-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1743/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 1208/2019; Oggetto R.G.N.26556/2020 Cron.

Rep.

Ud20/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- La Corte di appello di Milano , con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale i due lavoratori avevano convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la UIL [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'accertamento dell’inadempimento del mandato da parte della stessa per non aver impugnato il licenziamento, intimato ai lavoratori in data 27/2/2015, facendolo divenire definitivo e facendo perdere ai ricorrenti le chances della reintegrazione nel posto di lavoro e/o quella della corresponsione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva per un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. 2.-Nel giudizio di primo grado, su richiesta dei ricorrenti, veniva chiamata in giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], previo mutamento del rito, la quale si costituiva contestando prima di tutto di aver ricevuto alcun mandato per l'impugnazione del dedotto licenziamento, in quanto l'incarico era limitato ad una fase di preliminare di valutazione della controversia, all'esito della quale aveva infatti comunicato l'inopportunità di procedere ad alcuna azione giudiziale allo scopo di evitare aggravi di spesa; l’attività veniva dunque limitata alla domanda delle differenze retributive e dell'importo pattuito nell'accordo sindacale a titolo di incentivo. 3.- Nel merito dell’appello, la Corte ha affermato che nessuna responsabilità della Uil trasporti potesse ritenersi sussistente in quanto la stessa aveva dimostrato documentalmente di aver inviato la raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento comunicato il 27/2/2015 in data 1/4/2015 e quindi entro i 60 giorni previsti dalla legge, così come comprovato dalla ricevuta di tale raccomandata risultante “dai duplicati delle cartoline di ricevimento della predetta raccomandata (doc.2,3,4,) debitamente firmati dai responsabili degli uffici.

Tali duplicati – come ben detto dal primo giudice – fanno piena prova dell’avvenuto invio e ricezione dell’impugnazione stragiudiziale”. 4.- Quanto alla posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , a cui gli appellanti affermavano di aver conferito l’incarico per l’impugnazione del licenziamento senza ricevere comunicazione alcuna, la doglianza era generica e comunque smentita da alcune circostanza non tempestivamente contestate: come il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata indicata da UIL Trasporti e che il rapporto fosse intercorso tra questi due soggetti; che sin dal 9 settembre 2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla UIL [OSCURATO:PERSONA] la propria valutazione circa l'infondatezza di un’eventuale impugnazione giudiziale del licenziamento collettivo, in tempo utile per consentire agli appellanti di rivolgersi eventualmente ad altro legale per l'impugnazione del licenziamento intimato il 27.2.2015 (il termine di scadenza era il 28/9/2015). 5.- Ciò che più rilevava inoltre era la mancata prova del nesso causale tra l'asserito inadempimento del mandato professionale da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il danno subito perché il primo giudice aveva escluso qualsiasi illegittimità dei licenziamenti collettivi e l’esistenza della violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223 del 91. 6.- La Corte d'appello ha inoltre evidenziato che le doglianze sollevate in proposito in fase di appello eranodel tutto infondate perché, come già rilevato dal primo giudice, le novità introdotte dalla l. n. 223 del 1991 avevano ridotto il campo del controllo giurisdizionale, prima previsto ex post, in favore di un controllo ex ante delle organizzazioni sindacali sulla iniziativa imprenditoriale di un ridimensionamento dell'impresa, con la conseguenza che l'intervento giurisdizionale era limitato ad un controllo della correttezza procedurale dell'operazione.

E nel caso di specie la procedura era stata rispettata con le comunicazioni ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti. 7.-Quanto poi, ai criteri di scelta dei lavoratori, le contestazioni sollevate dagli appellanti erano generichee non idonee a scalfire la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva richiamato proprio il contenuto degli accordi sindacali.

Ne derivava, in conclusione, che era stata regolarmente rispettata da [OSCURATO:SOCIETA] la procedura prevista dalla legge 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi di guisa che non vi erano concrete chances per gli odierni appellanti di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, così come le conseguenti condanne del caso e ciò a prescindere dall'attività professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8.-Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con quattro motivi di ricorso ai quali hanno resistito la UIL [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ex art.360, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello violato l'art. 24, legge 223 del 1991 che prevede l’obbligatorietà delle procedure di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 ed all'art. 5 commi da 1 a 5 per il detto licenziamento collettivo; l’errore di diritto è consistito innanzitutto dall’escludere completamente dalla procedura in ogni sua fase l’ente pubblico ULPMO. 2.-Con il secondo motivo, si denuncia ex art 360 n. 3 c.p.c. la falsa applicazione della stessa normativa sopra richiamata avendo la sentenza motivato prescindendo dai fatti effettivamente avvenuti richiamandone altri invece irrilevanti; laddove aveva affermato che fosse sufficiente per il rispetto della procedura stabilita dalla legge n. 223/91 aver dato comunicazione ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti e non all’ULPMO. 3.-Con il terzo motivo, si sostiene ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, l’erroneità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto legittima la notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte di UIL in assenza di una valida ricevuta, ritenendo esistente un'attestazione di duplicato priva dei requisiti e non sottoscritta. 4.-Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per aver falsamente applicato la legge nell'escludere la responsabilità sia della UIL che dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata (tempestiva) impugnazione giudiziale; sia perché era pacifico in casua che nel maggio avevano conferito mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sia perché la Uil, assuntasi il compito di tutelare in ogni sede i lavoratori, aveva il compito di dare loro notizia della dismissione tempestiva dell’incarico assuntoe della valutazione operata dalla professionista avendo l’organizzazione operato la scelta del difensore. 5.-I quattro motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione, relativamente all’esistenza della responsabilità della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.-Occorre anzitutto rilevare che, secondo quanto addotto nel terzo motivo di ricorso, la Corte di appello, nell’escludere la responsabilità della UIL Trasporti, ha erroneamente affermato che essa avesse dato idonea prova documentale di aver inviato la raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento comunicato il 27/2/2015 in data 1/4/2015, entro i 60 giorni previsti dalla legge; ciò in quanto, secondo la Corte di appello, era da ritenere legittima la notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte di UIL.

L’affermazione non può essere condivisa in assenza di una valida ricevuta di ritorno, avendo i giudici di merito ritenuto efficace un'attestazione di duplicato priva dei requisiti necessari, in quanto non sottoscritta da chi l’ha ricevuta.

Il duplicato della ricevuta di ritorno dell’impugnazione stragiudiziale, depositato in giudizio dalla UIL Trasporti e riprodotto nel ricorso per cassazione, manca infatti dell’indicazione di chi ha ricevuto il plico.

E nel duplicato della cartolina di ritorno della raccomandata è necessaria l’indicazione di chi l’ha ricevuta; requisito che nel caso di specie non è attestato.

Sicché deve ritenersi carente la prova che l’impugnazione stragiudiziale sia stata effettuata nel termine di sessanta giorni.

In conformità si è pronunciata questa Corte di Cass. n. 2551/2019 la quale ha affermato che “ In tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato”.

Inoltre sullo stesso tema, Cass. n. 1996/2000 secondo cui : “ L'avviso di ricevimento -o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale -è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica ildocumento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento. 7.- Per quanto attiene inoltre ai requisiti costitutivi della responsabilità dedotta in giudizio – con riferimento alle chances di esito positivo dell’impugnazione del licenziamento ove tempestivamente intervenuta – occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte, nel confermare la valutazione del primo giudice (il quale aveva escluso qualsiasi violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223 del 91), ha errato ad affermare che la procedura relativa al licenziamento collettivo potesse dirsi rispettata con le comunicazioni ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti, senza valutare (in relazione alla concreta procedura intervenuta nel caso di specie) quanto la legge richiede anche di dare comunicazione (preventiva e successiva) all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all’[OSCURATO:PERSONA] per l’impiego ( art. 4, commi 4 e 9 della legge n. 223/1991).

Come affermato in termini da Cass. n 29183 /2018 “in tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo”.

Inoltre in argomento anche Cass. n. 9743 del 18/07/2001: “Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore”. 8.- Inoltre, sempre con riferimento alla responsabilità contrattuale della UIL, la Corte ha affermato da una parte che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla UIL trasporti la propria valutazione circa l'infondatezza di un'eventuale impugnazione giudiziale del licenziamento collettivo in tempo utile per potersi rivolgere ad altro avvocato; ma non ha accertato il fatto successivo e rilevante ai fini di causa, ovverose la UIL avesse dato la prova di aver dato comunicazione di ciò ai lavoratori ricorrenti, come da essi sostenuto in ricorso. 9.- La censura dei ricorrenti che investe l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , deve essere, invece, disattesa perché mira – peraltro in termini contraddittori - alla rivalutazione dei fatti relativi al contenuto (oggettivo e soggettivo) del mandato professionale.

La Corte d’appello ha affermato non era contestato nella causa che il rapporto professionale era intervenuto esclusivamente tra la Uil e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti affermano invece il contrario sostenendo, da una parte, di aver conferito un mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2015 e di seguito, contraddittoriamente, deducono una colpa in eligendo della Uil “ avendo la stessa organizzazione operato la scelta del difensore”. 10.-La censura che investe il mandato al difensore deve essere quindi dichiarata inammissibile per la parte in cui mira a porre in discussione l’accertamento di merito operato dalla Corte in ordine al fatto che il rapporto professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto solo con la UIL ; mentre la censura deve ritenersi fondata per la parte relativa alla responsabilità UIL cui spetta dare prova di aver avvisato i lavoratori del parere negativo espresso dall’avvocato in tempo utile per munirsi eventualmente di altro difensore. 11.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 12.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26556-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1743/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 1208/2019; Oggetto R.G.N.26556/2020 Cron. Rep. Ud20/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- La Corte di appello di Milano , con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale i due lavoratori avevano convenuto in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. la UIL [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'accertamento dell’inadempimento del mandato da parte della stessa per non aver impugnato il licenziamento, intimato ai lavoratori in data 27/2/2015, facendolo divenire definitivo e facendo perdere ai ricorrenti le chances della reintegrazione nel posto di lavoro e/o quella della corresponsione dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva per un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. 2.-Nel giudizio di primo grado, su richiesta dei ricorrenti, veniva chiamata in giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA], previo mutamento del rito, la quale si costituiva contestando prima di tutto di aver ricevuto alcun mandato per l'impugnazione del dedotto licenziamento, in quanto l'incarico era limitato ad una fase di preliminare di valutazione della controversia, all'esito della quale aveva infatti comunicato l'inopportunità di procedere ad alcuna azione giudiziale allo scopo di evitare aggravi di spesa; l’attività veniva dunque limitata alla domanda delle differenze retributive e dell'importo pattuito nell'accordo sindacale a titolo di incentivo. 3.- Nel merito dell’appello, la Corte ha affermato che nessuna responsabilità della Uil trasporti potesse ritenersi sussistente in quanto la stessa aveva dimostrato documentalmente di aver inviato la raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento comunicato il 27/2/2015 in data 1/4/2015 e quindi entro i 60 giorni previsti dalla legge, così come comprovato dalla ricevuta di tale raccomandata risultante “dai duplicati delle cartoline di ricevimento della predetta raccomandata (doc.2,3,4,) debitamente firmati dai responsabili degli uffici. Tali duplicati – come ben detto dal primo giudice – fanno piena prova dell’avvenuto invio e ricezione dell’impugnazione stragiudiziale”. 4.- Quanto alla posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , a cui gli appellanti affermavano di aver conferito l’incarico per l’impugnazione del licenziamento senza ricevere comunicazione alcuna, la doglianza era generica e comunque smentita da alcune circostanza non tempestivamente contestate: come il fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata indicata da UIL Trasporti e che il rapporto fosse intercorso tra questi due soggetti; che sin dal 9 settembre 2015 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla UIL [OSCURATO:PERSONA] la propria valutazione circa l'infondatezza di un’eventuale impugnazione giudiziale del licenziamento collettivo, in tempo utile per consentire agli appellanti di rivolgersi eventualmente ad altro legale per l'impugnazione del licenziamento intimato il 27.2.2015 (il termine di scadenza era il 28/9/2015). 5.- Ciò che più rilevava inoltre era la mancata prova del nesso causale tra l'asserito inadempimento del mandato professionale da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il danno subito perché il primo giudice aveva escluso qualsiasi illegittimità dei licenziamenti collettivi e l’esistenza della violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223 del 91. 6.- La Corte d'appello ha inoltre evidenziato che le doglianze sollevate in proposito in fase di appello eranodel tutto infondate perché, come già rilevato dal primo giudice, le novità introdotte dalla l. n. 223 del 1991 avevano ridotto il campo del controllo giurisdizionale, prima previsto ex post, in favore di un controllo ex ante delle organizzazioni sindacali sulla iniziativa imprenditoriale di un ridimensionamento dell'impresa, con la conseguenza che l'intervento giurisdizionale era limitato ad un controllo della correttezza procedurale dell'operazione. E nel caso di specie la procedura era stata rispettata con le comunicazioni ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti. 7.-Quanto poi, ai criteri di scelta dei lavoratori, le contestazioni sollevate dagli appellanti erano generichee non idonee a scalfire la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva richiamato proprio il contenuto degli accordi sindacali. Ne derivava, in conclusione, che era stata regolarmente rispettata da [OSCURATO:SOCIETA] la procedura prevista dalla legge 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi di guisa che non vi erano concrete chances per gli odierni appellanti di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo, così come le conseguenti condanne del caso e ciò a prescindere dall'attività professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8.-Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe con quattro motivi di ricorso ai quali hanno resistito la UIL [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della decisione, ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione ex art.360, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello violato l'art. 24, legge 223 del 1991 che prevede l’obbligatorietà delle procedure di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 ed all'art. 5 commi da 1 a 5 per il detto licenziamento collettivo; l’errore di diritto è consistito innanzitutto dall’escludere completamente dalla procedura in ogni sua fase l’ente pubblico ULPMO. 2.-Con il secondo motivo, si denuncia ex art 360 n. 3 c.p.c. la falsa applicazione della stessa normativa sopra richiamata avendo la sentenza motivato prescindendo dai fatti effettivamente avvenuti richiamandone altri invece irrilevanti; laddove aveva affermato che fosse sufficiente per il rispetto della procedura stabilita dalla legge n. 223/91 aver dato comunicazione ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti e non all’ULPMO. 3.-Con il terzo motivo, si sostiene ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, l’erroneità della sentenza per avere la Corte di merito ritenuto legittima la notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte di UIL in assenza di una valida ricevuta, ritenendo esistente un'attestazione di duplicato priva dei requisiti e non sottoscritta. 4.-Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. per aver falsamente applicato la legge nell'escludere la responsabilità sia della UIL che dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla mancata (tempestiva) impugnazione giudiziale; sia perché era pacifico in casua che nel maggio avevano conferito mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e sia perché la Uil, assuntasi il compito di tutelare in ogni sede i lavoratori, aveva il compito di dare loro notizia della dismissione tempestiva dell’incarico assuntoe della valutazione operata dalla professionista avendo l’organizzazione operato la scelta del difensore. 5.-I quattro motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione, relativamente all’esistenza della responsabilità della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.-Occorre anzitutto rilevare che, secondo quanto addotto nel terzo motivo di ricorso, la Corte di appello, nell’escludere la responsabilità della UIL Trasporti, ha erroneamente affermato che essa avesse dato idonea prova documentale di aver inviato la raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento comunicato il 27/2/2015 in data 1/4/2015, entro i 60 giorni previsti dalla legge; ciò in quanto, secondo la Corte di appello, era da ritenere legittima la notifica dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte di UIL. L’affermazione non può essere condivisa in assenza di una valida ricevuta di ritorno, avendo i giudici di merito ritenuto efficace un'attestazione di duplicato priva dei requisiti necessari, in quanto non sottoscritta da chi l’ha ricevuta. Il duplicato della ricevuta di ritorno dell’impugnazione stragiudiziale, depositato in giudizio dalla UIL Trasporti e riprodotto nel ricorso per cassazione, manca infatti dell’indicazione di chi ha ricevuto il plico. E nel duplicato della cartolina di ritorno della raccomandata è necessaria l’indicazione di chi l’ha ricevuta; requisito che nel caso di specie non è attestato. Sicché deve ritenersi carente la prova che l’impugnazione stragiudiziale sia stata effettuata nel termine di sessanta giorni. In conformità si è pronunciata questa Corte di Cass. n. 2551/2019 la quale ha affermato che “ In tema di notifiche a mezzo posta, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta notificazione può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell'emenda dell'art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall'art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato”. Inoltre sullo stesso tema, Cass. n. 1996/2000 secondo cui : “ L'avviso di ricevimento -o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale -è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica ildocumento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento. 7.- Per quanto attiene inoltre ai requisiti costitutivi della responsabilità dedotta in giudizio – con riferimento alle chances di esito positivo dell’impugnazione del licenziamento ove tempestivamente intervenuta – occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte, nel confermare la valutazione del primo giudice (il quale aveva escluso qualsiasi violazione degli artt. 4 e 5 della legge 223 del 91), ha errato ad affermare che la procedura relativa al licenziamento collettivo potesse dirsi rispettata con le comunicazioni ai sindacati, alle organizzazioni sindacali, alla prefettura di Monza e Brianza e agli enti locali di Monza territorialmente competenti, senza valutare (in relazione alla concreta procedura intervenuta nel caso di specie) quanto la legge richiede anche di dare comunicazione (preventiva e successiva) all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonché all’[OSCURATO:PERSONA] per l’impiego ( art. 4, commi 4 e 9 della legge n. 223/1991). Come affermato in termini da Cass. n 29183 /2018 “in tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo”. Inoltre in argomento anche Cass. n. 9743 del 18/07/2001: “Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore”. 8.- Inoltre, sempre con riferimento alla responsabilità contrattuale della UIL, la Corte ha affermato da una parte che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alla UIL trasporti la propria valutazione circa l'infondatezza di un'eventuale impugnazione giudiziale del licenziamento collettivo in tempo utile per potersi rivolgere ad altro avvocato; ma non ha accertato il fatto successivo e rilevante ai fini di causa, ovverose la UIL avesse dato la prova di aver dato comunicazione di ciò ai lavoratori ricorrenti, come da essi sostenuto in ricorso. 9.- La censura dei ricorrenti che investe l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , deve essere, invece, disattesa perché mira – peraltro in termini contraddittori - alla rivalutazione dei fatti relativi al contenuto (oggettivo e soggettivo) del mandato professionale. La Corte d’appello ha affermato non era contestato nella causa che il rapporto professionale era intervenuto esclusivamente tra la Uil e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti affermano invece il contrario sostenendo, da una parte, di aver conferito un mandato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2015 e di seguito, contraddittoriamente, deducono una colpa in eligendo della Uil “ avendo la stessa organizzazione operato la scelta del difensore”. 10.-La censura che investe il mandato al difensore deve essere quindi dichiarata inammissibile per la parte in cui mira a porre in discussione l’accertamento di merito operato dalla Corte in ordine al fatto che il rapporto professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto solo con la UIL ; mentre la censura deve ritenersi fondata per la parte relativa alla responsabilità UIL cui spetta dare prova di aver avvisato i lavoratori del parere negativo espresso dall’avvocato in tempo utile per munirsi eventualmente di altro difensore. 11.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 12.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 06200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris