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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 21884/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14295/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.S.

DEI F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI : ritenutoche: consentenza resa in data 11/1/2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiunt iv o de l pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico di quanto a quest’ultima spettantea titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti agricoli; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione delprimo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta invia riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna d i [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico al risarcimento dei danni asseritamente subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della pretesa diversità dei prodotti agricoli forniti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto convenutodalle parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato cheil giudice di primo grado ave va correttamente accertato, attraverso laconsulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, l’effettiva identità dei prodotti forniti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelliconvenuti tra le parti, nonché la corretta entità del credito dalla stessarivendicato in sede monitoria; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico resiste con controricorso; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il C onsigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.; laproposta ha qualificato i l ricorso inammissibile “ poiché, nonostante laformale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi n eppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art.360 n. 5 c.p.c. (nella specie neppure invocabile a fronte di una c.d. doppia decisione di merito conforme) ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esam e di fattidecisivi controversi tra le parti ” ; conistanza in data 29/11/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di procedere alla trattazione e alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 112, 115, co. 1, e 161 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il prodotto fornito da [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talaricofosse lo stesso prodotto convenuto tra le parti , la cipolla rossa di Tropea, laddove la circostanza che non fosse la cipolla di Tropea costituiva occorrenza ormai pacifica tra le parti, così come peraltro ricavabile dallo stesso contenuto del quesito posto al consulente tecnicod’ufficio e dalle contesta zione avanzate dal consulente tecnico dell’odiernaricorrente; sottoaltro profilo, si censura la sentenza impugnata per avere i giudici delmerito erroneamente omesso di rilevare c h e il consulente tecnico Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri d’ufficio ave va illegittimamente esteso il proprio accertamento all’esamedi circostanze - segnatamente quella concernente la natura del prodotto da [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico- non rilevabili d’ufficio e non tempestivamente eccepite dalla parteinteressata; ilmotivo è inammissibile ; aldi là dell’apparente contestazione di un vizio di violazione di legge, l’odiernacensura si risolve , in effetti, in una valutazione critica della ricostruzione istruttoria operata da entrambi i giudici di merito, nella specie prospettata sul presupposto – arbitrario - secondo cui la circostanza che il prodotto fornito da [OSCURATO:PERSONA] non fosse una cipolla rossa di Tropea e ra già stata provata dal relativo carattere incontestato , nonché (indirettamente) dalcontenuto del quesito posto al c.t.u. ; etuttavia – a prescindere d a ll’inammissibilità del rilievo concernente il preteso carattere incontestato della circostanza (essendosi la ricorrente totalmente sottratta all’onere di allegazione della documentazioneprocessuale idonea a dar conto di tale occorrenza, in violazione dell ’art. 366, n. 6, c.p.c. ) , e d al carattere meramente arbitrariodell’affermazione secondo cui il contenuto del quesito posto al c.t.u. varrebbe ad assumere un qualche significato probatorio in relazione al ridetto carattere asseri tamente incontestato della circostanza - varrà sottolineare come la circostanza che il prodotto fornitoda [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente una cipolla di Tropea costituiva una circostanza fondamentale ai fini dell’accertamentodella fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall’odiernaistante, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto della stessa Azienda all’invocazione del risarcimento del danno da inadempimento; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri come tale, detta circostanza (ossia, che il prodotto fornito non fosse effettivamenteuna cipolla di Tropea) avrebbe dovuto essere allegata e provatadalla stessa [OSCURATO:PERSONA] ; deltutto correttamente, pertanto, il giudice istruttore ha posto al c.t.u. il quesito volto ad accertare “ se la semenza di cipolla fornita dall'AziendaOrtoflorovivaistica dei fratelli Talarico presenta lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di T ropea; se l'incompleta maturazioneè dipesa dal differente ciclo produttivo o da altre cause, specificandol'utile ricavabile dalla vendita di un raccolto ottenibile con l'impiego di quel quantitativo di semenza venduto all'opponente ”, trattandosi di un quesito inevitabilmente destinato a impo rre , come premessa,proprio l’accertamento della natura della semenza di cipolla fornitada A zienda Ortoflorovivaistica dei fratelli Talarico ; èappena il caso di rilevare, sul piano logico, come l’interrogazione volta ad accertare se una semenza di cipolla presenti lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di Tropea presuppone una risposta inevitabilmentedestinata a confermare (o negare) che la semenza di cipollaesaminata fosse effettivamente una cipolla rossa di Tropea ; conseguentemente,il consulente tecnico d’ufficio, lungi dall’estendere ilproprio accertamento all’esame di fatti ( asse r i tamente) non rilevabili d’ufficioo non tempestivamente eccepiti dalla parte interessata (come infondatamente a ddotto dall’odierna ricorrente) , ha provv e d uto correttamentead accertare le caratteristiche della natura del prodotto addotto da A zienda Ruggiero, giungendo alla conclusione che fosse propriolo stesso prodotto che era stato posto a oggetto dell’accordo intercorsotra le parti ; varrà peraltro rilevare come il ricorrente si sia totalmente sottratto dall’argomentarealcunché in ordine al preteso carattere decisivo delle obiezionicontenute nella consulenza tecnica di parte ; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto , lungi dal denunciare il ricorso di un ’ effettiva (pretesa) violazionedi legge, la doglianza avanzata d a [OSCURATO:PERSONA] in altro non si traduce se non in una proposta di ri lettura dei fatti di cause e delleprove, al fine di corroborare l’assunto secondo cui, quanto fornito daAzienda Ortoflorovivaistica dei fratelli Talarico, doveva ritenersi già comprovatocome difforme da quanto convenuto tra le parti ; inquanto tale, d e tta proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove deve ritenersi avanzata sulla base di una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità , con la conseguente inevitabileinammissibilità della censura così illustrata ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni , nell’importo equitativamente determinato di euro 3.500 , a lla controparte ex art . 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamentodi una somma a lla C assa delle ammende, ai sensi dell’art.96,co. 4 c.p.c., come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, alla controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessoricome per legge.

Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la ricorrente al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.500alla controricorrente , ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500 a lla Cassadelle ammende.

Dichiarala sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14295/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.S. DEI F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 36/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI : ritenutoche: consentenza resa in data 11/1/2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiunt iv o de l pagamento ad [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico di quanto a quest’ultima spettantea titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti agricoli; conla stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione delprimo giudice nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta invia riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna d i [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico al risarcimento dei danni asseritamente subiti da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della pretesa diversità dei prodotti agricoli forniti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quanto convenutodalle parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato cheil giudice di primo grado ave va correttamente accertato, attraverso laconsulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, l’effettiva identità dei prodotti forniti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelliconvenuti tra le parti, nonché la corretta entità del credito dalla stessarivendicato in sede monitoria; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico resiste con controricorso; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il C onsigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione Civile ha proposto di pronunciare la dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.; laproposta ha qualificato i l ricorso inammissibile “ poiché, nonostante laformale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi n eppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art.360 n. 5 c.p.c. (nella specie neppure invocabile a fronte di una c.d. doppia decisione di merito conforme) ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esam e di fattidecisivi controversi tra le parti ” ; conistanza in data 29/11/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di procedere alla trattazione e alla decisione del ricorso, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c.; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 112, 115, co. 1, e 161 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il prodotto fornito da [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talaricofosse lo stesso prodotto convenuto tra le parti , la cipolla rossa di Tropea, laddove la circostanza che non fosse la cipolla di Tropea costituiva occorrenza ormai pacifica tra le parti, così come peraltro ricavabile dallo stesso contenuto del quesito posto al consulente tecnicod’ufficio e dalle contesta zione avanzate dal consulente tecnico dell’odiernaricorrente; sottoaltro profilo, si censura la sentenza impugnata per avere i giudici delmerito erroneamente omesso di rilevare c h e il consulente tecnico Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri d’ufficio ave va illegittimamente esteso il proprio accertamento all’esamedi circostanze - segnatamente quella concernente la natura del prodotto da [OSCURATO:PERSONA] S.S. dei F.lli Talarico- non rilevabili d’ufficio e non tempestivamente eccepite dalla parteinteressata; ilmotivo è inammissibile ; aldi là dell’apparente contestazione di un vizio di violazione di legge, l’odiernacensura si risolve , in effetti, in una valutazione critica della ricostruzione istruttoria operata da entrambi i giudici di merito, nella specie prospettata sul presupposto – arbitrario - secondo cui la circostanza che il prodotto fornito da [OSCURATO:PERSONA] non fosse una cipolla rossa di Tropea e ra già stata provata dal relativo carattere incontestato , nonché (indirettamente) dalcontenuto del quesito posto al c.t.u. ; etuttavia – a prescindere d a ll’inammissibilità del rilievo concernente il preteso carattere incontestato della circostanza (essendosi la ricorrente totalmente sottratta all’onere di allegazione della documentazioneprocessuale idonea a dar conto di tale occorrenza, in violazione dell ’art. 366, n. 6, c.p.c. ) , e d al carattere meramente arbitrariodell’affermazione secondo cui il contenuto del quesito posto al c.t.u. varrebbe ad assumere un qualche significato probatorio in relazione al ridetto carattere asseri tamente incontestato della circostanza - varrà sottolineare come la circostanza che il prodotto fornitoda [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente una cipolla di Tropea costituiva una circostanza fondamentale ai fini dell’accertamentodella fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall’odiernaistante, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto della stessa Azienda all’invocazione del risarcimento del danno da inadempimento; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri come tale, detta circostanza (ossia, che il prodotto fornito non fosse effettivamenteuna cipolla di Tropea) avrebbe dovuto essere allegata e provatadalla stessa [OSCURATO:PERSONA] ; deltutto correttamente, pertanto, il giudice istruttore ha posto al c.t.u. il quesito volto ad accertare “ se la semenza di cipolla fornita dall'AziendaOrtoflorovivaistica dei fratelli Talarico presenta lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di T ropea; se l'incompleta maturazioneè dipesa dal differente ciclo produttivo o da altre cause, specificandol'utile ricavabile dalla vendita di un raccolto ottenibile con l'impiego di quel quantitativo di semenza venduto all'opponente ”, trattandosi di un quesito inevitabilmente destinato a impo rre , come premessa,proprio l’accertamento della natura della semenza di cipolla fornitada A zienda Ortoflorovivaistica dei fratelli Talarico ; èappena il caso di rilevare, sul piano logico, come l’interrogazione volta ad accertare se una semenza di cipolla presenti lo stesso ciclo produttivo della cipolla rossa di Tropea presuppone una risposta inevitabilmentedestinata a confermare (o negare) che la semenza di cipollaesaminata fosse effettivamente una cipolla rossa di Tropea ; conseguentemente,il consulente tecnico d’ufficio, lungi dall’estendere ilproprio accertamento all’esame di fatti ( asse r i tamente) non rilevabili d’ufficioo non tempestivamente eccepiti dalla parte interessata (come infondatamente a ddotto dall’odierna ricorrente) , ha provv e d uto correttamentead accertare le caratteristiche della natura del prodotto addotto da A zienda Ruggiero, giungendo alla conclusione che fosse propriolo stesso prodotto che era stato posto a oggetto dell’accordo intercorsotra le parti ; varrà peraltro rilevare come il ricorrente si sia totalmente sottratto dall’argomentarealcunché in ordine al preteso carattere decisivo delle obiezionicontenute nella consulenza tecnica di parte ; Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto , lungi dal denunciare il ricorso di un ’ effettiva (pretesa) violazionedi legge, la doglianza avanzata d a [OSCURATO:PERSONA] in altro non si traduce se non in una proposta di ri lettura dei fatti di cause e delleprove, al fine di corroborare l’assunto secondo cui, quanto fornito daAzienda Ortoflorovivaistica dei fratelli Talarico, doveva ritenersi già comprovatocome difforme da quanto convenuto tra le parti ; inquanto tale, d e tta proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove deve ritenersi avanzata sulla base di una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità , con la conseguente inevitabileinammissibilità della censura così illustrata ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, la ricorrente dev’essere altresì condannata al risarcimento dei danni , nell’importo equitativamente determinato di euro 3.500 , a lla controparte ex art . 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamentodi una somma a lla C assa delle ammende, ai sensi dell’art.96,co. 4 c.p.c., come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, alla controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200, oltre agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessoricome per legge. Adunanzadel 7 luglio 2025 – R.G. n. 14295/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la ricorrente al risarcimento dei danni nella misura di euro 3.500alla controricorrente , ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 500 a lla Cassadelle ammende. Dichiarala sussistenza dei presupp