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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 35003/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 11 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, pronunciata il 21 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. peri.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 11 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, pronunciata il 21 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. peri. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879); rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugn
Sentenza Cassazione n. 35003/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris