CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 16840/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 febbraio 2025 si deducS la violazione di legge e il vizio di rnotivazioneievidenziando che la conclusione, considerato che il giudizio prognostico si fonda solo sui precedenti penali e non sul percorso intrapreso, sarebbe insufficiente e generica; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento al fatto che la tipologia dell'attività lavorativa reperita è destinata a concludersi in un orizzonte temporale ridotto, che la pena da espiare è di molto superiore ai tre anni e alla modesta consistenza dell'attività di volontariato, ha dato adeguato e coerente conto dell'inidoneità della misura richiesta a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati e ha/ pertantorevidenziato in termini coerenti e logici le ragioni poste a fondamento del giudizio effettuato; Ritenuto, pertanto/ che il ricorso è inammissibile/in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.