CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 06186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - presentato dall'imputata che in primo grado è stata giudicata con rito abbreviato - avverso la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 30 maggio 2024, con deposito contestuale della motivazione. Pertanto, da tale data decorre il termine di quindici giorni per presentare ricorso. Quest'ultimo è stato depositato il 18 giugno 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen., il 14 giugno 2024. Infatti, «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 - 01). Rilevato che, inoltre, nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis d.I n. 149 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputata manifestato la volontà di comparire. Pertanto, opera il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito ennergenziale di cui all'art. 23-bis del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di legittimità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend