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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 23533/2022

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliatIope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luca PIGOZZI, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 681/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 04.10.2019 N.R.G. 60/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presuppostiprocessuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favoredei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Roma,22 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],domiciliatIope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luca PIGOZZI, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 681/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 04.10.2019 N.R.G. 60/2019. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presuppostiprocessuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favoredei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,22 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 23533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris