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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13511/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 14 aprile — 2 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare dal 12 aprile 2013 al 26 febbraio 2015 in relazione all'accusa di intestazione fittizia di beni con l'aggravante della mafiosità, accusa da cui è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza divenuta irrevocabile l'11 gennaio 2019.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e 24 Cost.) e difetto di motivazione, in particolare lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e mancanza assoluta di motivazione.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto sulla mera elencazione degli elementi di fatto già riportati nell'ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza di merito, senza tuttavia specificare dove si rinvenga la colpa grave da parte del ricorrente.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato le ragioni dell'assoluzione dell'imputato, indicate alla p. 10 del provvedimento impugnato come pronunzia meramente "di natura processuale", mentre sia nella sentenza del Tribunale (pp. 173-174) sia in quella di appello (p. 193), passaggi motivazionali delle quali si riportano per stralcio, si legge che è mancata la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse il prestanome di persone intranee alla criminalità organizzata.

Si sottolinea la formula assolutoria ampiamente liberatoria impiegata nei confronti dell'imputato, per insussistenza del fatto, ed anche che gli elementi di fatto utilizzati dal Giudice della riparazione sono i medesimi impiegati dal Giudice della cautela e gli stessi avuti a disposizione dal Giudice della cognizione.

In ogni caso, il provvedimento impugnato non fornirebbe alcuna motivazione circa il collegamento tra eventuali condotte del ricorrente e la contestazione del reato di intestazione fittizia di beni, tale da porsi in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.

Infine, i Giudici di merito, avrebbero trascurato il contenuto della memoria difensiva con cui si è spiegata la conoscenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata

3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 23 dicembre 2022 ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Infatti, la Corte territoriale (alle pp. 9-11 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato come la sentenza assolutoria non abbia smentito i dati fattuali principali della vicenda, tra i quali la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse apparentemente socio di due s.r.l. in cui avevano interessi economici, a conoscenza dello stesso, esponenti di vertice di cosche malavitose, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano i veri gestori delle società, tanto che la sentenza della Corte di appello ha disposto la confisca dei beni della s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA] 2005" siccome impiegati per realizzare speculazioni funzionali agli interesse della 'ndrangheta.

Tale circostanza è stata, non illogicamente ritenuta agire colposo concausativo della privazione della libertà personale e ricondotta dai Giudici di merito, non incongruamente né illogicamente, alla situazione, ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, di chi abbia tenuto coscientemente comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità a condotte criminali altrui (ex plurimis, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010,Carere, Rv. 249237;Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008,Grigoli,Rv. 241218;Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv.

Rv. 210628). 3.AI rigetto dell'impugnazione consegue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 14 aprile — 2 maggio 2022 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare dal 12 aprile 2013 al 26 febbraio 2015 in relazione all'accusa di intestazione fittizia di beni con l'aggravante della mafiosità, accusa da cui è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza divenuta irrevocabile l'11 gennaio 2019. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e 24 Cost.) e difetto di motivazione, in particolare lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e mancanza assoluta di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto sulla mera elencazione degli elementi di fatto già riportati nell'ordinanza di custodia cautelare e nella sentenza di merito, senza tuttavia specificare dove si rinvenga la colpa grave da parte del ricorrente. La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato le ragioni dell'assoluzione dell'imputato, indicate alla p. 10 del provvedimento impugnato come pronunzia meramente "di natura processuale", mentre sia nella sentenza del Tribunale (pp. 173-174) sia in quella di appello (p. 193), passaggi motivazionali delle quali si riportano per stralcio, si legge che è mancata la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse il prestanome di persone intranee alla criminalità organizzata. Si sottolinea la formula assolutoria ampiamente liberatoria impiegata nei confronti dell'imputato, per insussistenza del fatto, ed anche che gli elementi di fatto utilizzati dal Giudice della riparazione sono i medesimi impiegati dal Giudice della cautela e gli stessi avuti a disposizione dal Giudice della cognizione. In ogni caso, il provvedimento impugnato non fornirebbe alcuna motivazione circa il collegamento tra eventuali condotte del ricorrente e la contestazione del reato di intestazione fittizia di beni, tale da porsi in rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Infine, i Giudici di merito, avrebbero trascurato il contenuto della memoria difensiva con cui si è spiegata la conoscenza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 23 dicembre 2022 ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Infatti, la Corte territoriale (alle pp. 9-11 dell'ordinanza impugnata) ha evidenziato come la sentenza assolutoria non abbia smentito i dati fattuali principali della vicenda, tra i quali la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse apparentemente socio di due s.r.l. in cui avevano interessi economici, a conoscenza dello stesso, esponenti di vertice di cosche malavitose, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano i veri gestori delle società, tanto che la sentenza della Corte di appello ha disposto la confisca dei beni della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA] 2005" siccome impiegati per realizzare speculazioni funzionali agli interesse della 'ndrangheta. Tale circostanza è stata, non illogicamente ritenuta agire colposo concausativo della privazione della libertà personale e ricondotta dai Giudici di merito, non incongruamente né illogicamente, alla situazione, ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, di chi abbia tenuto coscientemente comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità a condotte criminali altrui (ex plurimis, Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, ord. n. 45418 del 25/11/2010,Carere, Rv. 249237;Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008,Grigoli,Rv. 241218;Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. Rv. 210628). 3.AI rigetto dell'impugnazione consegue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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