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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30074/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13841-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legís; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4282/5/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Catania.

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi; che, mediante il primo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 53 e 22 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: l'atto di appello sarebbe stato notificato fuori termine, anche per l'omessa produzione della ricevuta di spedizione; che, attraverso il secondo, il terzo ed il quarto motivo, il Rossello assume in subordine la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., che avrebbe omesso di esaminare la questione relativa all'inammissibilità del gravame per tardività, non avrebbe motivato in ordine alla tempestività della relativa notifica ed avrebbe comunque violato il disposto di cui all'art. 132 c.p.c., attraverso una motivazione apparente; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo, preliminare motivo è fondato; che, invero, l'esame del fascicolo di merito ha mostrato come l'avviso di ricevimento sia scritto con una data vergata a mano, sia per quanto riguarda la spedizione sia per quanto riguarda la Ric. 2018 n. 13841 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- ricezione, mentre il timbro postale riporta la data del 18 settembre 2012, successiva di un giorno all'ultima data utile, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 10 febbraio 2012; che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (Sez.

Un. 29 maggio 2017 n. 13452; Sez. 6-5, n. 11559 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che nella specie, nessun elemento è in grado di asseverare la veridicità della data di spedizione (il 14 settembre 2012); che gli ulteriori motivi restano assorbiti; che la sentenza impugnata va dunque cassata; Ric. 2018 n. 13841 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità del gravame dell'Agenzia; che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.300, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13841-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legís; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4282/5/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Catania. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l'anno 2005; Considerato: che il ricorso è affidato a quattro motivi; che, mediante il primo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 53 e 22 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: l'atto di appello sarebbe stato notificato fuori termine, anche per l'omessa produzione della ricevuta di spedizione; che, attraverso il secondo, il terzo ed il quarto motivo, il Rossello assume in subordine la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., che avrebbe omesso di esaminare la questione relativa all'inammissibilità del gravame per tardività, non avrebbe motivato in ordine alla tempestività della relativa notifica ed avrebbe comunque violato il disposto di cui all'art. 132 c.p.c., attraverso una motivazione apparente; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo, preliminare motivo è fondato; che, invero, l'esame del fascicolo di merito ha mostrato come l'avviso di ricevimento sia scritto con una data vergata a mano, sia per quanto riguarda la spedizione sia per quanto riguarda la Ric. 2018 n. 13841 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- ricezione, mentre il timbro postale riporta la data del 18 settembre 2012, successiva di un giorno all'ultima data utile, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 10 febbraio 2012; che nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (Sez. Un. 29 maggio 2017 n. 13452; Sez. 6-5, n. 11559 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che nella specie, nessun elemento è in grado di asseverare la veridicità della data di spedizione (il 14 settembre 2012); che gli ulteriori motivi restano assorbiti; che la sentenza impugnata va dunque cassata; Ric. 2018 n. 13841 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità del gravame dell'Agenzia; che le spese del giudizio di merito devono essere interamente compensate fra le parti, mentre quelle di cassazione vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'appello. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.300, oltre spese forfettarie in misura del 15%. Così deciso in Roma
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