CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23981-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2333/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una iscrizione ipotecaria conseguente a diverse cartelle di pagamento; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente, annullando l'iscrizione ipotecaria in quanto non preceduta da comunicazione preventiva contenente l'avvertenza che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, si sarebbe proceduto all'iscrizione di ipoteca; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Ufficio affermando che non sussiste alcun vizio di ultrapetizione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato - in conformità al principio espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 19667 del 2014 confermato da successive sentenze a sezioni semplici - il motivo sollevato dal ricorrente in ordine alla mancanza dell'avviso ad adempiere con ciò compiendo un'operazione giuridica che rientra nel principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., dal momento che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, senza mutare i fatti costitutivi alla base delle domande originarie. Ric. 2021 n. 23981 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre le altre parti rimanevano intimate. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza o del procedimento in quanto sussisterebbe il vizio di ultrapetizione negato dalla sentenza impugnata perché nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il contribuente non ha posto a fondamento della domanda di annullamento dell'iscrizione ipotecaria né la violazione dell'obbligo di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né la violazione dell'intimazione ad adempiere ma ha solo affermato di avere scoperto, a seguito di ispezione ipotecaria, l'esistenza dell'ipoteca iscritta e mai notificata, ma non ha chiesto per questo motivo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria ma per mancanza del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo le sezioni unite di questa Corte citate dalla sentenza impugnata, infatti: l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. S.U. n. 19667 del 2014); Ric. 2021 n. 23981 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass. S.U. n. 19667 del 2014). Orbene la sentenza impugnata non ha fatto un corretto uso dei suddetti principi perché li ha applicati ad una fattispecie da essi non contemplata, ossia l'ipotesi, correttamente riferita dall'Ufficio nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, in cui il contribuente, nel ricorso introduttivo del procedimento, ha affermato di avere scoperto, a seguito di ispezione ipotecaria, l'esistenza dell'ipoteca iscritta e mai notificata, e ha chiesto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica di alcune cartelle di pagamento e per essere l'Ufficio decaduto dalla facoltà di procedere all'iscrizione a ruolo perché le cartelle Ric. 2021 n. 23981 sez. MT - ud. 09-11-2022 -4- devono essere notificate entro determinati termini dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; non vi è invece menzione, neppure indiretta, relativa al mancato rispetto del contraddittorio, cui la comunicazione preventiva contenente l'avvertenza che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro un certo termine, si procederà all'iscrizione di ipoteca, è funzionale, cosicché effettivamente la sentenza impugnata non si è limitata ad una operazione consistente semplicemente nel cambio del nomen iuris quanto ad un petitum evidentemente chiaro ma è caratterizzata da un vero e proprio vizio di ultrapetizione, non essendo riconducibile le doglianze del contribuente al mancato rispetto del contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria. In effetti, secondo questa Corte il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentati e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass. n. 16608 del 2021): nella specie la parte contribuente ha lamentato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un motivo diverso da quello prospettato nella sentenza impugnata ma il giudice non ha attribuito alla parte un bene maggiore di quello richiesto, perché la parte aveva effettivamente chiesto Ric. 2021 n. 23981 sez. MT - ud. 09-11-2022 -5- l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e il giudice l'ha concessa. Deve però evidenziarsi che la causa petendi invocata dalla parte contribuente (mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria) appare diversa rispetto a quella individuata dal giudice di secondo grado (riferimento alle sezioni unite n. 19667 del 2014 e conseguente potere del giudice di riqualificare la domanda laddove sia errato il corretto nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio) e il potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti si rapporta agli elementi essenziali delle stesse, rappresentati dalla "causa petendi" e dal "petitum" (Cass. n. 15734 del 2022; cfr. anche Cass. n. 17897 del 2019 secondo cui il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione - petitum e causa petendi - attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate) e quindi il motivo pertanto va accolto nei limiti in cui la sentenza fa riferimento a principi di diritto inconferenti rispetto al caso di specie e sarà dunque compito del giudice del rinvio qualificare in maniera corretta la domanda della parte sia con riferimento al petitum che alla causa petendi e verificare se la doglianza prospettata e il Ric. 2021 n. 23981 sez. MT - ud. 09-11-2022 -6- motivo a sostegno di tale doglianza siano meritevoli di accoglimento. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributari