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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19841/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l ’ ordinanza del 1 9 / 12 /20 24 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diLodi dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le ind agini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi, per la prima sentenza, tra il mese di ottobre 2014 e il mese di ottobre 2016 e, per la seconda sentenza, da aprile a novembre 2023.

Ritenutoche i due motivi di ricorso, trattati unitariamente, prospettat i dal difensore, avv.

M. D’Alessio (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c. p. e 671 c.p.p.,nonché carenza di motivazione per aver preso in considerazione un solo indice rivelatore del vincolo della continuazione), si configurano come doglianze inammissibili in quanto attinenti a profili di mero fatto, reiterative di questioni già prospettate con l’istanza ed adeguatamente vagliate dal Giudice dell’esecuzione, att raverso argomentazioni logiche e coerenti , e, comunque, manifestamente infondate, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato.

Consideratoche il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,all a significativa distanza temporale intercorrente tra i reati oggetto della prima condanna e quelli di più recente commissione, nonché alla circostanza che, nel periodo intermedio tra i due gruppi di reati, il condannato è stato sottoposto a una misura cautelare personale.

Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità di fatti commessi a distanza di molti anni l’unodall’altro ad un medesimo disegno criminoso .

Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Barbara C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l ’ ordinanza del 1 9 / 12 /20 24 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diLodi dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, il Giudice per le ind agini preliminari del Tribunale di Lodi , in funzione del Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili, di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi, per la prima sentenza, tra il mese di ottobre 2014 e il mese di ottobre 2016 e, per la seconda sentenza, da aprile a novembre 2023. Ritenutoche i due motivi di ricorso, trattati unitariamente, prospettat i dal difensore, avv. M. D’Alessio (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c. p. e 671 c.p.p.,nonché carenza di motivazione per aver preso in considerazione un solo indice rivelatore del vincolo della continuazione), si configurano come doglianze inammissibili in quanto attinenti a profili di mero fatto, reiterative di questioni già prospettate con l’istanza ed adeguatamente vagliate dal Giudice dell’esecuzione, att raverso argomentazioni logiche e coerenti , e, comunque, manifestamente infondate, poiché il denunciato vizio di carenza motivazionale non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato. Consideratoche il provvedimento gravato ha chiarito, con valu tazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l ’ intera serie, in relazione ai fatti giudicati con le due sentenze indicate, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare,all a significativa distanza temporale intercorrente tra i reati oggetto della prima condanna e quelli di più recente commissione, nonché alla circostanza che, nel periodo intermedio tra i due gruppi di reati, il condannato è stato sottoposto a una misura cautelare personale. Reputatoche la mera identità delle disposizioni normative violate non può, di per sé, giustificare l’automatica riconducibilità di fatti commessi a distanza di molti anni l’unodall’altro ad un medesimo disegno criminoso . Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Barbara C
Sentenza Cassazione n. 19841/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris