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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1223/2026

ECLI:EU:C:2026:575
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 9 luglio 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]435/25

[OSCURATO:PERSONA] eV contro

[OSCURATO:PERSONA]H,

con l’intervento di: M.E.G. [OSCURATO:PERSONA]Haus GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (KGV) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Prodotti cosmetici – Obblighi dei distributori – Portata – Divieto di dichiarazioni ingannevoli – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Distributore di un prodotto cosmetico che utilizza una dichiarazione pubblicitaria ingannevole del fabbricante »

I. Introduzione

1. Un distributore di un prodotto cosmetico che riprende e diffonde le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante di tale prodotto senza modificarle può essere ritenuto responsabile della loro mancata conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ( 2 )?

2. Questa è la questione alla quale la Corte dovrà rispondere nella presente causa, che la porterà ad interpretare tanto le disposizioni di tale regolamento quanto il rapporto fra queste ultime e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE ( 3 ) relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1223/2009

3. I considerando 4, 11, 13 e 51 del regolamento n. 1223/2009 così recitano: «(4) Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all’interno [dell’Unione] al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana. (...) (11) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all’interno [dell’Unione]. (...) (13) È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile. (...) (51) I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici.

Si applica, in particolare, la [direttiva 2005/29]. (...)».

4. Ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni»: «1.

Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)

d) “fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e) “distributore”: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato [dell’Unione]; (...)».

5. L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Persona responsabile», prevede quanto segue: «(...)

3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno [dell’Unione] e successivamente non esportati e reimportati [nell’Unione], il fabbricante stabilito all’interno [dell’Unione] è la persona responsabile. (...)

6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili. (...)».

7. L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Obblighi delle persone responsabili», così dispone: «1.

Le persone responsabili garantiscono il rispetto (...) degli articoli 20 (...). (...)».

8. L’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009, intitolato «Obblighi dei distributori», dispone quanto segue: «1.

Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che: – l’etichetta contenga le informazioni previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4; – siano rispettati i requisiti linguistici di cui all’articolo 19, paragrafo 5; – non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all’articolo 19, paragrafo 1.

3. Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che: – un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili; (...)

4. I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento. (...)».

9. Ai sensi dell’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Dichiarazioni relative al prodotto»: «1.

In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. (...)».

2. Direttiva 2005/29

10. I considerando 7, 10 e 14 della direttiva 2005/29 così recitano: «(7) La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. (...) (...) (10) È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto [dell’Unione] esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. (...) Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto [dell’Unione] specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore.

Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello [dell’Unione] non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. (...) La presente direttiva completa pertanto l’acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori. (...) (14) È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. (...) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa [dell’Unione] in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. (...)».

11. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)

d) “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; (...)».

12. L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così recita: «1.

La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. (...)

4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [dell’Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici. (...)».

13. L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», prevede quanto segue: «1.

Le pratiche commerciali sleali sono vietate. (...)

4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 (...)».

14. L’articolo 6 della direttiva 2005/29, intitolato «Azioni ingannevoli», così dispone: «1.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (...)

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; (...)».

B. Diritto tedesco 15.

Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren [OSCURATO:PERSONA] (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004, nella versione pubblicata il 3 marzo 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 254), come modificata da ultimo dalla legge del 6 maggio 2024 (BGBl. 2024 I, n. 149) (in prosieguo: l’«UWG»), che prevede il «divieto di pratiche commerciali sleali», le pratiche commerciali sleali sono illecite.

16. Ai sensi dell’articolo 3a dell’UWG, intitolato «Violazione del diritto», commette un atto di concorrenza sleale chiunque violi una disposizione di legge volta, in particolare, a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori, qualora la violazione sia idonea a ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti.

17. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 1, dell’UWG, che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, la pubblicità di un distributore che contiene un’indicazione ingannevole quanto ai vantaggi di un prodotto costituisce una pratica commerciale sleale del distributore, vietatadi per sé, anche se quest’ultimo ha ripreso la pubblicità del fabbricante.

18. In forza dell’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, seconda opzione, dell’UWG, chiunque compia una pratica commerciale illecita ai sensi dell’articolo 3 di tale legge può essere soggetto ad un’azione inibitoria in caso di rischio di recidiva.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19. La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») gestisce un negozio specializzato nella vendita di prodotti dietetici e naturali.

20. Nel suo opuscolo promozionale del novembre 2020, tale società ha pubblicizzato una crema per il viso dichiarando taluni effetti benefici dell’estratto di ginseng contenuto in tale prodotto.

21. Dalla decisione di rinvio risulta che è il fabbricante di detto prodotto cosmetico ad aver trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] detta dichiarazione pubblicitaria, la quale figura anche sulla confezione del prodotto in questione, e che lo stesso fabbricante aveva approvato l’annuncio pubblicitario prima della sua pubblicazione.

22. Considerando che l’efficacia dell’estratto di ginseng per uso topico non è scientificamente dimostrata, il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «VSW») ritiene che la dichiarazione pubblicitaria in questione violi l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 e sia pertanto sleale.

23. A seguito di una diffida infruttuosa del 17 novembre 2020, il VSW ha proposto un’azione inibitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), segnatamente al fine di vietarle di effettuare una siffatta pubblicità, e tale azione è stata accolta.

24. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), adito in appello, ha riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda del VSW, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non era responsabile della violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009.

Avendo ripreso senza modifiche e utilizzato per la propria pubblicità la dichiarazione pubblicitaria del fabbricante, che era la persona responsabile ai sensi del regolamento in parola, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di detta disposizione.

25. Con il ricorso per cassazione ( Revision ) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, il VSW chiede il ripristino della sentenza emessa in primo grado.

26. Tale giudice parte dal presupposto che la promozione del prodotto di cui trattasi mediante la dichiarazione controversa viola l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009.

27. Esso si chiede, in primo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, in qualità di distributore dei prodotti di cui trattasi, di una siffatta violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, poiché detta società ha utilizzato, nel suo opuscolo promozionale destinato alla commercializzazione della crema per il viso, un messaggio pubblicitario ingannevole messo a sua disposizione dal fabbricante, senza verificarlo.

28. A questo proposito, il giudice del rinvio chiede se gli obblighi del distributore derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento in parola comprendano anche quelli relativi alla promozione dei prodotti derivanti dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e se un siffatto distributore debba rispondere del messaggio pubblicitario che non sia conforme a tale seconda disposizione, il che implicherebbe che esso sia tenuto a controllare il messaggio pubblicitario ripreso, senza modifiche, dal fabbricante, e a verificare che il prodotto commercializzato svolga effettivamente le funzioni dichiarate nella promozione.

29. In secondo luogo, detto giudice chiede se, nel caso in cui il distributore non dovesse rispondere, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, della pubblicità del prodotto cosmetico che viola l’articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento, tale distributore debba comunque essere considerato responsabile di una siffatta pubblicità ingannevole in forza delle norme applicabili in materia di pratiche commerciali sleali risultanti dalla direttiva 2005/29.

30. Esso ritiene, a tale riguardo, che le disposizioni di armonizzazione del regolamento in parola disciplinino in modo esaustivo la responsabilità del distributore di un prodotto cosmetico.

Infatti, le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, e dell’articolo 6 del medesimo regolamento, in quanto lex specialis , non possono, conformemente alla norma di conflitto prevista all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, essere neutralizzate mediante il ricorso ai principi generali del diritto della concorrenza, che eventualmente contrastino con esse, per quanto riguarda una pratica commerciale sleale del distributore.

31. Secondo il giudice del rinvio, la situazione potrebbe essere diversa se la responsabilità del distributore di un prodotto cosmetico non fosse disciplinata in modo esaustivo dal regolamento n. 1223/2009, il quale non coprisse, in particolare, il caso in cui il distributore si limiti a riprendere nella sua pubblicità, senza modificarlo, il messaggio del fabbricante.

32. L’accoglimento del ricorso per cassazione ( Revision ) dipenderebbe quindi dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 nonché dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.

33. Date tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: « 1) Se un distributore che non sia una persona responsabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del [regolamento n. 1223/2009] abbia motivo di ritenere, conformemente all’articolo 6, paragrafi 1, e 3, primo comma, del medesimo regolamento, che la pubblicità di un fabbricante non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento quando lo stesso utilizza per propri fini commerciali la pubblicità fornitagli dal fabbricante, senza verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate.

In alternativa, se il distributore abbia motivo di ritenere solo in presenza di determinate condizioni (e in caso affermativo di quali condizioni si tratti) ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma, del [regolamento n. 1223/2009] che la pubblicità del fabbricante da esso utilizzata non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e debba verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate. 2) Se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, [nonché] all’articolo 6, [paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 3], primo comma, del [regolamento n. 1223/2009] escludano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva 2005/29], che la pubblicità di un distributore che contenga una dichiarazione ingannevole ripresa dal fabbricante in relazione alle funzioni di un prodotto cosmetico debba essere considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, [paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4,] lettera a), [nonché] dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2005/29]».

34. Hanno presentato osservazioni la [OSCURATO:PERSONA], il governo ellenico e la Commissione europea.

35. Le parti sono state sentite all’udienza tenutasi il 29 aprile 2026.

IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale

36. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 debbano essere interpretati nel senso che un distributore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo, è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dallo stesso distributore.

37. Da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 enuncia una serie di obblighi a carico dei distributori di prodotti cosmetici.

D’altro, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento dispone in particolare che, per la pubblicità dei prodotti cosmetici, non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che ciò avviene nel caso della pubblicità di cui trattasi nel procedimento principale.

38. Occorre quindi determinare a chi sia imposto detto divieto e, più in particolare, se sussista un obbligo in capo al distributore di garantire il rispetto della disposizione in parola, qualora esso si limiti a riprendere le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza modificarle.

1. La determinazione della persona responsabile della conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009

39. Il regolamento n. 1223/2009 mira, conformemente al suo articolo 1, a «stabili[re] norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana».

40. A tal fine, il regolamento n. 1223/2009 prevede che per ciascun prodotto cosmetico debba essere designata una persona responsabile e che tale persona debba garantire, per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti da detto regolamento ( 4 ).

Inoltre, dall’articolo 5 del regolamento in parola risulta inequivocabilmente che le persone responsabili garantiscono il rispetto dell’articolo 20 dello stesso.

41. Orbene, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 designa il fabbricante stabilito all’interno dell’Unione come persona responsabile per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno dell’Unione e successivamente non esportati e reimportati.

Il distributore, dal canto suo, è considerato la persona responsabile soltanto quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili ( 5 ).

Come rileva il giudice del rinvio, ciò non avviene nel caso di cui al procedimento principale.

42. Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il distributore riprende dal fabbricante le dichiarazioni pubblicitarie relative al prodotto immesso sul mercato senza modificarle, è proprio il fabbricante, e non il distributore, che deve essere considerato la persona responsabile alla quale è imposto il divieto di attribuire, nella pubblicità dei prodotti cosmetici, proprietà che questi ultimi non possiedono.

2. Portata degli obblighi del distributore

43. Si pone tuttavia la questione se sia per questo escluso che il divieto di attribuire a prodotti cosmetici, nelle pubblicità, proprietà che essi non possiedono si applichi anche al distributore.

Quest’ultimo, pur non essendo la persona responsabile, mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo, e riprende le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante, e sarebbe quindi tenuto a verificare la veridicità di queste ultime.

44. Infatti, come rilevato dalle parti nelle loro osservazioni scritte, l’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009 stabilisce una serie di obblighi in capo ai distributori, ragion per cui occorre stabilire se tra questi ultimi figuri l’obbligo di garantire il rispetto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola.

45. Al fine di rispondere a detta questione, conformemente a una giurisprudenza costante, procederò all’interpretazione delle citate disposizioni tenendo conto tanto della loro formulazione quanto del contesto in cui si inseriscono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte ( 6 ). a) Interpretazione letterale

46. Anzitutto, rilevo che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 impone ai distributori, nell’ambito delle loro attività, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, di agire «con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili».

Inoltre, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento in parola, essi non possono rendere disponibile tale prodotto sul mercato finché non sia reso conforme ai requisiti applicabili.

47. Queste due disposizioni si applicano alla diffusione, da parte del distributore, di una pubblicità relativa ad un prodotto cosmetico.

Infatti, la pubblicità di un prodotto cosmetico che il distributore immette sul mercato dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito delle sue attività, in quanto costituisce un’attività ordinaria per un distributore.

Inoltre, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 fanno certamente parte dei «requisiti applicabili» ai quali rinviano le disposizioni relative agli obblighi dei distributori.

48. Tuttavia, come sostiene la Commissione, il testo dell’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009 non impone affatto ai distributori un obbligo generale di verificare se le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante attribuiscano al prodotto di cui trattasi proprietà che esso possiede.

49. Al contrario, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 circoscrive espressamente tale obbligo alle situazioni in cui i distributori ritengono o hanno motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti previsti dal regolamento in parola.

Come ha sottolineato l’avvocato generale Spielmann nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) in una situazione analoga ( 8 ), e come ha in seguito dichiarato la Corte ( 9 ), dal testo di detta disposizione si evince che il distributore è tenuto a garantire la conformità del prodotto all’articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento, e quindi a verificare le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante che esso riprende per proprio conto, soltanto qualora sia consapevole di un problema sotto il profilo della sua conformità a tale articolo ( 10 ).

50. Analogamente, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 prevede l’obbligo, per i distributori, di effettuare talune verifiche prima della messa a disposizione del prodotto cosmetico sul mercato.

Orbene, tali verifiche sono tassativamente elencate e relative a caratteristiche precise del prodotto (etichettatura, requisiti linguistici e termine di durata del prodotto).

Si tratta quindi di dati tecnici, facilmente verificabili.

Esse non riguardano affatto l’esattezza delle dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante, la cui verifica presupporrebbe da parte del distributore un certo livello di ricerca e di competenza, di cui esso non dispone necessariamente ( 11 ).

51. Pertanto, è solo quando sussistono circostanze concrete che possano indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte le dichiarazioni pubblicitarie, che quest’ultimo dovrebbe essere tenuto a verificarle al fine di garantire la conformità del prodotto messo a disposizione sul mercato ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009.

52. Una siffatta interpretazione è, a mio avviso, confermata dall’interpretazione contestuale e teleologica di dette disposizioni. b) Interpretazione contestuale

53. Come rilevato dall’avvocato generale Spielmann nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2025:697), può essere utile fare riferimento alla «Guida blu» all’attuazione della normativa dell’Unione sui prodotti 2022) ( 12 ) al fine di determinare la portata degli obblighi dei distributori.

Infatti, sebbene tale strumento sia privo di carattere giuridicamente vincolante, esso fornisce elementi utili per l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti ( 13 ) e costituisce pertanto un documento orientativo.

54. La guida blu evidenzia infatti che la diligenza si riferisce «al livello di giudizio, attenzione, prudenza, determinazione e attività che ci si attende ragionevolmente da una persona in particolari circostanze» ( 14 ).

Come rilevato dalla Commissione, la portata dell’obbligo di diligenza di un distributore, quale previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, si misura quindi alla luce di ciò che può ragionevolmente attendersi da un distributore nelle date circostanze.

55. Pertanto, al pari di quanto considerato dall’avvocato generale Spielmann nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo, comporti l’obbligo per i distributori di esercitare una certa vigilanza prima della messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico. 56.

In altri termini, l’obbligo che incombe a questi ultimi è di natura diversa rispetto a quello gravante sulla persona responsabile.

I distributori non sono tenuti a verificare attivamente se un prodotto cosmetico sia conforme ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 e quindi, per ciò stesso, se una dichiarazione pubblicitaria sia conforme all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento.

Tuttavia, essi non possono ignorare l’eventuale mancata conformità a tale disposizione di talune dichiarazioni pubblicitarie qualora le circostanze concrete del caso di specie li inducano a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte dette dichiarazioni.

57. In tal modo, una siffatta interpretazione mi sembra conforme alla chiara ripartizione delle responsabilità stabilita dal regolamento n. 1223/2009.

Pertanto, spetta sempre alla persona responsabile garantire la conformità dei prodotti ai requisiti di detto regolamento e, quindi, garantire che le dichiarazioni pubblicitarie non siano contrarie all’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo.

Una siffatta responsabilità non grava sul distributore, il quale deve soltanto vigilare al momento della messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico, astenendosi da quest’ultima nel caso di prodotti cosmetici che esso, sulla base delle circostanze del caso di specie, ritenga o abbia motivo di ritenere non conformi.

3. Interpretazione teleologica

58. Gli obiettivi previsti dal regolamento n. 1223/2009 confermano, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di quest’ultimo, secondo la quale è solo quando sussistono circostanze concrete tali da indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte determinate dichiarazioni pubblicitarie, che quest’ultimo dovrebbe essere tenuto a verificarle al fine di garantire la conformità del prodotto messo a disposizione sul mercato ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola.

59. L’articolo 1 del regolamento n. 1223/2009 enuncia i due obiettivi di tale regolamento: si tratta di garantire tanto il corretto funzionamento del mercato interno quanto un livello elevato di tutela della salute umana.

60. La netta ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori, ossia tra i fabbricanti e i distributori, mi sembra idonea a soddisfare non solo l’obiettivo di tutela della salute umana, ma anche quello di corretto funzionamento del mercato interno.

Infatti, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, sarebbe illogico ritenere i distributori sistematicamente responsabili della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 parallelamente ai fabbricanti.

61. Da un lato, questi ultimi si trovano nella posizione migliore per garantire la conformità dei prodotti cosmetici in ragione della loro conoscenza di questi ultimi e, quindi, per assicurare che le dichiarazioni pubblicitarie da essi trasmesse ai distributori corrispondano alle proprietà del prodotto, in modo da informare con precisione i consumatori dei loro effetti.

62. D’altro lato, lo sforzo che comporterebbe un obbligo sistematico di verifica della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie riprese dai fabbricanti sarebbe sproporzionato, tanto per i distributori di piccole dimensioni che non dispongono dei mezzi necessari, quanto per i grandi distributori che commercializzano un numero elevato di prodotti.

Inoltre, ciò comporterebbe che la stessa verifica abbia luogo in modo parallelo innumerevoli volte, mentre il fabbricante l’ha già effettuata.

63. Tuttavia, sebbene l’obiettivo di tutela della salute umana imponga di ritenere soltanto i fabbricanti, in modo sistematico, responsabili del rispetto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, esso impone altresì che i distributori che riprendono le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante possano rispondere, in misura minore e a seconda delle circostanze concrete, della conformità di tali dichiarazioni ai requisiti di detto regolamento.

A mio avviso, sarebbe contrario a tale obiettivo consentire a un distributore di procedere alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico riprendendo le dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli del fabbricante anche qualora, sulla base delle circostanze concrete, detto distributore ritenesse o avesse motivo di ritenere che tali dichiarazioni non siano conformi a detta disposizione.

64. Date tali circostanze, ritengo che occorra interpretare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo, nel senso che un distributore che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dal medesimo distributore, qualora, sulla base delle circostanze concrete, esso ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi ai requisiti di tale regolamento.

65. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre inoltre precisare quali circostanze debbano essere considerate idonee a indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere non conformi le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante e quindi tali da far sorgere l’obbligo di verifica del distributore.

4. L’attivazione dell’obbligo di verifica del distributore

66. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009, il distributore è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie soltanto qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo.

Come ho sottolineato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni sulla scia dell’avvocato generale Spielmann, ciò presuppone che il distributore sia consapevole di un problema sotto il profilo della conformità della pubblicità di cui trattasi alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento.

67. Né il testo né il contesto dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 precisano quale sia il livello di consapevolezza richiesto a un distributore affinché possa sorgere il suo obbligo di verifica della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie che esso riprende dal fabbricante.

Infatti, dal testo risulta soltanto che quest’ultimo deve «ritener[ere] o [avere] motivo di ritenere» che tali dichiarazioni non siano conformi affinché sia tenuto a procedere a detta verifica.

68. È ben vero che tali termini evocano maggiormente un elemento soggettivo in capo al distributore.

Tuttavia, il riferimento alla necessità per il distributore di «ritener[ere] o [avere] motivo di ritenere», come nel caso di specie, che le dichiarazioni pubblicitarie non siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 consente soprattutto, a mio avviso, che quest’ultimo sia tenuto a procedere alla loro verifica sia qualora abbia una conoscenza effettiva della mancata conformità (qualora «ritenga») sia qualora risulti evidente che un distributore ragionevolmente attento non potrebbe ignorarla («abbia motivo» di ritenere).

69. Mi sembra infatti evidente che la consapevolezza, per sua natura soggettiva, del distributore della mancata conformità ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 derivi sempre dalla compresenza di elementi oggettivi.

Pertanto, a mio avviso, l’obbligo di verifica del distributore è condizionato alla sussistenza di indizi concreti tali da indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere che le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante siano inesatte.

70. A questo proposito, anzitutto, la guida blu fornisce ancora una volta taluni orientamenti.

Per quanto riguarda l’obbligo di diligenza del distributore, essa afferma che il distributore «dovrebbe essere in grado di riconoscere un prodotto chiaramente non conforme» ( 15 ).

Infatti, sebbene non spetti al distributore verificare attivamente se le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante siano conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, ritengo che esso debba comunque essere tenuto ad effettuare tali verifiche qualora risulti manifestamente che potrebbe non essere così ( 16 ).

71. Pertanto, dichiarazioni fantasiose o innegabilmente inverosimili in merito alle proprietà di un prodotto cosmetico dovrebbero, a mio avviso, indurre il distributore a verificare se le dichiarazioni che esso riprende dal fabbricante rispettino i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009.

72. A mio parere, un distributore dovrebbe, poi, essere tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie che esso riprende dal fabbricante qualora si trovi di fronte a elementi tangibili che dimostrano che il prodotto di cui trattasi non possiede le proprietà dichiarate.

Ciò dovrebbe avvenire, in particolare, qualora un numero significativo di consumatori gli riferisca, a seguito dell’utilizzo del prodotto cosmetico in questione, l’assenza dell’effetto vantato.

73. Infine, si pone la questione se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la diffida al distributore a cessare la diffusione delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli sia un elemento idoneo a indurre quest’ultimo a ritenere o ad avere motivo di ritenere che tali dichiarazioni siano inesatte.

74. A mio avviso, dovrebbe essere così, a condizione che la diffida esponga i motivi per i quali le dichiarazioni pubblicitarie riprese dal distributore debbano essere considerate non conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 ( 17 ) e che, inoltre, tali motivi non appaiano, a prima vista, del tutto infondati.

Infatti, in una situazione del genere, viene portata all’attenzione del distributore un’eventuale incompatibilità delle dichiarazioni pubblicitarie con i requisiti di detto regolamento, che il distributore non può validamente ignorare, in quanto la diffida fa sorgere, in un distributore tenuto ad un obbligo di diligenza, un dubbio in merito alla loro conformità.

75. In ogni caso, spetterà al giudice del rinvio, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, determinare se il distributore disponesse di elementi tali da indurlo a ritenere o ad avere motivo di ritenere che le dichiarazioni pubblicitarie da esso riprese dal fabbricante senza modificarle non siano conformi alle disposizioni del regolamento n. 1223/2009.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

76. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 osta a che la pubblicità di un prodotto cosmetico diffusa dal distributore e ripresa dal fabbricante senza modifiche, contenente dichiarazioni ingannevoli quanto alle proprietà di un componente di tale prodotto, sia considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva.

77. In altri termini, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, che disciplinano gli obblighi dei distributori di prodotti cosmetici, escludano, in quanto lex specialis , l’applicazione a questi ultimi delle disposizioni della direttiva 2005/29 relative al divieto di pratiche commerciali ingannevoli.

78. La direttiva 2005/29 mira a stabilire norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi ( 18 ).

79. Infatti, tale direttiva stabilisce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori ( 19 ).

Essa è caratterizzata da un ambito di applicazione esteso, poiché la nozione di «pratiche commerciali» è definita mediante una formulazione particolarmente estesa, dovendo avere le pratiche in tal modo considerate, da una parte, carattere commerciale, vale a dire provenire da professionisti, e, dall’altra parte, un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai consumatori ( 20 ).

80. Date tali circostanze, il fatto che un distributore, in un opuscolo pubblicitario, vanti le proprietà di un prodotto cosmetico costituisce certamente una pratica commerciale ai sensi della direttiva 2005/29.

Inoltre, ne consegue che ai sensi di tale direttiva i distributori sono obbligati ad astenersi da pratiche commerciali ingannevoli senza che sia disposta la condizione che i medesimi distributori debbano «ritenere» o «avere motivo di ritenere» che le dichiarazioni pubblicitarie diffuse siano ingannevoli, al pari di quella prevista all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009.

81. In altri termini, il fatto che un distributore riprenda dal fabbricante le dichiarazioni pubblicitarie senza modificarle potrebbe, qualora tali indicazioni attribuiscano ai prodotti proprietà che essi non possiedono, rientrare nel divieto delle pratiche commerciali ingannevoli quali previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, anche nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009.

82. Occorre quindi stabilire se dette disposizioni della direttiva 2005/29 e del regolamento n. 1223/2009 possano essere oggetto di un’applicazione parallela.

83. A tale riguardo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29 essa non pregiudica le disposizioni dell’Unione relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, mentre l’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva prevede una «clausola di esclusione» ( 21 ), secondo la quale «[i]n caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [dell’Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici» ( 22 ).

Come la Corte ha dichiarato in un contesto analogo, quindi, solo alla duplice condizione, da un lato, che il regolamento n. 1223/2009 disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali e, dall’altro, che esista un contrasto tra tale regolamento e le disposizioni di detta direttiva, tali aspetti specifici rientrerebbero esclusivamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni di detto regolamento ( 23 ).

84. A mio avviso, e come sostiene la Commissione, non solo il regolamento n. 1223/2009 riguarda la salute e la sicurezza dei prodotti, ma le sue disposizioni relative agli obblighi dei distributori costituiscono anche norme che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali.

Più precisamente, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento prevedono la portata degli obblighi ai quali sono tenuti i distributori in materia di pubblicità dei prodotti cosmetici e devono quindi essere considerati, a tale titolo, norme speciali rispetto alle norme generali relative alle pratiche commerciali ingannevoli contenute nella direttiva 2005/29.

85. Resta quindi da stabilire se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, sussista un contrasto tra tali disposizioni, cosicché il regolamento n. 1223/2009 debba prevalere.

86. Secondo la giurisprudenza della Corte, si può presumere un contrasto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 soltanto quando sussiste un rapporto tra le disposizioni di cui trattasi che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle ( 24 ).

Pertanto, un siffatto contrasto sussiste solo quando disposizioni estranee a quest’ultima che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti da tale direttiva ( 25 ).

87. Rilevo che la direttiva 2005/29 ha l’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, di garantire che le pratiche commerciali sleali siano efficacemente combattute nell’interesse di questi ultimi ( 26 ).

L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva mira precisamente a garantire un’adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le informazioni trasmesse a questi ultimi mediante la pubblicità di un prodotto.

Del pari, l’obiettivo del regolamento n. 1223/2009 consiste nel garantire un livello elevato di tutela della salute umana impedendo, in particolare, che i consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative ai prodotti cosmetici loro fornite ( 27 ).

88. Come affermato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, la direttiva 2005/29 e il regolamento n. 1223/2009 perseguono quindi un obiettivo comune consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori dalle informazioni ingannevoli.

89. Tuttavia, una siffatta constatazione non mi sembra sufficiente per escludere sistematicamente la sussistenza di un contrasto tra gli obblighi incombenti al distributore per quanto riguarda le dichiarazioni pubblicitarie relative a un prodotto cosmetico sulla base, da un lato, della direttiva 2005/29 e, dall’altro, del regolamento n. 1223/2009.

90. A mio avviso, gli obblighi imposti ai distributori in materia di pubblicità, da un lato, dal regolamento n. 1223/2009 e, dall’altro, dalla direttiva 2005/29, implicano precisamente una divergenza impossibile da superare mediante una formula combinata, e la loro applicazione parallela porterebbe a privare di effetto utile l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, laddove il distributore abbia agito conformemente a queste ultime disposizioni.

91. Infatti, come risulta dalla mia analisi della prima questione pregiudiziale, il regolamento n. 1223/2009 definisce precisamente gli obblighi dei distributori in materia di pubblicità e stabilisce che questi ultimi sono responsabili della diffusione di una pubblicità contraria all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento soltanto nel caso in cui ritengano o abbiano motivo di ritenere non conformi le dichiarazioni pubblicitarie riprese dal fabbricante ( 28 ).

In tal modo, il legislatore ha scelto di limitare la portata degli obblighi dei distributori in materia, distinguendoli dagli obblighi dei fabbricanti, responsabili in via primaria delle violazioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

92. Dal canto loro, le disposizioni della direttiva 2005/29 vietano ai distributori in modo incondizionato le pubblicità ingannevoli riprese dai fabbricanti.

93. In altri termini, data la diversa portata degli obblighi dei distributori previsti dal regolamento n. 1223/2009 e dalla direttiva 2005/29, la pratica di un distributore, in caso di applicazione parallela di tale regolamento e di detta direttiva, potrebbe essere giudicata contraria alle disposizioni di quest’ultima e tuttavia conforme alle disposizioni di detto regolamento.

94. Una siffatta applicazione concomitante porterebbe necessariamente a privare di effetto utile la delimitazione degli obblighi dei distributori voluta dal legislatore ai sensi del regolamento n. 1223/2009 e ne comporterebbe la neutralizzazione, sebbene tale regolamento disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali.

95. Pertanto, ritengo che, quando un distributore che riprende le dichiarazioni pubblicitarie di un fabbricante agisce conformemente ai requisiti del regolamento n. 1223/2009, sussista un contrasto tra l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, da un lato e le disposizioni della direttiva 2005/29, dall’altro.

Ebbene, dall’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva risulta chiaramente che, in una situazione del genere, le norme del citato regolamento debbano prevalere.

96. Ciò vale a maggior ragione in quanto dal considerando 4 del regolamento n. 1223/2009 risulta che quest’ultimo armonizza in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione, e la Corte ha ripetutamente dichiarato che da una lettura complessiva delle disposizioni di tale regolamento e, in particolare, del suo articolo 1, lette alla luce dei considerando 3 e 4 di quest’ultimo, si evince che detto regolamento mira ad armonizzare in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di protezione della salute umana ( 29 ).

97. Ciò non vale, tuttavia, nel caso in cui il distributore, che riprende le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza verificarle, agisca in violazione dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009 nella misura in cui, sulla base delle circostanze concrete del caso di specie, ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola.

98. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29 vieta le condotte ingannevoli degli operatori economici in materia di pubblicità, il che include necessariamente le pratiche menzionate all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, di cui il distributore può essere tenuto a verificare il rispetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di quest’ultimo.

Pertanto, la pratica di un distributore contraria all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento è, a mio avviso, contraria anche all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva .

In altri termini, come sostenuto dalla Commissione in udienza, la ripresa, da parte del distributore, delle dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza verificarle può costituire al contempo una violazione delle disposizioni di detto regolamento e di quelle di detta direttiva.

99. In una situazione del genere, non ricorre la condizione relativa alla sussistenza di conflitto tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e quelle del regolamento n. 1223/2009, ragion per cui, a mio avviso, tali atti possono essere applicati in parallelo.

100. Lo stesso vale nel caso in cui il distributore di un prodotto cosmetico compia una pratica contraria alle disposizioni della direttiva 2005/29 ma non contemplata dal regolamento n. 1223/2009.

Infatti, sebbene sia assodato che quest’ultimo armonizza in modo esauriente le norme vigenti nell’Unione in materia di prodotti cosmetici, la portata di tale armonizzazione riguarda solo le condotte degli operatori economici contemplate da tale regolamento.

In altri termini, le disposizioni di detto regolamento non esauriscono gli obblighi dei distributori che non rientrano nel suo ambito di applicazione e che possono essere imposti sulla base di altri strumenti di diritto dell’Unione.

101. Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dovrebbe essere interpretato nel senso che: – esso osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche e che è conforme all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e – esso non osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche in violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.

V. Conclusione

102. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania): 1) L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici devono essere interpretati nel senso che: un distributore che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dal medesimo distributore, qualora, sulla base delle circostanze concrete, esso ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1223/2009, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2) L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretato nel senso che: – esso osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche e che è conforme all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, e – esso non osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche in violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere qualificata come pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, (GU 2009, L 342, pag. 59). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22). 4 Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. 5 Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1223/2009. 6 [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12); del 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes (C‑383/21 e C‑384/21, EU:C:2022:1022, punto 54); del 15 gennaio 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, punto 37), e Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (C‑615/24, EU:C:2026:10, punto 23). 7 Conclusioni dell’avvocato generale Spielmann nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑10/24, EU:C:2025:697).

8 In tale causa, si trattava di determinare la portata degli obblighi del distributore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU 2017, L 117, pag. 1), a norma del quale «[i]l distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette il dispositivo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme».

In particolare, si trattava di stabilire se un distributore sia tenuto a verificare se un dispositivo da esso messo a disposizione sul mercato debba essere considerato un dispositivo medico nel caso in cui il fabbricante abbia classificato tale dispositivo nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24) e non in quello del regolamento 2017/745. 9 Sentenza del 4 giugno 2026,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 34). 10 Conclusioni dell’avvocato generale Spielmann nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑10/24, EU:C:2025:697, paragrafo 53). 11 V., a tale riguardo, paragrafi 61 e 62 delle presenti conclusioni. 12 Comunicazione della Commissione (GU 2022, C 247, pag. 1, (in prosieguo: la «Guida blu»). 13 Sentenza del 13 marzo 2025, Cassella-med e MCM Klosterfrau (C‑589/23, EU:C:2025:173, punto 40). 14 Guida blu, (pag. 41). 15 Guida blu, allegato 5, pag.

151. 16 Ciò si evince anche dalla giurisprudenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA], in merito alla qualificazione di un prodotto da parte del fabbricante, nella quale essa dichiara che «la violazione dell’obbligo di diligenza dovrebbe poter essere constatata solo qualora l’errore sia manifesto».

V. sentenza del 4 giugno 2026,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 39). 17 Su tale punto, v. sentenza del 4 giugno 2026,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 70). 18 [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2016,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑611/14, EU:C:2016:800, punto 25), e del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 28). 19 Considerando 11 della direttiva 2005/29. 20 Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30). 21 Sentenza del 24 febbraio 2022, A e a. (Contratti di assicurazione unit-linked) (C‑143/20 e C‑213/20, EU:C:2022:118, punto 136). 22 Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 23 V., per analogia, sentenza del 30 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA] Italia (Pratiche commerciali sleali in materia di alimenti) (C‑301/ 25; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Italia», EU:C:2026:357, punto 28) 24 [OSCURATO:PERSONA] (punto 33) e del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 60). 25 [OSCURATO:PERSONA] (punto 33) e del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 61). 26 [OSCURATO:PERSONA] (punto 34) e del 30 gennaio 2025, Trenitalia (C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 33). 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Italia (punto 35). 28 A meno di poterli considerare la «persona responsabile» sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1223/2009.

V., su tale punto, paragrafo 41 delle presenti conclusioni. 29 [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2020, A.M. ( Etichettatura dei prodotti cosmetici) (C‑667/19, EU:C:2020:1039, punto 27).

E del 15 settembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté (C‑4/21, EU:C:2022:681, punti 33, 53, 61 e 66),.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 luglio 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]435/25 [OSCURATO:PERSONA] eV contro [OSCURATO:PERSONA]H, con l’intervento di: M.E.G. [OSCURATO:PERSONA]Haus GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (KGV) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)] « Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Prodotti cosmetici – Obblighi dei distributori – Portata – Divieto di dichiarazioni ingannevoli – Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Ambito di applicazione – Distributore di un prodotto cosmetico che utilizza una dichiarazione pubblicitaria ingannevole del fabbricante » I. Introduzione 1. Un distributore di un prodotto cosmetico che riprende e diffonde le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante di tale prodotto senza modificarle può essere ritenuto responsabile della loro mancata conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici ( 2 )? 2. Questa è la questione alla quale la Corte dovrà rispondere nella presente causa, che la porterà ad interpretare tanto le disposizioni di tale regolamento quanto il rapporto fra queste ultime e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE ( 3 ) relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento n. 1223/2009 3. I considerando 4, 11, 13 e 51 del regolamento n. 1223/2009 così recitano: «(4)      Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all’interno [dell’Unione] al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana. (...) (11)      Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all’interno [dell’Unione]. (...) (13)      È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile. (...) (51)      I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la [direttiva 2005/29]. (...)». 4. Ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni»: «1.      Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) d)      “fabbricante”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; e)      “distributore”: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato [dell’Unione]; (...)». 5. L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Persona responsabile», prevede quanto segue: «(...) 3.      Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno [dell’Unione] e successivamente non esportati e reimportati [nell’Unione], il fabbricante stabilito all’interno [dell’Unione] è la persona responsabile. (...) 6. Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili. (...)». 7. L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Obblighi delle persone responsabili», così dispone: «1.      Le persone responsabili garantiscono il rispetto (...) degli articoli 20 (...). (...)». 8. L’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009, intitolato «Obblighi dei distributori», dispone quanto segue: «1.      Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. 2.      Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che: –        l’etichetta contenga le informazioni previste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall’articolo 19, paragrafi 3 e 4; –        siano rispettati i requisiti linguistici di cui all’articolo 19, paragrafo 5; –        non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all’articolo 19, paragrafo 1. 3.      Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che: –        un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili; (...) 4.      I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento. (...)». 9. Ai sensi dell’articolo 20 di tale regolamento, intitolato «Dichiarazioni relative al prodotto»: «1.      In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. (...)». 2. Direttiva 2005/29 10. I considerando 7, 10 e 14 della direttiva 2005/29 così recitano: «(7)      La presente direttiva riguarda le pratiche commerciali il cui intento diretto è quello di influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori relative a prodotti. (...) (...) (10)      È necessario garantire un rapporto coerente tra la presente direttiva e il diritto [dell’Unione] esistente, soprattutto per quanto concerne le disposizioni dettagliate in materia di pratiche commerciali sleali applicabili a settori specifici. (...) Di conseguenza, la presente direttiva si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto [dell’Unione] specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello [dell’Unione] non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. (...) La presente direttiva completa pertanto l’acquis comunitario applicabile alle pratiche commerciali lesive degli interessi economici dei consumatori. (...) (14)      È auspicabile che nella definizione di pratiche commerciali ingannevoli rientrino quelle pratiche, tra cui la pubblicità ingannevole, che inducendo in errore il consumatore gli impediscono di scegliere in modo consapevole e, di conseguenza, efficiente. (...) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la normativa [dell’Unione] in vigore che attribuisce espressamente agli Stati membri la scelta tra varie opzioni in materia di regolamentazione per la protezione dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali. (...)». 11. L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...) d)      “pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; (...)». 12. L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così recita: «1.      La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. (...) 4.      In caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [dell’Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici. (...)». 13. L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Divieto delle pratiche commerciali sleali», prevede quanto segue: «1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate. (...) 4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 (...)». 14. L’articolo 6 della direttiva 2005/29, intitolato «Azioni ingannevoli», così dispone: «1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (...) b)      le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; (...)». B. Diritto tedesco 15. Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz gegen den unlauteren [OSCURATO:PERSONA] (legge contro la concorrenza sleale), del 3 luglio 2004, nella versione pubblicata il 3 marzo 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 254), come modificata da ultimo dalla legge del 6 maggio 2024 (BGBl. 2024 I, n. 149) (in prosieguo: l’«UWG»), che prevede il «divieto di pratiche commerciali sleali», le pratiche commerciali sleali sono illecite. 16. Ai sensi dell’articolo 3a dell’UWG, intitolato «Violazione del diritto», commette un atto di concorrenza sleale chiunque violi una disposizione di legge volta, in particolare, a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori, qualora la violazione sia idonea a ledere in modo sensibile gli interessi dei consumatori, degli altri operatori del mercato o dei concorrenti. 17. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, punto 1, dell’UWG, che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, la pubblicità di un distributore che contiene un’indicazione ingannevole quanto ai vantaggi di un prodotto costituisce una pratica commerciale sleale del distributore, vietatadi per sé, anche se quest’ultimo ha ripreso la pubblicità del fabbricante. 18. In forza dell’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, seconda opzione, dell’UWG, chiunque compia una pratica commerciale illecita ai sensi dell’articolo 3 di tale legge può essere soggetto ad un’azione inibitoria in caso di rischio di recidiva. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 19. La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») gestisce un negozio specializzato nella vendita di prodotti dietetici e naturali. 20. Nel suo opuscolo promozionale del novembre 2020, tale società ha pubblicizzato una crema per il viso dichiarando taluni effetti benefici dell’estratto di ginseng contenuto in tale prodotto. 21. Dalla decisione di rinvio risulta che è il fabbricante di detto prodotto cosmetico ad aver trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] detta dichiarazione pubblicitaria, la quale figura anche sulla confezione del prodotto in questione, e che lo stesso fabbricante aveva approvato l’annuncio pubblicitario prima della sua pubblicazione. 22. Considerando che l’efficacia dell’estratto di ginseng per uso topico non è scientificamente dimostrata, il [OSCURATO:PERSONA] eV (in prosieguo: il «VSW») ritiene che la dichiarazione pubblicitaria in questione violi l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 e sia pertanto sleale. 23. A seguito di una diffida infruttuosa del 17 novembre 2020, il VSW ha proposto un’azione inibitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), segnatamente al fine di vietarle di effettuare una siffatta pubblicità, e tale azione è stata accolta. 24. L’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), adito in appello, ha riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda del VSW, con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non era responsabile della violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. Avendo ripreso senza modifiche e utilizzato per la propria pubblicità la dichiarazione pubblicitaria del fabbricante, che era la persona responsabile ai sensi del regolamento in parola, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di detta disposizione. 25. Con il ricorso per cassazione ( Revision ) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, il VSW chiede il ripristino della sentenza emessa in primo grado. 26. Tale giudice parte dal presupposto che la promozione del prodotto di cui trattasi mediante la dichiarazione controversa viola l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. 27. Esso si chiede, in primo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, in qualità di distributore dei prodotti di cui trattasi, di una siffatta violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, poiché detta società ha utilizzato, nel suo opuscolo promozionale destinato alla commercializzazione della crema per il viso, un messaggio pubblicitario ingannevole messo a sua disposizione dal fabbricante, senza verificarlo. 28. A questo proposito, il giudice del rinvio chiede se gli obblighi del distributore derivanti dall’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento in parola comprendano anche quelli relativi alla promozione dei prodotti derivanti dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e se un siffatto distributore debba rispondere del messaggio pubblicitario che non sia conforme a tale seconda disposizione, il che implicherebbe che esso sia tenuto a controllare il messaggio pubblicitario ripreso, senza modifiche, dal fabbricante, e a verificare che il prodotto commercializzato svolga effettivamente le funzioni dichiarate nella promozione. 29. In secondo luogo, detto giudice chiede se, nel caso in cui il distributore non dovesse rispondere, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, della pubblicità del prodotto cosmetico che viola l’articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento, tale distributore debba comunque essere considerato responsabile di una siffatta pubblicità ingannevole in forza delle norme applicabili in materia di pratiche commerciali sleali risultanti dalla direttiva 2005/29. 30. Esso ritiene, a tale riguardo, che le disposizioni di armonizzazione del regolamento in parola disciplinino in modo esaustivo la responsabilità del distributore di un prodotto cosmetico. Infatti, le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, e dell’articolo 6 del medesimo regolamento, in quanto lex specialis , non possono, conformemente alla norma di conflitto prevista all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, essere neutralizzate mediante il ricorso ai principi generali del diritto della concorrenza, che eventualmente contrastino con esse, per quanto riguarda una pratica commerciale sleale del distributore. 31. Secondo il giudice del rinvio, la situazione potrebbe essere diversa se la responsabilità del distributore di un prodotto cosmetico non fosse disciplinata in modo esaustivo dal regolamento n. 1223/2009, il quale non coprisse, in particolare, il caso in cui il distributore si limiti a riprendere nella sua pubblicità, senza modificarlo, il messaggio del fabbricante. 32. L’accoglimento del ricorso per cassazione ( Revision ) dipenderebbe quindi dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 nonché dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 33. Date tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: « 1)      Se un distributore che non sia una persona responsabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del [regolamento n. 1223/2009] abbia motivo di ritenere, conformemente all’articolo 6, paragrafi 1, e 3, primo comma, del medesimo regolamento, che la pubblicità di un fabbricante non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento quando lo stesso utilizza per propri fini commerciali la pubblicità fornitagli dal fabbricante, senza verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate. In alternativa, se il distributore abbia motivo di ritenere solo in presenza di determinate condizioni (e in caso affermativo di quali condizioni si tratti) ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, primo comma, del [regolamento n. 1223/2009] che la pubblicità del fabbricante da esso utilizzata non sia conforme ai requisiti stabiliti all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento e debba verificare se le funzioni pubblicizzate in relazione al prodotto cosmetico siano sostenute da prove adeguate. 2)      Se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6, [nonché] all’articolo 6, [paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 3], primo comma, del [regolamento n. 1223/2009] escludano, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della [direttiva 2005/29], che la pubblicità di un distributore che contenga una dichiarazione ingannevole ripresa dal fabbricante in relazione alle funzioni di un prodotto cosmetico debba essere considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, [paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4,] lettera a), [nonché] dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 2005/29]». 34. Hanno presentato osservazioni la [OSCURATO:PERSONA], il governo ellenico e la Commissione europea. 35. Le parti sono state sentite all’udienza tenutasi il 29 aprile 2026. IV. Analisi A. Sulla prima questione pregiudiziale 36. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 debbano essere interpretati nel senso che un distributore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo, è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dallo stesso distributore. 37. Da un lato, l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo  3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 enuncia una serie di obblighi a carico dei distributori di prodotti cosmetici. D’altro, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento dispone in particolare che, per la pubblicità dei prodotti cosmetici, non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che ciò avviene nel caso della pubblicità di cui trattasi nel procedimento principale. 38. Occorre quindi determinare a chi sia imposto detto divieto e, più in particolare, se sussista un obbligo in capo al distributore di garantire il rispetto della disposizione in parola, qualora esso si limiti a riprendere le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza modificarle. 1. La determinazione della persona responsabile della conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 39. Il regolamento n. 1223/2009 mira, conformemente al suo articolo 1, a «stabili[re] norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana». 40. A tal fine, il regolamento n. 1223/2009 prevede che per ciascun prodotto cosmetico debba essere designata una persona responsabile e che tale persona debba garantire, per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti da detto regolamento ( 4 ). Inoltre, dall’articolo 5 del regolamento in parola risulta inequivocabilmente che le persone responsabili garantiscono il rispetto dell’articolo 20 dello stesso. 41. Orbene, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 designa il fabbricante stabilito all’interno dell’Unione come persona responsabile per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno dell’Unione e successivamente non esportati e reimportati. Il distributore, dal canto suo, è considerato la persona responsabile soltanto quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili ( 5 ). Come rileva il giudice del rinvio, ciò non avviene nel caso di cui al procedimento principale. 42. Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il distributore riprende dal fabbricante le dichiarazioni pubblicitarie relative al prodotto immesso sul mercato senza modificarle, è proprio il fabbricante, e non il distributore, che deve essere considerato la persona responsabile alla quale è imposto il divieto di attribuire, nella pubblicità dei prodotti cosmetici, proprietà che questi ultimi non possiedono. 2. Portata degli obblighi del distributore 43. Si pone tuttavia la questione se sia per questo escluso che il divieto di attribuire a prodotti cosmetici, nelle pubblicità, proprietà che essi non possiedono si applichi anche al distributore. Quest’ultimo, pur non essendo la persona responsabile, mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo, e riprende le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante, e sarebbe quindi tenuto a verificare la veridicità di queste ultime. 44. Infatti, come rilevato dalle parti nelle loro osservazioni scritte, l’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009 stabilisce una serie di obblighi in capo ai distributori, ragion per cui occorre stabilire se tra questi ultimi figuri l’obbligo di garantire il rispetto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola. 45. Al fine di rispondere a detta questione, conformemente a una giurisprudenza costante, procederò all’interpretazione delle citate disposizioni tenendo conto tanto della loro formulazione quanto del contesto in cui si inseriscono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte ( 6 ). a) Interpretazione letterale 46. Anzitutto, rilevo che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 impone ai distributori, nell’ambito delle loro attività, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, di agire «con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili». Inoltre, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento, qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto cosmetico non sia conforme ai requisiti stabiliti nel regolamento in parola, essi non possono rendere disponibile tale prodotto sul mercato finché non sia reso conforme ai requisiti applicabili. 47. Queste due disposizioni si applicano alla diffusione, da parte del distributore, di una pubblicità relativa ad un prodotto cosmetico. Infatti, la pubblicità di un prodotto cosmetico che il distributore immette sul mercato dovrebbe essere considerata rientrante nell’ambito delle sue attività, in quanto costituisce un’attività ordinaria per un distributore. Inoltre, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 fanno certamente parte dei «requisiti applicabili» ai quali rinviano le disposizioni relative agli obblighi dei distributori. 48. Tuttavia, come sostiene la Commissione, il testo dell’articolo 6 del regolamento n. 1223/2009 non impone affatto ai distributori un obbligo generale di verificare se le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante attribuiscano al prodotto di cui trattasi proprietà che esso possiede. 49. Al contrario, l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 circoscrive espressamente tale obbligo alle situazioni in cui i distributori ritengono o hanno motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti previsti dal regolamento in parola. Come ha sottolineato l’avvocato generale Spielmann nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ) in una situazione analoga ( 8 ), e come ha in seguito dichiarato la Corte ( 9 ), dal testo di detta disposizione si evince che il distributore è tenuto a garantire la conformità del prodotto all’articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento, e quindi a verificare le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante che esso riprende per proprio conto, soltanto qualora sia consapevole di un problema sotto il profilo della sua conformità a tale articolo ( 10 ). 50. Analogamente, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 prevede l’obbligo, per i distributori, di effettuare talune verifiche prima della messa a disposizione del prodotto cosmetico sul mercato. Orbene, tali verifiche sono tassativamente elencate e relative a caratteristiche precise del prodotto (etichettatura, requisiti linguistici e termine di durata del prodotto). Si tratta quindi di dati tecnici, facilmente verificabili. Esse non riguardano affatto l’esattezza delle dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante, la cui verifica presupporrebbe da parte del distributore un certo livello di ricerca e di competenza, di cui esso non dispone necessariamente ( 11 ). 51. Pertanto, è solo quando sussistono circostanze concrete che possano indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte le dichiarazioni pubblicitarie, che quest’ultimo dovrebbe essere tenuto a verificarle al fine di garantire la conformità del prodotto messo a disposizione sul mercato ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. 52. Una siffatta interpretazione è, a mio avviso, confermata dall’interpretazione contestuale e teleologica di dette disposizioni. b) Interpretazione contestuale 53. Come rilevato dall’avvocato generale Spielmann nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2025:697), può essere utile fare riferimento alla «Guida blu» all’attuazione della normativa dell’Unione sui prodotti 2022) ( 12 ) al fine di determinare la portata degli obblighi dei distributori. Infatti, sebbene tale strumento sia privo di carattere giuridicamente vincolante, esso fornisce elementi utili per l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti ( 13 ) e costituisce pertanto un documento orientativo. 54. La guida blu evidenzia infatti che la diligenza si riferisce «al livello di giudizio, attenzione, prudenza, determinazione e attività che ci si attende ragionevolmente da una persona in particolari circostanze» ( 14 ). Come rilevato dalla Commissione, la portata dell’obbligo di diligenza di un distributore, quale previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, si misura quindi alla luce di ciò che può ragionevolmente attendersi da un distributore nelle date circostanze. 55. Pertanto, al pari di quanto considerato dall’avvocato generale Spielmann nelle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo, comporti l’obbligo per i distributori di esercitare una certa vigilanza prima della messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico. 56. In altri termini, l’obbligo che incombe a questi ultimi è di natura diversa rispetto a quello gravante sulla persona responsabile. I distributori non sono tenuti a verificare attivamente se un prodotto cosmetico sia conforme ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 e quindi, per ciò stesso, se una dichiarazione pubblicitaria sia conforme all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, essi non possono ignorare l’eventuale mancata conformità a tale disposizione di talune dichiarazioni pubblicitarie qualora le circostanze concrete del caso di specie li inducano a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte dette dichiarazioni. 57. In tal modo, una siffatta interpretazione mi sembra conforme alla chiara ripartizione delle responsabilità stabilita dal regolamento n. 1223/2009. Pertanto, spetta sempre alla persona responsabile garantire la conformità dei prodotti ai requisiti di detto regolamento e, quindi, garantire che le dichiarazioni pubblicitarie non siano contrarie all’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo. Una siffatta responsabilità non grava sul distributore, il quale deve soltanto vigilare al momento della messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico, astenendosi da quest’ultima nel caso di prodotti cosmetici che esso, sulla base delle circostanze del caso di specie, ritenga o abbia motivo di ritenere non conformi. 3. Interpretazione teleologica 58. Gli obiettivi previsti dal regolamento n. 1223/2009 confermano, a mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di quest’ultimo, secondo la quale è solo quando sussistono circostanze concrete tali da indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere inesatte determinate dichiarazioni pubblicitarie, che quest’ultimo dovrebbe essere tenuto a verificarle al fine di garantire la conformità del prodotto messo a disposizione sul mercato ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola. 59. L’articolo 1 del regolamento n. 1223/2009 enuncia i due obiettivi di tale regolamento: si tratta di garantire tanto il corretto funzionamento del mercato interno quanto un livello elevato di tutela della salute umana. 60. La netta ripartizione delle responsabilità tra i diversi operatori, ossia tra i fabbricanti e i distributori, mi sembra idonea a soddisfare non solo l’obiettivo di tutela della salute umana, ma anche quello di corretto funzionamento del mercato interno. Infatti, come sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, sarebbe illogico ritenere i distributori sistematicamente responsabili della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 parallelamente ai fabbricanti. 61. Da un lato, questi ultimi si trovano nella posizione migliore per garantire la conformità dei prodotti cosmetici in ragione della loro conoscenza di questi ultimi e, quindi, per assicurare che le dichiarazioni pubblicitarie da essi trasmesse ai distributori corrispondano alle proprietà del prodotto, in modo da informare con precisione i consumatori dei loro effetti. 62. D’altro lato, lo sforzo che comporterebbe un obbligo sistematico di verifica della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie riprese dai fabbricanti sarebbe sproporzionato, tanto per i distributori di piccole dimensioni che non dispongono dei mezzi necessari, quanto per i grandi distributori che commercializzano un numero elevato di prodotti. Inoltre, ciò comporterebbe che la stessa verifica abbia luogo in modo parallelo innumerevoli volte, mentre il fabbricante l’ha già effettuata. 63. Tuttavia, sebbene l’obiettivo di tutela della salute umana imponga di ritenere soltanto i fabbricanti, in modo sistematico, responsabili del rispetto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, esso impone altresì che i distributori che riprendono le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante possano rispondere, in misura minore e a seconda delle circostanze concrete, della conformità di tali dichiarazioni ai requisiti di detto regolamento. A mio avviso, sarebbe contrario a tale obiettivo consentire a un distributore di procedere alla messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico riprendendo le dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli del fabbricante anche qualora, sulla base delle circostanze concrete, detto distributore ritenesse o avesse motivo di ritenere che tali dichiarazioni non siano conformi a detta disposizione. 64. Date tali circostanze, ritengo che occorra interpretare l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo, nel senso che un distributore che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dal medesimo distributore, qualora, sulla base delle circostanze concrete, esso ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi ai requisiti di tale regolamento. 65. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre inoltre precisare quali circostanze debbano essere considerate idonee a indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere non conformi le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante e quindi tali da far sorgere l’obbligo di verifica del distributore. 4. L’attivazione dell’obbligo di verifica del distributore 66. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009, il distributore è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie soltanto qualora ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di quest’ultimo. Come ho sottolineato al paragrafo 49 delle presenti conclusioni sulla scia dell’avvocato generale Spielmann, ciò presuppone che il distributore sia consapevole di un problema sotto il profilo della conformità della pubblicità di cui trattasi alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento. 67. Né il testo né il contesto dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1223/2009 precisano quale sia il livello di consapevolezza richiesto a un distributore affinché possa sorgere il suo obbligo di verifica della conformità delle dichiarazioni pubblicitarie che esso riprende dal fabbricante. Infatti, dal testo risulta soltanto che quest’ultimo deve «ritener[ere] o [avere] motivo di ritenere» che tali dichiarazioni non siano conformi affinché sia tenuto a procedere a detta verifica. 68. È ben vero che tali termini evocano maggiormente un elemento soggettivo in capo al distributore. Tuttavia, il riferimento alla necessità per il distributore di «ritener[ere] o [avere] motivo di ritenere», come nel caso di specie, che le dichiarazioni pubblicitarie non siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 consente soprattutto, a mio avviso, che quest’ultimo sia tenuto a procedere alla loro verifica sia qualora abbia una conoscenza effettiva della mancata conformità (qualora «ritenga») sia qualora risulti evidente che un distributore ragionevolmente attento non potrebbe ignorarla («abbia motivo» di ritenere). 69. Mi sembra infatti evidente che la consapevolezza, per sua natura soggettiva, del distributore della mancata conformità ai requisiti del regolamento n. 1223/2009 derivi sempre dalla compresenza di elementi oggettivi. Pertanto, a mio avviso, l’obbligo di verifica del distributore è condizionato alla sussistenza di indizi concreti tali da indurre il distributore a ritenere o ad avere motivo di ritenere che le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante siano inesatte. 70. A questo proposito, anzitutto, la guida blu fornisce ancora una volta taluni orientamenti. Per quanto riguarda l’obbligo di diligenza del distributore, essa afferma che il distributore «dovrebbe essere in grado di riconoscere un prodotto chiaramente non conforme» ( 15 ). Infatti, sebbene non spetti al distributore verificare attivamente se le dichiarazioni pubblicitarie trasmesse dal fabbricante siano conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, ritengo che esso debba comunque essere tenuto ad effettuare tali verifiche qualora risulti manifestamente che potrebbe non essere così ( 16 ). 71. Pertanto, dichiarazioni fantasiose o innegabilmente inverosimili in merito alle proprietà di un prodotto cosmetico dovrebbero, a mio avviso, indurre il distributore a verificare se le dichiarazioni che esso riprende dal fabbricante rispettino i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. 72. A mio parere, un distributore dovrebbe, poi, essere tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni pubblicitarie che esso riprende dal fabbricante qualora si trovi di fronte a elementi tangibili che dimostrano che il prodotto di cui trattasi non possiede le proprietà dichiarate. Ciò dovrebbe avvenire, in particolare, qualora un numero significativo di consumatori gli riferisca, a seguito dell’utilizzo del prodotto cosmetico in questione, l’assenza dell’effetto vantato. 73. Infine, si pone la questione se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la diffida al distributore a cessare la diffusione delle dichiarazioni pubblicitarie ingannevoli sia un elemento idoneo a indurre quest’ultimo a ritenere o ad avere motivo di ritenere che tali dichiarazioni siano inesatte. 74. A mio avviso, dovrebbe essere così, a condizione che la diffida esponga i motivi per i quali le dichiarazioni pubblicitarie riprese dal distributore debbano essere considerate non conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 ( 17 ) e che, inoltre, tali motivi non appaiano, a prima vista, del tutto infondati. Infatti, in una situazione del genere, viene portata all’attenzione del distributore un’eventuale incompatibilità delle dichiarazioni pubblicitarie con i requisiti di detto regolamento, che il distributore non può validamente ignorare, in quanto la diffida fa sorgere, in un distributore tenuto ad un obbligo di diligenza, un dubbio in merito alla loro conformità. 75. In ogni caso, spetterà al giudice del rinvio, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, determinare se il distributore disponesse di elementi tali da indurlo a ritenere o ad avere motivo di ritenere che le dichiarazioni pubblicitarie da esso riprese dal fabbricante senza modificarle non siano conformi alle disposizioni del regolamento n. 1223/2009. B. Sulla seconda questione pregiudiziale 76. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009 osta a che la pubblicità di un prodotto cosmetico diffusa dal distributore e ripresa dal fabbricante senza modifiche, contenente dichiarazioni ingannevoli quanto alle proprietà di un componente di tale prodotto, sia considerata una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. 77. In altri termini, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1223/2009, che disciplinano gli obblighi dei distributori di prodotti cosmetici, escludano, in quanto lex specialis , l’applicazione a questi ultimi delle disposizioni della direttiva 2005/29 relative al divieto di pratiche commerciali ingannevoli. 78. La direttiva 2005/29 mira a stabilire norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi ( 18 ). 79. Infatti, tale direttiva stabilisce un unico divieto generale di quelle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori ( 19 ). Essa è caratterizzata da un ambito di applicazione esteso, poiché la nozione di «pratiche commerciali» è definita mediante una formulazione particolarmente estesa, dovendo avere le pratiche in tal modo considerate, da una parte, carattere commerciale, vale a dire provenire da professionisti, e, dall’altra parte, un nesso diretto con la promozione, la vendita o la fornitura di loro prodotti ai consumatori ( 20 ). 80. Date tali circostanze, il fatto che un distributore, in un opuscolo pubblicitario, vanti le proprietà di un prodotto cosmetico costituisce certamente una pratica commerciale ai sensi della direttiva 2005/29. Inoltre, ne consegue che ai sensi di tale direttiva i distributori sono obbligati ad astenersi da pratiche commerciali ingannevoli senza che sia disposta la condizione che i medesimi distributori debbano «ritenere» o «avere motivo di ritenere» che le dichiarazioni pubblicitarie diffuse siano ingannevoli, al pari di quella prevista all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009. 81. In altri termini, il fatto che un distributore riprenda dal fabbricante le dichiarazioni pubblicitarie senza modificarle potrebbe, qualora tali indicazioni attribuiscano ai prodotti proprietà che essi non possiedono, rientrare nel divieto delle pratiche commerciali ingannevoli quali previste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, anche nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009. 82. Occorre quindi stabilire se dette disposizioni della direttiva 2005/29 e del regolamento n. 1223/2009 possano essere oggetto di un’applicazione parallela. 83. A tale riguardo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29 essa non pregiudica le disposizioni dell’Unione relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti, mentre l’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva prevede una «clausola di esclusione» ( 21 ), secondo la quale «[i]n caso di contrasto tra le disposizioni della presente direttiva e altre norme [dell’Unione] che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, prevalgono queste ultime e si applicano a tali aspetti specifici» ( 22 ). Come la Corte ha dichiarato in un contesto analogo, quindi, solo alla duplice condizione, da un lato, che il regolamento n. 1223/2009 disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali e, dall’altro, che esista un contrasto tra tale regolamento e le disposizioni di detta direttiva, tali aspetti specifici rientrerebbero esclusivamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni di detto regolamento ( 23 ). 84. A mio avviso, e come sostiene la Commissione, non solo il regolamento n. 1223/2009 riguarda la salute e la sicurezza dei prodotti, ma le sue disposizioni relative agli obblighi dei distributori costituiscono anche norme che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. Più precisamente, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento prevedono la portata degli obblighi ai quali sono tenuti i distributori in materia di pubblicità dei prodotti cosmetici e devono quindi essere considerati, a tale titolo, norme speciali rispetto alle norme generali relative alle pratiche commerciali ingannevoli contenute nella direttiva 2005/29. 85. Resta quindi da stabilire se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, sussista un contrasto tra tali disposizioni, cosicché il regolamento n. 1223/2009 debba prevalere. 86. Secondo la giurisprudenza della Corte, si può presumere un contrasto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 soltanto quando sussiste un rapporto tra le disposizioni di cui trattasi che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle ( 24 ). Pertanto, un siffatto contrasto sussiste solo quando disposizioni estranee a quest’ultima che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti da tale direttiva ( 25 ). 87. Rilevo che la direttiva 2005/29 ha l’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, di garantire che le pratiche commerciali sleali siano efficacemente combattute nell’interesse di questi ultimi ( 26 ). L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva mira precisamente a garantire un’adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le informazioni trasmesse a questi ultimi mediante la pubblicità di un prodotto. Del pari, l’obiettivo del regolamento n. 1223/2009 consiste nel garantire un livello elevato di tutela della salute umana impedendo, in particolare, che i consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative ai prodotti cosmetici loro fornite ( 27 ). 88. Come affermato dalla Commissione nelle osservazioni scritte, la direttiva 2005/29 e il regolamento n. 1223/2009 perseguono quindi un obiettivo comune consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori dalle informazioni ingannevoli. 89. Tuttavia, una siffatta constatazione non mi sembra sufficiente per escludere sistematicamente la sussistenza di un contrasto tra gli obblighi incombenti al distributore per quanto riguarda le dichiarazioni pubblicitarie relative a un prodotto cosmetico sulla base, da un lato, della direttiva 2005/29 e, dall’altro, del regolamento n. 1223/2009. 90. A mio avviso, gli obblighi imposti ai distributori in materia di pubblicità, da un lato, dal regolamento n. 1223/2009 e, dall’altro, dalla direttiva 2005/29, implicano precisamente una divergenza impossibile da superare mediante una formula combinata, e la loro applicazione parallela porterebbe a privare di effetto utile l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, laddove il distributore abbia agito conformemente a queste ultime disposizioni. 91. Infatti, come risulta dalla mia analisi della prima questione pregiudiziale, il regolamento n. 1223/2009 definisce precisamente gli obblighi dei distributori in materia di pubblicità e stabilisce che questi ultimi sono responsabili della diffusione di una pubblicità contraria all’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento soltanto nel caso in cui ritengano o abbiano motivo di ritenere non conformi le dichiarazioni pubblicitarie riprese dal fabbricante ( 28 ). In tal modo, il legislatore ha scelto di limitare la portata degli obblighi dei distributori in materia, distinguendoli dagli obblighi dei fabbricanti, responsabili in via primaria delle violazioni dell’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento. 92. Dal canto loro, le disposizioni della direttiva 2005/29 vietano ai distributori in modo incondizionato le pubblicità ingannevoli riprese dai fabbricanti. 93. In altri termini, data la diversa portata degli obblighi dei distributori previsti dal regolamento n. 1223/2009 e dalla direttiva 2005/29, la pratica di un distributore, in caso di applicazione parallela di tale regolamento e di detta direttiva, potrebbe essere giudicata contraria alle disposizioni di quest’ultima e tuttavia conforme alle disposizioni di detto regolamento. 94. Una siffatta applicazione concomitante porterebbe necessariamente a privare di effetto utile la delimitazione degli obblighi dei distributori voluta dal legislatore ai sensi del regolamento n. 1223/2009 e ne comporterebbe la neutralizzazione, sebbene tale regolamento disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali. 95. Pertanto, ritengo che, quando un distributore che riprende le dichiarazioni pubblicitarie di un fabbricante agisce conformemente ai requisiti del regolamento n. 1223/2009, sussista un contrasto tra l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, da un lato e le disposizioni della direttiva 2005/29, dall’altro. Ebbene, dall’articolo 3, paragrafo 4, di detta direttiva risulta chiaramente che, in una situazione del genere, le norme del citato regolamento debbano prevalere. 96. Ciò vale a maggior ragione in quanto dal considerando 4 del regolamento n. 1223/2009 risulta che quest’ultimo armonizza in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione, e la Corte ha ripetutamente dichiarato che da una lettura complessiva delle disposizioni di tale regolamento e, in particolare, del suo articolo 1, lette alla luce dei considerando 3 e 4 di quest’ultimo, si evince che detto regolamento mira ad armonizzare in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di protezione della salute umana ( 29 ). 97. Ciò non vale, tuttavia, nel caso in cui il distributore, che riprende le dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza verificarle, agisca in violazione dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1223/2009 nella misura in cui, sulla base delle circostanze concrete del caso di specie, ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento in parola. 98. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29 vieta le condotte ingannevoli degli operatori economici in materia di pubblicità, il che include necessariamente le pratiche menzionate all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009, di cui il distributore può essere tenuto a verificare il rispetto ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di quest’ultimo. Pertanto, la pratica di un distributore contraria all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento è, a mio avviso, contraria anche all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva . In altri termini, come sostenuto dalla Commissione in udienza, la ripresa, da parte del distributore, delle dichiarazioni pubblicitarie del fabbricante senza verificarle può costituire al contempo una violazione delle disposizioni di detto regolamento e di quelle di detta direttiva. 99. In una situazione del genere, non ricorre la condizione relativa alla sussistenza di conflitto tra le disposizioni della direttiva 2005/29 e quelle del regolamento n. 1223/2009, ragion per cui, a mio avviso, tali atti possono essere applicati in parallelo. 100. Lo stesso vale nel caso in cui il distributore di un prodotto cosmetico compia una pratica contraria alle disposizioni della direttiva 2005/29 ma non contemplata dal regolamento n. 1223/2009. Infatti, sebbene sia assodato che quest’ultimo armonizza in modo esauriente le norme vigenti nell’Unione in materia di prodotti cosmetici, la portata di tale armonizzazione riguarda solo le condotte degli operatori economici contemplate da tale regolamento. In altri termini, le disposizioni di detto regolamento non esauriscono gli obblighi dei distributori che non rientrano nel suo ambito di applicazione e che possono essere imposti sulla base di altri strumenti di diritto dell’Unione. 101. Pertanto, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dovrebbe essere interpretato nel senso che: –        esso osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche e che è conforme all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, e –        esso non osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche in violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. V. Conclusione 102. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania): 1)      L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici devono essere interpretati nel senso che: un distributore che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato con il nome o il marchio del fabbricante e senza modificarlo è tenuto a verificare che tale prodotto possieda le funzioni attribuitegli nelle dichiarazioni pubblicitarie contenute negli opuscoli promozionali di tale distributore, allorché tali dichiarazioni sono state messe a disposizione di detto distributore dal fabbricante del prodotto, figurano inoltre sulla confezione del prodotto e sono riprese tali e quali dal medesimo distributore, qualora, sulla base delle circostanze concrete, esso ritenga o abbia motivo di ritenere che esse non siano conformi ai requisiti del regolamento n. 1223/2009, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 2)      L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretato nel senso che: –        esso osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche e che è conforme all’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009 possa essere qualificata come «pratica commerciale sleale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, e –        esso non osta a che la pratica di un distributore che diffonde una pubblicità di un prodotto cosmetico ripresa dal fabbricante senza modifiche in violazione dei suoi obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento possa essere qualificata come pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, (GU 2009, L 342, pag. 59). 3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22). 4 Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1223/2009. 5 Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n.  1223/2009. 6 [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, punto 12); del 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes (C‑383/21 e C‑384/21, EU:C:2022:1022, punto 54); del 15 gennaio 2026, AVR-Afvalverwerking (C‑692/23, EU:C:2026:4, punto 37), e Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (C‑615/24, EU:C:2026:10, punto 23). 7 Conclusioni dell’avvocato generale Spielmann nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2025:697). 8 In tale causa, si trattava di determinare la portata degli obblighi del distributore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU 2017, L 117, pag. 1), a norma del quale «[i]l distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un dispositivo non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette il dispositivo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme». In particolare, si trattava di stabilire se un distributore sia tenuto a verificare se un dispositivo da esso messo a disposizione sul mercato debba essere considerato un dispositivo medico nel caso in cui il fabbricante abbia classificato tale dispositivo nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24) e non in quello del regolamento 2017/745. 9 Sentenza del 4 giugno 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 34). 10 Conclusioni dell’avvocato generale Spielmann nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2025:697, paragrafo 53). 11 V., a tale riguardo, paragrafi 61 e 62 delle presenti conclusioni. 12 Comunicazione della Commissione (GU 2022, C 247, pag. 1, (in prosieguo: la «Guida blu»). 13 Sentenza del 13 marzo 2025, Cassella-med e MCM Klosterfrau (C‑589/23, EU:C:2025:173, punto 40). 14 Guida blu, (pag. 41). 15 Guida blu, allegato 5, pag. 151. 16 Ciò si evince anche dalla giurisprudenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA], in merito alla qualificazione di un prodotto da parte del fabbricante, nella quale essa dichiara che «la violazione dell’obbligo di diligenza dovrebbe poter essere constatata solo qualora l’errore sia manifesto». V. sentenza del 4 giugno 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 39). 17 Su tale punto, v. sentenza del 4 giugno 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑10/24, EU:C:2026:443, punto 70). 18 [OSCURATO:PERSONA] del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑611/14, EU:C:2016:800, punto 25), e del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 28). 19 Considerando 11 della direttiva 2005/29. 20 Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30). 21 Sentenza del 24 febbraio 2022, A e a. (Contratti di assicurazione unit-linked) (C‑143/20 e C‑213/20, EU:C:2022:118, punto 136). 22 Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. 23 V., per analogia, sentenza del 30 aprile 2026, [OSCURATO:PERSONA] Italia (Pratiche commerciali sleali in materia di alimenti) (C‑301/ 25; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] Italia», EU:C:2026:357, punto 28) 24 [OSCURATO:PERSONA] (punto 33) e del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 60). 25 [OSCURATO:PERSONA] (punto 33) e del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punto 61). 26 [OSCURATO:PERSONA] (punto 34) e del 30 gennaio 2025, Trenitalia (C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 33). 27 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] Italia (punto 35). 28 A meno di poterli considerare la «persona responsabile» sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1223/2009. V., su tale punto, paragrafo 41 delle presenti conclusioni. 29 [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2020, A.M. ( Etichettatura dei prodotti cosmetici) (C‑667/19, EU:C:2020:1039, punto 27). E del 15 settembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté (C‑4/21, EU:C:2022:681, punti 33, 53, 61 e 66),.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1223/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris