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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23297/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 159, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello acquisito al processo la querela della persona offesa risultata irreperibile a seguito di plurimi accertamenti, l'accuratezza dei quali viene tuttavia contestata in questa sede, è generico perché non si confronta con la sentenza impugnata, giacché manca qualsivoglia correlazione tra le ragioni da essa argomentate e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), ed è anche manifestamente infondato, in quanto censura vizi che non emergono dalla decisione di secondo grado, la quale per contro si pronuncia in modo completo, esaustivo e logicamente lineare (si veda pag. 4, ove si rileva la ampia portata delle verifiche espletate per la ricerca della persona offesa trasferitasi all'estero e risultata irrintracciabile tenuto conto di una serie di accertamenti sppecifici per come indicati al punto 3.1.); ritenuto altresì il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di tentativo di rapina, ai sensi degli artt. 56, 628, cod. pen., e non già nei termini di rapina consumata, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logicamente ineccepibili, complete e giuridicamente conformi alla giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata ad illustrazione dei requisiti della rapina consumata e di quella tentata (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale in ordine all'applicazione dell'art. 159, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello acquisito al processo la querela della persona offesa risultata irreperibile a seguito di plurimi accertamenti, l'accuratezza dei quali viene tuttavia contestata in questa sede, è generico perché non si confronta con la sentenza impugnata, giacché manca qualsivoglia correlazione tra le ragioni da essa argomentate e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), ed è anche manifestamente infondato, in quanto censura vizi che non emergono dalla decisione di secondo grado, la quale per contro si pronuncia in modo completo, esaustivo e logicamente lineare (si veda pag. 4, ove si rileva la ampia portata delle verifiche espletate per la ricerca della persona offesa trasferitasi all'estero e risultata irrintracciabile tenuto conto di una serie di accertamenti sppecifici per come indicati al punto 3.1.); ritenuto altresì il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge penale, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nei termini di tentativo di rapina, ai sensi degli artt. 56, 628, cod. pen., e non già nei termini di rapina consumata, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni logicamente ineccepibili, complete e giuridicamente conformi alla giurisprudenza di legittimità, debitamente richiamata ad illustrazione dei requisiti della rapina consumata e di quella tentata (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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