CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 27848/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20377/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: salvatore [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: definizione agevolata d.L. n.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 58 8 /40/17 depositata il 14/02/2017; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti memoria e documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento da parte del contribuente della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.L. n. 119 del 2018, con conseguente pagamento del dovuto; - a fronte di tale documentazione l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - non risulta quindi essere stato notificato alcun diniego di definizione, riferendo anzi l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, nella ridetta istanza, che la [OSCURATO:PERSONA] di Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione; - pertanto, il giudizio va dichiarato estinto: - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate: trova qui applicazione il principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.L. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente; - non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140) P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Spese di lite a carico di chi le ha anticipate.