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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10881/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi ripropongono ed attengono ad una valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità; considerato, inoltre, che essi sono ripetitivi, limitandosi a riprodurre le doglianze già formulate in grado di appello, senza elaborare, se non nelle rubriche dei motivi, attraverso una fugace menzione, alcuno dei criteri idonei ad introdurre in Cassazione la critica sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), così disvelando, attraverso il riferimento a concetti quali insufficienza di prova, lacunosità della motivazione, apoditticità, la natura di atto di appello, e non di ricorso per cassazione, dell'impugnazione proposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi ripropongono ed attengono ad una valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità; considerato, inoltre, che essi sono ripetitivi, limitandosi a riprodurre le doglianze già formulate in grado di appello, senza elaborare, se non nelle rubriche dei motivi, attraverso una fugace menzione, alcuno dei criteri idonei ad introdurre in Cassazione la critica sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), così disvelando, attraverso il riferimento a concetti quali insufficienza di prova, lacunosità della motivazione, apoditticità, la natura di atto di appello, e non di ricorso per cassazione, dell'impugnazione proposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 0
Sentenza Cassazione n. 10881/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris