CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 26996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 14454/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza nr. 542/2019 del 4 marzo 2019, della CORTE D'APPELLO di BARIudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/6/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni (di seguito per brevità Banca) chiedendo: a) che venisse accertata e dichiarata l’inesistenza e/o nullità, e/o annullabilità e/o inefficacia del contratto di negoziazione propedeutico a tutte le operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla Banca nel periodo 2000- 2002 sul conto titoli nr. 163.26000011 e, per l’effetto, che la Banca venisse condannata alla ripetizione della somma, pari ad € 182.048, risultante dalla differenza tra accrediti ed addebiti o il diverso importo accertato in giudizio; b) in via subordinata, che fosse dichiarato il grave inadempimento contrattuale della convenuta per violazione della normativa di settore e che la Banca fosse condannata al risarcimento del danno quantificato in € 182.048 o la diversa somma accertata, anche a mezzo di CTU. 2 Il Tribunale di Bari rigettò la domanda; sul gravame degli investitori, la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello osservando: a) che il contratto quadro, versato in atti, era conforme alle previsioni di cui all’art. 30 [OSCURATO:PERSONA] nr 11522/1988 e non prevedeva la forma scritta per i singoli ordini che in ogni caso non erano stati specificamente indicati dagli attori; b) che l’asserita violazione degli obblighi informativi della Banca non aveva alcuna incidenza in termini di nullità e/o annullamento del contratto; c) che non era individuabile una condotta inadempiente da parte dell’intermediario idonea a giustificare le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni in quanto dalla espletata CTU non erano emerse operazioni di investimento di [OSCURATO:PERSONA] o derivati e nulla era stata dimostrato in ordine ai prodotti azionari quanto agli importi investiti, alle movimentazioni e ai tempi e ai modi delle operazioni non essendo sufficiente a ricostruire le operazioni di investimento la voce « residui minusvalenze anni precedenti utilizzate»; c) che nel dossier cointestato ai ricorrenti erano transitati anche investimenti effettuati personalmente da [OSCURATO:PERSONA] in regime di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, disposti in totale autonomia e libertà. 3 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, la Banca ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 360 1 comma cpc nr 4 cpc ; sostengono che la Corte non si sarebbe pronunciata sul primo motivo di appello con il quale gli appellanti si erano lamentati della omessa decisione da parte del Tribunale sulle operazioni in titoli azionari. 1.1 Il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, ha statuito anche sulla sorte degli investimenti azionari. 1.2 Si legge, infatti, a pagina 8 della sentenza «l’espletata CTU ha accertato, sulla base della documentazione in atti, che nessuna operazione di investimento aveva avuto ad oggetto la compravendita di [OSCURATO:PERSONA] o derivati, mentre con riferimento ai titoli azionari, pur essendo emersi l’esistenza di azioni Tim ordinarie, [OSCURATO:PERSONA], Telecom Italia ordinarie ..nulla è stato dimostrato dagli appellanti circa : a) gli importi investiti ; b) le movimentazione dei dossier titoli;c) i tempi ed i modi delle specifiche e singole operazioni effettuate dalla Banca » 2. Con il secondo motivo si reitera il vizio di nullità per omessa pronuncia in quanto l’impugnata sentenza nulla avrebbe detto sul secondo motivo di appello con il quale si contestava l’affermazione del giudice di primo grado circa l’inesistenza di un interesse degli attori a proporre domanda di nullità 2.1 Anche tale motivo è infondato in quanto i giudici di seconde cure si sono pronunciati in punto di nullità del contratto, in primo luogo accertando l’esistenza di un valido contratto quadro redatto in forma scritta ed in secondo luogo evidenziando che la violazione della normativa primaria e secondaria sugli obblighi di informazione non determina la nullità del contratto ma la risoluzione del contratto o la domanda di risarcimento danno per inadempimento contrattuale. 3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 cpc, 23 del dlvo 58/1998, 30 del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98; si afferma ancora una volta che la Corte non si sia pronunciata sul mancato perfezionamento del contratto quadro ;si assume, inoltre, la nullità del contratto in quanto non sottoscritto dalla Banca. 3.1 Il motivo è infondato in quanto si infrange contro l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa la presenza in atti del «contratto quadro pienamente conforme alle previsioni di cui all’art 30 [OSCURATO:PERSONA] nr 11522/1998». 3.2 La questione, agitata dai ricorrenti, della validità del « contratto monofirma» è stata risolta da questa Corte a Sezioni Unite ( cfr. Cass.S.U nr. 898/2018) che ha affermato il seguente principio «In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.» 3.3 Tale linea interpretativa ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (cfr. tra le tante Cass. 22385/2019, 5267/2020, 7672/2021, 9187/2021 e 22761/2022). 4 Con il quarto motivo viene prospettata violazione degli artt. 23 comma 6 dlvo 58/1998,26,28,29, del [OSCURATO:PERSONA] 11522/98 , 2697 cc 115 e 210 cpc ; si sostiene che la Corte, nel pretendere l’indicazione delle singole operazioni contestate, si sia discostata dalla giurisprudenza di questa Corte che richiede solo il riferimento ad un conto corrente e ad un lasso temporale nel quale le operazioni sono state effettuate; si censura l’omessa pronuncia della Corte sull’istanza di ordine di esibizione ex art 210 ed in ogni caso se ne contesta la mancata ammissione, si evidenzia, infine, che l’impugnata sentenza non avrebbe valutato la violazione degli obblighi informativi imposti all’intermediario dalla normativa di settore e non avrebbe tenuto conto delle perdite subite accertate dal consulente tecnico. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 Con riferimento all’asserito omesso accertamento della violazione degli obblighi informativi va rilevato che la censura non si confronta con il decisum in quanto la Corte salernitana ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell’intermediario sul presupposto della mancata prova della esistenza stessa delle operazioni di acquisto e di investimento poste in essere dagli attori nel periodo indicato 4.3 La Corte ha ben governato il principio della ripartizione dell’onere della prova sancito dall’art 2697 cc dal momento che spetta all’attore dimostrare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e non vi è dubbio che i ricorrenti, avendo posto a fondamento della loro pretesa l’antidoverosa condotta dell’intermediario per aver eseguito investimenti in prodotti finanziari per conto dei loro clienti, in violazione degli obblighi informativi, avrebbero dovuto fornire la prova delle singole operazioni poste in essere nel periodo indicato. 4.4 In relazione all’ordine di esibizione, può ritenersi implicitamente rigettata l’istanza genericamente formulata da parte degli investitori avendo la Corte dato atto della assoluta carenza di individuazione delle operazioni di investimento nei loro importi, nei tempi e nei modi delle specifiche e singole operazioni. 4.5 Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanzadi disporre l'ordine di esibizione in giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in sede di legittimità, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 1744/2017, 9471/2016 e 23120/2010). 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000, per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap e spese forfettarie nella misura del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par