CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 39319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (SU) avverso la sentenza del 03/02/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte d'appello di Roma confermava quella del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti ([OSCURATO:PERSONA] -GBL- e nnefedrone) ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenuta quanto a [OSCURATO:PERSONA] la contestata recidiva specifica, condannandoli rispettivamente alle pene di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, condizionalmente sospesa ([OSCURATO:PERSONA]). La Corte disattendeva i motivi di gravame proposti da entrambi gli imputati attinenti alla destinazione all'uso personale della sostanza, la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'applicabilità delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena per [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello valorizzavano la diversità delle sostanze sequestrate, il numero di dosi di GBL pari a 484, la suddivisione in fiale, due delle quali portate da [OSCURATO:PERSONA] sulla pubblica via, il rinvenimento di bilancini di precisione e bustine identiche a quelle in cui era custodito il mefedrone, nonché il valore economico della sostanza, incompatibile con lo stato di disoccupazione di entrambi gli imputati. La Corte riteneva altresì che il dato quantitativo e l'eterogeneità delle sostanze non consentissero il riconoscimento della causa di particolare tenuità e che non emergessero elementi positivi dai quali desumere la applicabilità delle attenuanti generiche. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la precedente condanna per reato specifico, il carico pendente per altro reato in materia di stupefacenti (con intervenuta condanna in primo grado) e la carcerazione per diversa causa dal 27 ottobre 2021 non consentivano la concessione della sospensione condizionale della pena. 2. I difensori di entrambi gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso detta sentenza e ne hanno chiesto l'annulliamento. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio per inosservanza del limite legale all'aumento per la recidiva previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. L'aumento di pena irrogato all'imputato in ragione della ritenuta recidiva specifica è stato quantificato in anni uno, laddove il precedente reato aveva comportato una condanna -riportata nella Repubblica federale tedesca- alla pena pecuniaria di euro 3.300,00; di tal che i giudici di merito non hanno osservato il disposto di cui alla norma citata e non hanno proceduto alla conversione in pena detentiva alla stregua del parametro di cui all'art. 135 cod. pen. La difesa ha successivamente depositato "motivi nuovi" con cui si allega la traduzione giurata del dispositivo della sentenza emessa dall'A.G. tedesca. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza considerarne la incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Al ricorrente è stata contestata ed applicata la recidiva specifica ed applicato un aumento della metà (pari ad un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa) rispetto alla pena base di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con riduzione finale per il rito abbreviato ad anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Tuttavia, occorre considerare che il precedente specifico che ha dato luogo al riconoscimento della recidiva è costituito -come risulta dal certificato del casellario giudiziale europeo- da una condanna riportata nella Repubblica Federale di Germania a una pena pecuniaria di euro 3.300,00. Detta sanzione, convertita in pena detentiva alla stregua del criterio di computo di cui all'art. 135 cod. pen. (euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva), corrisponde a 13,2 giorni di reclusione, per cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva non può superare detto limite, dovendosi infine considerare l'operatività della diminuente del rito. Nel caso di specie, trattandosi di pena illegale - attesa l'inosservanza del meccanismo di temperamento previsto dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen. questa Corte, a norma dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., può agevolmente procedere all'annullamento senza rinvio sui punto della sentenza impugnata, rideterminando la pena inflitta in quella di anni uno, mesi quattro e giorni otto di reclusione ed euro quattromila di multa.4. Del tutto aspecifiche si palesano invece le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] circa il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia delle attenuanti generiche. Quanto alla prima, la Corte territoriale„ in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato circa il difetto della particolare tenuità della condotta con riferimento all'eterogeneità delle sostanze sequestrate nonché al dato quantitativo (da cui erano ricavabili ben 484 dosi di GBL). Quanto alla seconda censura, il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale concesso dall'ordinamento ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con riferimento alla assenza di elementi di positiva valutazione, dal momento che la levità del fatto è stata riconosciuta con la qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e che non sono emersi ulteriori positivi indici. Trattasi, a ben vedere, di apprezzamenti fattuali che, siccome logicamente e congruamente motivati dai giudici del merito, risultano insindacabili da parte della Corte di cassazione cui è affidato lo scrutinio di legittimità. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è pertanto inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, equitativamente determinata in euro tremila, a favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e, per l'effetto, ridetermina, con la diminuente del rito abbreviato, la pena inflitta in quella di anni uno, mesi quattro e giorni otto di reclusione ed euro quattromila di multa. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e de