CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 settembre 2024
Cassazione n. 28553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA IL sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Foggia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 04/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ai sensi degli artt. 240 bis e 85 bis dpr n. 309/1990 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto la sproporzione tra i redditi disponibili dell'indagato ed il valore del denaro sequestrato con argomentazioni manifestamente illogiche rispetto alla produzione documentale depositata dalla difesa; era, inoltre, sussistente anche il vizio di travisamento della prova in quanto dall'estratto previdenziale e dalla relazione di servizio emergeva un reddito annuo superiore a quello considerato dal Tribunale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Nella specie, il Collegio cautelare, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente e congruamente argomentato in relazione agli elementi fattuali posti a base della ritenuta sproporzione tra i redditi dell'indagato e la rilevante somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dello stesso ed oggetto di sequestro (pp 11 e 12 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la logicità della motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. 3. Quanto, poi, al dedotto "travisamento della prova", va ricordato che tale vizio consiste nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nell' omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica; restano, invece, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa e ferma l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio(Sez. 1, 24667/2007 Rv. 237207, Musumeci, Sez.2, n.19848 dei 24/05/2006, Sez.5,n.36764 del 24/05/2006), profili questi, invece, oggetto della doglianza proposta e, quindi, come tali, inammissibili. 4. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 5.Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i