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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1968

Cassazione n. 33797/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1968 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.TOMEI Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era con- seguito un incidente stradale, di cui all'art.186 commi 2 e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato laddove, in ragione del tempo trascorso tra il fatto e l'intervento degli accertatori. risultava del tutto plausibile che il TOMEI avesse assunto una bevanda alcolica che gli aveva offerto il teste GIACANELLA, il quale aveva appunto deposto in tal senso. 2.1 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la veridicità alle dichiarazioni del teste GIACANELLA, risulta logica e priva di contraddizioni evidenti in quanto la presenza del teste sui luoghi dell'inci- dente in epoca antecedente all'intervento dei verbalizzanti risulta smentita da questi ultimi, mentre il sinistro stradale risulta del tutto compatibile con la condizione di ebbrezza alcolica del prevenuto e che risulta del tutto illogico che il TOMEI abbia assunto sostanze alcoliche in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine, pure avendo lo stesso ammesso di avere bevuto del vino prima di mettersi alla guida del veicolo.

La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pe . è stata esclusa con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione del grado di ebbrezza alcolica, del precedente specifico e del rilevante percolo per la circolazione stradale verificatosi a seguito dell'incendio del veicolo del TO- MEI, non potendosi pertanto ravvisare la particolare tenuità dell'offesa e della condotta del reo.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1968 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.TOMEI Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bolo- gna che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva ri- conosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza da cui era con- seguito un incidente stradale, di cui all'art.186 commi 2 e 2 bis C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato laddove, in ragione del tempo trascorso tra il fatto e l'intervento degli accertatori. risultava del tutto plausibile che il TOMEI avesse assunto una bevanda alcolica che gli aveva offerto il teste GIACANELLA, il quale aveva appunto deposto in tal senso. 2.1 Con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude la veridicità alle dichiarazioni del teste GIACANELLA, risulta logica e priva di contraddizioni evidenti in quanto la presenza del teste sui luoghi dell'inci- dente in epoca antecedente all'intervento dei verbalizzanti risulta smentita da questi ultimi, mentre il sinistro stradale risulta del tutto compatibile con la condizione di ebbrezza alcolica del prevenuto e che risulta del tutto illogico che il TOMEI abbia assunto sostanze alcoliche in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine, pure avendo lo stesso ammesso di avere bevuto del vino prima di mettersi alla guida del veicolo. La causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod.pe . è stata esclusa con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione del grado di ebbrezza alcolica, del precedente specifico e del rilevante percolo per la circolazione stradale verificatosi a seguito dell'incendio del veicolo del TO- MEI, non potendosi pertanto ravvisare la particolare tenuità dell'offesa e della condotta del reo. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere
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