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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22813/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23229/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma al corso d’Italia n. 19 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1122/ 6/15 emessa in data 9 febbraio 2015 e pubblicata in data 24 febbraio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: IRPEF- ACCERTAMENTO

1. A seguito di accertamento di maggior reddito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle entrate di Roma recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2006, il reddito da partecipazione del socio [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso di quest’ultimo, annullando l’avviso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’ufficio, rideterminava il reddito del contribuente tenendo conto che l’imponibile societario era stato ridotto in sede di adesione e, per quanto qui rileva, negava che egli potesse compensare il debito con le perdite indicate nella dichiarazione dei redditi i n quanto la società non aveva presentato alcuna dichiarazione nell’anno di imposta in questione.

3. Conto tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a due motivi.

Si è costituita Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

1. Il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Col primo motivo deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e la violazione degli artt. 115 e 116 del medesimo d.P.R., evidenziando che le perdite con cui chiedeva di compensare i maggiori redditi da partecipazione derivavano da altre e diverse società, di cui egli era socio, ed erano compensabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 116 t.u.i.r., nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della loro novella ad opera del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248; tali perdite erano state indicate nella dichiarazione dei redditi 2006 prodotta in giudizio in allegato al ricorso.

Pertanto, la C.T.R. avrebbe errato nell’applicare l’art. 102 t.u.i.r. (ora art. 84) che non solo riguarda le società ma che disciplina il riporto delle perdite sociali nei successivi periodi di imposta laddove,nel caso di specie, si verteva in tema di redditi di persona fisica e di compensazione del reddito di partecipazione con altre perdite derivanti dalla partecipazione in altre società.

Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso costituito dalla spettanza del credito indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta in contestazione e derivante dalla partecipazione in società diverse dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. I motivi vanno trattati congiuntamente.

Si premette che, vertendosi in tema di questioni personali al singolo socio (la determinazione del suo reddito imponibile alla luce di perdite evidenziate nella sua dichiarazione dei redditi), non opera il litisconsorzio necessario pure sussistente nei casi in cui, come nella specie, i soci abbiano optato per il r egime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. 01/12/2015, n. 24472).

3. Invero, incontestata la circostanza che i redditi siano stati attribuiti al socio per trasparenza in conseguenza del regime opzionale di cui all’art. 116 t.u.i.r. (vedi pagg. 2 e 6 ricorso, ove sono anche trascritti alcuni passaggi del ricorso introduttivo, che riguardano proprio l’art. 116, e pag. 1 del controricorso), si deve evidenziare che l’art. 36 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, al comma 9 prevede che all’art. 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”e al comma 10 che all' art. 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: del terzo sono inserite le seguenti:   e del quarto   .

Viene quindi eliminata, in regime di tassazione per trasparenza, stante il richiamo al comma 4 dell’art. 115 contenuto nell’art. 116, la possibilità del socio di compensare i maggiori redditi di partecipazione con le perdite fiscali di esercizi anteriori.

Il comma 11 dell’art. 36 citato, originariamente, prevedeva che le nuove disposizioni avessero effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

L’art. 2, comma 23, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato la disciplina transitoria sostituendo il comma 11 con un nuovo testo che prevede che le nuove disposizioni abbiano effetto per i periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 4 luglio 2006.

La C.T.R. ha errato allora nel non verificare l’applicabilità delle predette disposizioni dando esclusivo rilievo alla (omessa) dichiarazione dei redditi della società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancata indicazione in essa dei debiti della medesima, senza esaminare la dichiarazione dei redditi del socio e l’esistenza delle perdite fiscali di questi (puntualmente richiamata nel ricorso con individuazione del suo momento di introduzione nel processo di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo).

Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio alla C.T.R. del Lazio, che giudicherà in diversa composizione e cui è demandato altresì di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23229/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma al corso d’Italia n. 19 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1122/ 6/15 emessa in data 9 febbraio 2015 e pubblicata in data 24 febbraio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF- ACCERTAMENTO 1. A seguito di accertamento di maggior reddito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., l’Agenzia delle entrate di Roma recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2006, il reddito da partecipazione del socio [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso di quest’ultimo, annullando l’avviso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello dell’ufficio, rideterminava il reddito del contribuente tenendo conto che l’imponibile societario era stato ridotto in sede di adesione e, per quanto qui rileva, negava che egli potesse compensare il debito con le perdite indicate nella dichiarazione dei redditi i n quanto la società non aveva presentato alcuna dichiarazione nell’anno di imposta in questione. 3. Conto tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a due motivi. Si è costituita Agenzia delle entrate con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. Il ricorrente propone due motivi di ricorso. Col primo motivo deduce, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e la violazione degli artt. 115 e 116 del medesimo d.P.R., evidenziando che le perdite con cui chiedeva di compensare i maggiori redditi da partecipazione derivavano da altre e diverse società, di cui egli era socio, ed erano compensabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 115 e 116 t.u.i.r., nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore della loro novella ad opera del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248; tali perdite erano state indicate nella dichiarazione dei redditi 2006 prodotta in giudizio in allegato al ricorso. Pertanto, la C.T.R. avrebbe errato nell’applicare l’art. 102 t.u.i.r. (ora art. 84) che non solo riguarda le società ma che disciplina il riporto delle perdite sociali nei successivi periodi di imposta laddove,nel caso di specie, si verteva in tema di redditi di persona fisica e di compensazione del reddito di partecipazione con altre perdite derivanti dalla partecipazione in altre società. Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente deduce l’omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso costituito dalla spettanza del credito indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta in contestazione e derivante dalla partecipazione in società diverse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. I motivi vanno trattati congiuntamente. Si premette che, vertendosi in tema di questioni personali al singolo socio (la determinazione del suo reddito imponibile alla luce di perdite evidenziate nella sua dichiarazione dei redditi), non opera il litisconsorzio necessario pure sussistente nei casi in cui, come nella specie, i soci abbiano optato per il r egime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. 01/12/2015, n. 24472). 3. Invero, incontestata la circostanza che i redditi siano stati attribuiti al socio per trasparenza in conseguenza del regime opzionale di cui all’art. 116 t.u.i.r. (vedi pagg. 2 e 6 ricorso, ove sono anche trascritti alcuni passaggi del ricorso introduttivo, che riguardano proprio l’art. 116, e pag. 1 del controricorso), si deve evidenziare che l’art. 36 d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, al comma 9 prevede che all’art. 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”e al comma 10 che all' art. 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: del terzo sono inserite le seguenti:   e del quarto   . Viene quindi eliminata, in regime di tassazione per trasparenza, stante il richiamo al comma 4 dell’art. 115 contenuto nell’art. 116, la possibilità del socio di compensare i maggiori redditi di partecipazione con le perdite fiscali di esercizi anteriori. Il comma 11 dell’art. 36 citato, originariamente, prevedeva che le nuove disposizioni avessero effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data. L’art. 2, comma 23, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato la disciplina transitoria sostituendo il comma 11 con un nuovo testo che prevede che le nuove disposizioni abbiano effetto per i periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvenuta il 4 luglio 2006. La C.T.R. ha errato allora nel non verificare l’applicabilità delle predette disposizioni dando esclusivo rilievo alla (omessa) dichiarazione dei redditi della società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancata indicazione in essa dei debiti della medesima, senza esaminare la dichiarazione dei redditi del socio e l’esistenza delle perdite fiscali di questi (puntualmente richiamata nel ricorso con individuazione del suo momento di introduzione nel processo di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo). Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio alla C.T.R. del Lazio, che giudicherà in diversa composizione e cui è demandato altresì di regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composi
Sentenza Cassazione n. 22813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris