CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10170/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eLd 4e.A‘ eb-t sd--c 2-é eft. [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di cui all'art.444 cod. proc. pen. n. 574 del 12 dicembre 2019, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, circa la individuazione dell'ammontare delle spese processuali cui era stato condannato, con particolare riferimento alle spese sostenute nel procedimento per intercettazioni telefoniche, in quanto reputata destinata a sollecitare poteri non relativi al giudice dell'esecuzione penale. 2.Considerato che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. E. Girani, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione, con riferimento alla totale mancanza della indicazione delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di "non luogo a provvedere"; con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. ed erronea applicazione dell'art. 226 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e dell'art. 29 d. Igs. n. 46 del 1999, nonché, con il terzo motivo, si denuncia inosservanza dell'art. 665, comma 1, 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 178 e 179 cod. proc. pen. 3. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. rinuncia del 16 dicembre 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c., a firma di Gastaldo e del difensore, con allegata procura speciale). 3.1. Rilevato, altresì, che la difesa ha documentato la sopravvenuta carenza di interesse, producendo documentazione attestante la riduzione dell'ammontare delle spese per intercettazione, pari ad euro 24.593,93 in sede di autotutela da parte dell'Ufficio preposto (cfr. provvedimento Ufficio recupero credito del Tribunale di Pavia). 3.2. Considerato, pertanto, che all'inammissibilità per rinuncia, stante la sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così d