CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 45481/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .JAMEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lame!, Rilevato che con il ricorso vengono esposte censure in relazione alla riconoscibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; considerato che entrambe le questioni sono già state sollevate con l'atto di appello e sono state puntualmente affrontate dalla Corte di merito che (al foglio 3) ha esposto le ragioni per cui il fatto non poteva considerarsi lieve e, anzi, era grave per la condotta violenta, reiterata all'interno di un carcere; che (allo stesso foglio 4) ha escluso la possibilità di ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. perché il danno non poteva considerarsi irrisorio; considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni il ricorso si risolve in una rivalutazione delle emergenze processuali in una prospettiva difensiva, così sottoponendo al giudice di legittimità valutazioni di merito la cui delibazione è preclusa alla Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 24/09/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]