CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20557/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; or- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Y. Daoudi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché svolti in fatto essendo orientati alla alternativa rilettura delle prove e meramente assertivi della esistenza di un vizio di violazione di legge e di erronea ricostruzione dei fatti, in presenza di motivazione puntuale sulla ricostruzione in punto di responsabilità della ricorrente affatto contraddittori, in presenza dei dati probatori a carico della ricorrente rivenienti dall'analisi dei tabulati e della conversazione intercettata, con l'assoluzione della coimputata nei cui confronti non erano acquisiti tali elementi di valutazione ma solo quello della sua presenza nell'abitazione al momento della perquisizione tesa al rintraccio di A. Ouaqit. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 La