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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22961/2022

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guente DECRETO Sui ricorsi riuniti iscritti al n.

RG 2836/2021, proposti da [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] principale contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Intimata sul ricorso principale Nonché da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, -ZSTT:12n3 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata il 20 gennaio 2020, depositata il 18 giugno 2020, n. 1119/16/2020, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.

TMBOC3L00806/2016 e TMB033L00037/2016 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza di riunione dei separati ricorsi avverso la stessa sentenza, rispettivamente notificati il 15.1.2021 ed il 18. 1.2021 con richiesta di estinzione per cessata materia del contendere; rilevato che risulta comprovato che, successivamente alla proposizione dei rispettivi ricorsi, con provvedimenti Prot. n.

TMBX31V00069/2020 e Prot.

N. TMBXC1V00070/2020, notificati il 3 febbraio 2021, l'Ufficio, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ha provveduto all'annullamento parziale dei summenzionati avvisi di accertamento, rideterminando le imposte e le sanzioni dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA; che in data 5 febbraio 2021 la società ha prestato acquiescenza espressa ai predetti provvedimenti in autotutela, provvedendo altresì al pagamento delle somme rispettivamente rideterminate, come da quietanze MOD.

F24 versate in atti per gli importi di euro 1.617.981,39 e di euro 370.875,31; che l'istanza di rinuncia e contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere è stata regolarmente notificata il 26 febbraio 2021 all'Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto, sicché possono essere compensate le spese; che l'istanza ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. e che l'estinzione può essere pronunciata con decreto, non essendo stata fissata la data dell'adunanza per la decisione da parte del collegio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio sui ricorsi come innanzi riuniti, per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, primo marzo 2022 Il Presidente delegato . [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO Sui ricorsi riuniti iscritti al n. RG 2836/2021, proposti da [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] principale contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Intimata sul ricorso principale Nonché da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, -ZSTT:12n3 domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] SE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 86, presso lo studio Legale e Tributario CMS [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata il 20 gennaio 2020, depositata il 18 giugno 2020, n. 1119/16/2020, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3L00806/2016 e TMB033L00037/2016 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente in allegato all'istanza di riunione dei separati ricorsi avverso la stessa sentenza, rispettivamente notificati il 15.1.2021 ed il 18. 1.2021 con richiesta di estinzione per cessata materia del contendere; rilevato che risulta comprovato che, successivamente alla proposizione dei rispettivi ricorsi, con provvedimenti Prot. n. TMBX31V00069/2020 e Prot. N. TMBXC1V00070/2020, notificati il 3 febbraio 2021, l'Ufficio, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, ha provveduto all'annullamento parziale dei summenzionati avvisi di accertamento, rideterminando le imposte e le sanzioni dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA; che in data 5 febbraio 2021 la società ha prestato acquiescenza espressa ai predetti provvedimenti in autotutela, provvedendo altresì al pagamento delle somme rispettivamente rideterminate, come da quietanze MOD. F24 versate in atti per gli importi di euro 1.617.981,39 e di euro 370.875,31; che l'istanza di rinuncia e contestuale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere è stata regolarmente notificata il 26 febbraio 2021 all'Avvocatura dello Stato, che nulla ha opposto, sicché possono essere compensate le spese; che l'istanza ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. e che l'estinzione può essere pronunciata con decreto, non essendo stata fissata la data dell'adunanza per la decisione da parte del collegio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio sui ricorsi come innanzi riuniti, per cessata materia del contendere. Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, primo marzo 2022 Il Presidente delegato . [OSCURATO:PERSONA] I
Decreto Cassazione n. 22961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris