CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 1961
Cassazione n. 36303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribunale, in sede di convalida, ha disposto nei confronti del ricorrente il sequestro preventivo della somma di C 224.450,00 in ordine al delitto di riciclaggio (ipotesi di reato riqualificata dal Tribunale in ricettazione). Al riguardo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., nonché carenza o mera apparenza della motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti necessari a ritenere - anche in astratto - la provenienza illecita della somma sottoposta a sequestro. In particolare, si lamenta che il Tribunale - nel tentativo di ovviare all'assenza di valutazione operata dal GIP circa le ragioni di esclusione della clausola di riserva ex art. 648- bis cod. pen. e sulla condotta tipica del delitto di riciclaggio - abbia riqualificato in ricettazione l'ipotesi di reato posta a fondamento del vincolo reale lasciando però del tutto incompleta la motivazione in ordine al relativo delitto presupposto, affidandosi ad elementi meramente congetturali quali la quantità del contante, le modalità di occultamento e le condizioni soggettive dell'indagato, privi di alcuna specificità in ordine alla derivazione delittuosa della disponibilità oggetto di sequestro, suscettibili soltanto di provare un ingiustificato possesso di denaro. Peraltro, la mancata individuazione del delitto presupposto precludeva qualsiasi valutazione in ordine alla pertinenzialità della somma rinvenuta che nel caso in esame potrebbe ricondursi a risparmi dell'indagato da anni residente all'estero ed iscritto all'AIRE. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/07/2022 da intendersi anche come memoria di parte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Osserva il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale, lungi dall'omettere qualsiasi indagine sulla provenienza delittuosa della somma in sequestro e tantomeno dal ricavarla da elementi meramente congetturali, ha ricondotto la provenienza della somma a delitti di criminalità organizzata e/o reati fiscali. E tanto si è fatto sulla scorta dell'indicazione di elementi fattuali che, in sede cautelare reale e di valutazione del fumus delicti, risultano dotati di sufficiente pregnanza e logicità: al riguardo, infatti, oltre alle modalità di occultamento della somma, comunque significative (la somma era contenuta in un sacchetto di plastica della DHL, evocativa di una recente consegna di beni diversa dal denaro, ed in una borsa custodite all'interno del bagagliaio), si sono valorizzati l'esito degli accertamenti svolti dalla G.d.F. che hanno consentito di escludere che tale consistente importo sia ascrivibile ai proventi, seppur evasi, dell'attività imprenditoriale svolta dall'indagato (così disattendendosi la prospettazione difensiva, soltanto enunciata, della riconducibilità del denaro all'attività imprenditoriale del ricorrente), nonché il fatto che il ricorrente, residente in Romania, abbia viaggiato con un'autovettura di un terzo lungo l'autostrada, arrestando la marcia appena uscito da un casello autostradale, restando a bordo del veicolo in una situazione di attesa, comportamento che denota come la somma fosse destinata ad essere trasferita e/o di pertinenza di più soggetti coinvolti in attività delittuose. Si precisa, poi, che l'indagato, il quale annovera precedenti penali per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, per delitti in materia tributaria ed è stato destinatario per operazioni sospette in materia di riciclaggio, non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della provenienza della somma. Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro).(Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1°/02/2022 non massimata). Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444). 2. Dalla sussunzione del fatto nell'alveo della ricettazione, correttamente il Tribunale ha tratto il vincolo di pertinenzialità tra la misura reale ed il denaro sequestrato, avendo, per un verso, evidenziato come la somma di denaro costituisca corpo del reato (oltre che profitto confiscabile della ricettazione) e, per altro, come sia concreto, in ragione della natura di denaro contante della somma e delle circostanze di fatto da cui è originato il sequestro, il rischio di dispersione e/o l'utilizzo al fine di commettere ulteriori reati. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della