Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 29266/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (per la cui analisi si vedano le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato, relative ai fatti del 15 agosto 2015 e del 22 agosto 2015 e alle ragioni per cui non si è ritenuto di escludere la recidiva); Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (per la cui analisi si vedano le pagg. 7 e 8 del provvedimento impugnato, relative ai fatti del 15 agosto 2015 e del 22 agosto 2015 e alle ragioni per cui non si è ritenuto di escludere la recidiva); Considerato, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Sentenza Cassazione n. 29266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris