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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28349/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, è generico poiché si limita a sostenere assertivamente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la citata causa di esclusione della punibilità senza minimamente confrontarsi con le ragioni che hanno condotto il giudice ad escludere la tenuità del fatto (cfr. pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo denuncia vizio motivazionale che, però, non è deducibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.582 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, è generico poiché si limita a sostenere assertivamente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la citata causa di esclusione della punibilità senza minimamente confrontarsi con le ragioni che hanno condotto il giudice ad escludere la tenuità del fatto (cfr. pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo denuncia vizio motivazionale che, però, non è deducibile in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28349/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris