CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 11912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6244/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con il se- guente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Torino depositatoil 12 febbraio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 12 febbraio 2024, il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della pro- tezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umani- tari,proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh. Premesso che, a sostegno della domanda, il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine per motivi economici, dovendo rim- borsare ai propri familiari un prestito contratto per un precedente espatrio avvenuto nell'anno 2013 ed un'altra somma dagli stessi pagata a titolo di riscatto a seguito di un rapimento da lui subìto in Libia, il Tribunale ha ritenuto inattendibili tali dichiarazioni, in quanto contraddittorie nella parte riguar- dante i prestiti ed intrinsecamente incoerenti nella parte riguardante l'espa- trio, nonché discordanti dalle informazioni disponibili in ordine all'esercizio del credito in Bangladesh. Ha rilevato inoltre che dalla vicenda narrata non emer- geva un rischio di sottoposizione ad atti persecutori né il timore di un danno grave. Ha escluso infine la sussistenza dei presupposti necessari per il rico- noscimento della protezione speciale, ritenendo non provata né una condi- zione di vulnerabilità personale né l'integrazione economica e sociale del ri- corrente, il quale aveva prodotto soltanto un attestato di frequenza scolastica. 2. Avverso il predetto decreto il Mia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero, avvenuta il 13 agosto 2024, e quindi oltre il quarante- simo giorno dalla notificazione del ricorso per cassazione, effettuata l'8 marzo 2024, mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla parteci- pazione alla discussione orale. Premesso infatti che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si siacostituito ritualmente e tempestivamente (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124), si osserva che l'atto depositato dalla difesa erariale, oltre ad essere successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), risulta privo dei re- quisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ., applicabili anche al controricorso, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2024, n. 2599; Cass., Sez. III, 9/02/ 2023, n. 4049). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che in Bangladesh sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, senza tenere conto delle informazioni desumibili da fonti internazionali, dalle quali emergeva l'esistenza di uno stato di conflittualità diffusa ed incontrollata, tale da impedire l'esercizio dei diritti fondamentali e da compromettere la sicu- rezza personale e familiare. 3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver omesso di valutare la sua condizione di vulnerabilità, ricollegabile al ri- schio di trovarsi nuovamente immesso, in caso di rimpatrio, nella situazione di precarietà esistenziale in cui versava prima di allontanarsi dal Paese di origine. 4. Così riassunte le censure proposte dal ricorrente, si osserva che, uni- tamente al ricorso, è stata depositata, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., una copia autentica del decreto impugnatonella quale mancano la sesta e la settima pagina, recanti l'esposizione dei motivi per cui, a fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nonché di una parte di quelli per cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale, e segnatamente dell'individua- zione della normativa applicabile ratione temporisalla fattispecie esaminata. La prima carenza, impedendo di ricostruire il ragionamento in base al quale è stato ritenuto insussistente il presupposto di fatto necessario per l'ap- plicazione della protezione sussidiaria, si traduce nell'inammissibilità del primo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto proprio il diniego di tale misura, non risultando possibile sopperire alla predetta lacuna, a causa della indisponibilità nel fascicolo di altre copie del provvedimento, dalla cui lettura sia possibile desumere il contenuto delle pagine mancanti. Sebbene infatti, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 cod. proc. civ., la pro- duzione di una copia incompleta del provvedimento impugnato debba essere equiparata alla mancata produzione, l'inadempimento dell'onere previsto da tale disposizione non può comportare nella specie la dichiarazione d'improce- dibilità del ricorso, la quale presuppone che l'incompletezza della copia pro- dotta impedisca d'individuare con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia(cfr. Cass., Sez. I, 8/07/2020, n. 14347; Cass., Sez. V, 5/06/2018, n. 14426), e, costituendo la sanzione per un comportamento processuale omissivo, derivante dal mancato compimento di un attodella sequenza di avvio del processo , espressamente configurato come necessario, deve riguardare il ricorso inteso nel suo complesso, senza potersi distinguere tra i singoli motivi, destinati invece a rilevare ai fini della dichiarazione di ammissibilità (cfr. Cass., Sez. I, 23/02/2022, n. 5964). 5. La mancanza parziale della motivazione a sostegno del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione speciale non impedisce invece d'individuare le ragioni in diritto che hannogiustificato il diniego della misura , avendo il decreto impugnato richiamato chiaramente, nelle pagine successive a quelle mancanti, le modificazioni apportate all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ed in particolare l'introduzione del ri- ferimento alla tutela della vita privata e familiare del richiedente, da inten- dersi nel senso risultante dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sent. 14/ 02/2019, in causa n. 57433/15, Narjis c. Italia; sent. 24/01/2017, in causa n. 25358/12, Paradiso e Campanelli c. Italia), che consente, ad avviso del Tribunale, «una valorizzazione deipercorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo».E' in quest'ottica che il decreto impugnato ha ritenuto superflua una specifica in- dagine in ordine ad un'eventuale condizione di vulnerabilità del ricorrente, attribuendo invece un rilievo preminente all'insufficienza degli elementi di fatto acquisiti in ordine all'integrazione sociale e lavorativa dello stesso sul territorio italiano, in considerazione dell'avvenuta produzione soltanto di un attestato di frequenza scolastica. Il ricorrente non contesta d'altronde la pertinenza e la correttezza dei principi applicati dal Tribunale, ma si limita a censurare l'accertamento dei fatti dallo stesso compiuto ai fini dell'applicazione della misura in questione, lamentando l'omessa valutazione del rischio, che egli correrebbe in caso di rimpatrio, di venirsi a trovare nuovamente nella situazione di precarietà in cui versava prima di allontanarsi dal Paese di origine.Tale osservazione non at- tinge tuttavia la ratio decidendidecreto impugnato, il cui riferimento preva- lente alla integrazione sociale e lavorativa del ricorrente si pone perfetta- mente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppa- tosi in tema di protezione speciale, secondo cui, ai fini del riconoscimento della stessa, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, attribuisce rilievo direttamente all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, escludendo per- tanto la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione con le condi- zioni esistenti in tale Paese, sia pure nelle forme della comparazione atte- nuata con proporzionalità inversa (cfr. Cass., Sez. I, 31/03/2023, n. 9080; 15/12/2022, n. 36789; Cass., Sez. VI, 8/06/2022, n. 18455). 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale co- stituzione dell'intimato. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de