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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 1989

Cassazione n. 19232/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/02/1980 avverso la sentenza del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato a Dunnitru TICUS e Valeriu GHEROGHITA, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.933,00 di multa e di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere e furto (tentato e consumato), con le aggravanti in contestazione, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; il G.i.p. ha altresì dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, denunciando la violazione dell'art. 29 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), a cagione della irrogazione della detta pena accessoria, disposta in considerazione della durata complessiva della pena applicata per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e non anche in relazione alla durata della sola pena relativa alla violazione più grave (determinata tenuto conto della riduzione per il rito), inferiore ad anni tre di reclusione.

3. Deve, anzitutto, premettersi come nel caso di specie non vi sia dubbio che il ricorso sia ammissibile, per la dirimente considerazione che con esso è stata denunciata l'illegalità della pena accessoria (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

4. Ciò posto, il ricorso è fondato.

«Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione» (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240).

Nel caso di specie, per entrambi gli imputati, la pena per il reato più grave - ossia il furto aggravato di cui al capo B) della rubrica - è stata determinata in anni quattro e mesi tre di reclusione; ed essa (così come quelle per il reati satellite) è stata ridotta per il rito prescelto nella misura massima di un terzo (art. 444, comma 1, cod. proc. pen.) ossia fino a anni due e mesi dieci, durata - inferiore a tre anni - che non consente l'applicazione della pena accessoria sopra indicata (art. 29, comma 1, cod. pen.) e deve, dunque, ritenersi illegale in quanto applicata in difetto dei presupposti di legge.

La pena accessoria, che non era stata oggetto dell'accordo tra le parti, deve essere qui eliminata - annullando in parte qua la sentenza impugnata senza rinvio - senza travolgere il negozio processuale e l'intera sentenza di patteggiamento (Sez. 5, n. 19400/2021, cit., che richiama Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 29 cp, che elimina.

Così deciso il 01/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente / 1 6 MAG 2022 ovanni F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/08/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/02/1980 avverso la sentenza del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato a Dunnitru TICUS e Valeriu GHEROGHITA, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena rispettivamente di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.933,00 di multa e di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.850,00 di multa per i reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere e furto (tentato e consumato), con le aggravanti in contestazione, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso; il G.i.p. ha altresì dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, denunciando la violazione dell'art. 29 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), a cagione della irrogazione della detta pena accessoria, disposta in considerazione della durata complessiva della pena applicata per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e non anche in relazione alla durata della sola pena relativa alla violazione più grave (determinata tenuto conto della riduzione per il rito), inferiore ad anni tre di reclusione. 3. Deve, anzitutto, premettersi come nel caso di specie non vi sia dubbio che il ricorso sia ammissibile, per la dirimente considerazione che con esso è stata denunciata l'illegalità della pena accessoria (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). 4. Ciò posto, il ricorso è fondato. «Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione» (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01; Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270240). Nel caso di specie, per entrambi gli imputati, la pena per il reato più grave - ossia il furto aggravato di cui al capo B) della rubrica - è stata determinata in anni quattro e mesi tre di reclusione; ed essa (così come quelle per il reati satellite) è stata ridotta per il rito prescelto nella misura massima di un terzo (art. 444, comma 1, cod. proc. pen.) ossia fino a anni due e mesi dieci, durata - inferiore a tre anni - che non consente l'applicazione della pena accessoria sopra indicata (art. 29, comma 1, cod. pen.) e deve, dunque, ritenersi illegale in quanto applicata in difetto dei presupposti di legge. La pena accessoria, che non era stata oggetto dell'accordo tra le parti, deve essere qui eliminata - annullando in parte qua la sentenza impugnata senza rinvio - senza travolgere il negozio processuale e l'intera sentenza di patteggiamento (Sez. 5, n. 19400/2021, cit., che richiama Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria di cui all'articolo 29 cp, che elimina. Così deciso il 01/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente / 1 6 MAG 2022 ovanni F
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