CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30489/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del 09/05/2013 del G.u.p. del Tribunale di Bari - che, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione continuata in concorso (con il padre [OSCURATO:PERSONA]) di cui al capo a) dell'imputazione e aveva condannato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per i reati di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato in concorso (sempre con il padre [OSCURATO:PERSONA]) di cui ai capi b) e c) dell'imputazione - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di estorsione continuata in concorso di cui al capo a) dell'imputazione, confermando la condanna dello stesso impu1:ato per i reati di violenza o minaccia per costringere a commet1:ere un reato di cui ai capi b) e c) dell'imputazione, rideterminando, conseguentemente, la pena irrogata. Secondo i capi d'imputazione, i menzionati tre reati erano stati contestati all'imputato: a) quello di estorsione continuata in concorso (capo a dell'imputazione), «perché, in concorso tra loro [cioè con il padre [OSCURATO:PERSONA]], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la minaccia del licenziamento o di altre azioni ritorsive, e comunque avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., riferibili alla loro appartenenza al clan criminale denominato clan Parisi [circostanza, quest'ultima, poi esclusa dai giudici di merito], si procuravano un ingiusto profitto con danno per i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. (sottoposta a sequestro di prevenzione N. 43/2012 del 14.3.2012, Tribunale di Bari), facendosi consecinare dagli stessi somme di danaro variabili da 100 a 300 euro mensili, sulla retribuzione mensilmente percepita dagli stessi. In particolare, si facevano consegnare, tramite la ragioniera [OSCURATO:PERSONA]: - da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 250 al mese; - da [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 300 al mese; - da tutti gli altri dipendenti analoghe somme di danaro corrispondenti alla differenza tra la retribuzione percepita prima del sequestro giudiziario della [OSCURATO:SOCIETA]. e quella maggiore percepita dopo tale sequestro da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]. Con l'ulteriore aggravante per [OSCURATO:PERSONA] prevista dall'art. 71 D.L.gs. 159/2011 di aver commesso il fatto, mentre era sottoposto a provvedimento definitivo di misura di prevenzione personale (Decreto del Tribunale di Bari M.P. nr. 339/01 del 30.03.2003, eseguito il 05.03.2012). [OSCURATO:PERSONA] dall'aprile al luglio 2012»; b) quello di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato in concorso di cui al capo b) dell'imputazione, «perché, in concorso tra loro [cioè con il padre [OSCURATO:PERSONA]], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usavano minacce, anche implicite, di licenziamento o di altre azioni ritorsive dannose, e comunque avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p., riferibili alla loro appartenenza al clan criminale denominato clan Parisi [circostanza, quest'ultima, poi esclusa dai giudici di merito], nei confronti della ragioniera della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] per costringerla a coadiuvarli nella consumazione delle estorsioni descritte sub A), facendole trattenere sui salari dei lavoratori mensilmente le somme indicate sub A). [OSCURATO:PERSONA] dal mese di aprile al mese di luglio 2012»; c) quello di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato in concorso di cui al capo c) dell'imputazione, «perché, in concorso tra loro [cioè con il padre [OSCURATO:PERSONA]], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usavano minacce, anche implicite, di licenziamento o di altre azioni ritorsive dannose, e comunque avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis c.p., riferibili alla loro appartenenza al clan criminale denominato clan Parisi [circostanza, quest'ultima, poi esclusa dai giudici di merito], minacciavano implicitamente di azioni ritorsive, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per costringerli o determinarli a commettere il reato di calunnia nei confronti dei Carabinieri inquirenti, recandosi da un legale che avrebbero retribuito loro stessi allo scopo di ritrattare le dichiarazioni accusatorie rese contro di loro, dicendo che tali dichiarazioni erano state suggerite ed "estorte" loro dai CC con metodi illegali. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cessazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato sei motivi, che sono qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, dello stesso codice, nonché la contraddittorietà e l'illogicità motivazione, con riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Dopo avere rammentato che, in primo grado, egli era stato assolto dal reato di estorsione di cui al capo a) dell'imputazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe rispettato l'obbligo, previsto del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alla quale la stessa Corte d'appello sarebbe stata invece tenuta, (i L atteso che l'appello del pubblico ministero si fondava su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, segnatamente delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti, che erano state escusse nel corso delle indagini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli altri dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, era stata inizialmente iscritta nel registro degli indagati quale concorrente nel reato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché il carattere apparente della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo a) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe indicato indizi connotati da gravità precisione e concordanza del contributo da lui dato all'ideazione o alla realizzazione delle contestate condotte estorsive, nelle quali, in realtà, non avrebbe avuto alcun ruolo, e rappresenta che l'indizio, valorizzato dalla Corte d'appello di Bari, del suo «interesse diretto [...] alla non emersione delle ingiustificabili restituzioni di parte degli stipendi dei dipendenti della Sebasta» non sarebbe connotato da precisione, in quanto esso farebbe emergere un interesse non alla commissione delle condotte estorsive ma solo alla non emersione delle stesse, essendo egli mosso «dall'ansia di sistemare la vicenda processuale del figlio». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA] io. Il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di tale persona informata e rappresenta, in proposito, come la Servedio: avendo inizialmente assunto la qualità di coindagata, avesse interesse a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie per allontanare da sé i sospetti; avesse dichiarato di avere sempre rifiutato di rispondere alle domande dell'imputato sugli incassi della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., il che dimostrerebbe come essa fosse consapevole di dovere rispondere solo al figlio [OSCURATO:PERSONA] e come non avvertisse alcuna intimidazione al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]; fosse consapevole che SE.BA .[OSCURATO:SOCIETA]. non era più sotto il controllo dei Cassano ma dell'amministratore giudiziario, tanto che aveva avvisato proprio quest'ultimo di una propria assenza dal lavoro, sicché la Servedio si doveva ritenere anche consapevole che i Cassano non avevano alcun modo di licenziarla, con la conseguenza che, esclusa tale possibilità, «non si comprende in cosa consistesse la minaccia che turbava la Servedio»; era stata smentita dal fatto che molti dei lavoratori che erano stati sentiti dai Carabinieri avevano negato di avere restituito a chicchessia parte della propria retribuzione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. Il ricorrente rappresenta l'oggettiva non configurabilità, nel caso in esame, del delitto di estorsione, per difetto dell'elemento costitutivo della minaccia, attesa «l'impossibilità della verificazione del male ingiusto (licenziamento)» - atteso che [OSCURATO:SOCIETA]. era ormai gestita dall'amministratore giudiziario - e il fatto che «la minaccia riferita (in modo tutt'altro che c:redibile e coerente dalla persona offesa) non è mai stata espressa in forma esplicita, ma sempre e solo riferita in forma implicita e velata». 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 597, comma 1, dello stesso codice, nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo al reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato di cui al capo b) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari avrebbe accolto un motivo di merito dell'appello del pubblico ministero che questi non aveva proposto e che la stessa Corte d'appello avrebbe prima richiamato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in caso di c:ontrasto tra il dispositivo (qui, di condanna) e la motivazione (qui, di assoluzione), «è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo», e, poi, contraddittoriamente, avrebbe deciso nel senso dell'inapplicabilità dello stesso principio al caso di specie proprio in ragione dell'esistenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, nel negare tale prevalenza, avrebbe illogicamente: richiamato un certificato dei carichi pendenti «estratto in fase di indagini, non preoccupandosi di verificare l'attualità delle informazioni, che avrebbe appunto negato l'esistenza di carichi pendenti»; valorizzato «l'esito definitivo del processo relativo alla misura di prevenzione patrimoniale che l'aveva colpito», così facendo «gravare doppiamente sul soggetto un'unica circostanza, valorizzandola dapprima come aggravante e, successivamente, anche ai fini del giudizio di bilanciamento». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di appello, per procedere alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto - secondo l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, a una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni (Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264682-01). Sempre sullo stesso tema, è stato altresì al:fermato che: nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all'esito della differente interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell'intero compendio (Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv.271012-01); non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove (Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Chiri, Rv. 269782-01). Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta palese come la Corte d'appello di Bari abbia valutato le prove dichiarative in maniera del tutto identica, rispetto al primo giudice, sotto i profili sia dell'atl:endibilità sia del contenuto - non avendone, appunto, messo in discussione né l'una né l'altro - ma si sia limitata ad apprezzare diversamente il significato probatorio delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e a interpretare diversamente la fattispecie concreta, sulla base di una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, con la conseguenza che, alla stregua dei rammentati principi, affermati dalla Corte di cassazione, del tutto correttamente la Corte d'appello di Bari ha ritenuto di non essere nella specie obbligata a procedere alla rinnovazione delle menzionate prove dichiarative. 2. In ordine logico - attesa la valenza probatoria che è stata riconosciuta alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ragioniera di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., in ragione del ruolo avuto dalla stessa avuto nelle vicende per cui è causa - si deve ora esaminare il terzo motivo. Esso è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 1.9/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214- 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv, 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 2:61730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Così come, più in generale, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di merito, al quale spetta il giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità di tale fonte di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362- 01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha congruamente e logicamente motivato in ordine alla credibilità sia soggettiva sia oggettiva di [OSCURATO:PERSONA], avendo argomentato, a tale proposito, come questa non si fosse neppure costituita parte civile e, soprattutto, non avesse in realtà tratto alcun vantaggio dalle dichiarazioni che aveva reso, atteso che, al contrario, prima di rendere quelle iniziali (del 24 luglio 2012), aveva subito delle minacce dirette, che, fin dall'inizio, aveva reso dichiarazioni che erano anche obiettivamente autoindizianti - pur a fronte della minaccia, fattale intendere da [OSCURATO:PERSONA] (che, in presenza di [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto alla sorella di lei [OSCURATO:PERSONA] la frase «pensa a tua sorella»), di potere essere lei stessa c:oinvolta negli addebiti per i fatti estorsivi - e che non aveva esitato a riconoscere di non avere, come gli altri dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., restituito a chicchessia parte del proprio stipendio. La Corte d'appello di Bari ha altresì argomentato come la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] avesse trovato riscontro nelle dichiarazioni che erano stare rese dalle due dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle dichiarazioni del marito della dichiarante [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione della credibilità di [OSCURATO:PERSONA] appare, come si è detto, del tutto congrua e logica, sicché essa non è sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295-01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310-01).Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 3.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha motivato il concorso dell'imputato nel reato di estorsione a lui attribuito (oltre che al figlio [OSCURATO:PERSONA]) sulla base dei seguenti elementi di prova: a) la posizione di [OSCURATO:PERSONA] di effettivo dominus di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., la quale trovava conferma sia nella sopravvenuta confisca, nell'ambito del procedimento di prevenzione che vedeva lo stesso [OSCURATO:PERSONA] come proposto, della quota del 55% della stessa società che era stata formalmente intestata al figlio Salvatore, sia in quanto era stato dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito specifici episodi (visione degli scontrini degli incassi della società - rispetto alla quale l'imputato era, in teoria, estraneo - lamentele per l'assenza del figlio dal luogo di lavoro, rispetto al quale, perciò, si mostrava come sovraordinato) ritenuti anch'essi idonei dimostrare come [OSCURATO:PERSONA] agisse realmente come effettivo dominus della società e di avere il terrore che le potesse accadere qualcosa «considerato che sono a conoscenza di chi ci sia dietro [OSCURATO:PERSONA], ossia il padre Biagio», nonché che ella temeva, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] perché sapeva che questi era stato arrestato in quanto ritenuto appartenere al clan Parisi di Bari; b) il fatto, ritenuto ulteriormente dimostrativo di come [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Salvatore costituissero «un unico centro di interessi illeciti», dell'interesse diretto di [OSCURATO:PERSONA] a non fare emergere la vicenda della restituzione, da parte dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., di parte della loro retribuzione, attestato dall'immediato intervento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito [OSCURATO:PERSONA], volto a fare sì che [OSCURATO:PERSONA] fornisse agli investigatori una giustificazione della restituzione di parte del proprio stipendio e che [OSCURATO:PERSONA], addirittura, con l'ausilio di un legale che sarebbe stato pagato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] o, indifferentemente, da [OSCURATO:PERSONA], accusasse i Carabinieri di averle suggerito ed estorto, con metodi evidentemente illegali, le dichiarazioni accusatorie che aveva reso. Tale motivazione della partecipazione dell'imputato al contestato "sistema" criminoso, sulla base degli indicati elementi di prova logica che egli era l'effettivo dominus della società i cui dipendenti erano stati costretti a restituire parte della propria retribuzione e che, a fronte della prospettiva dell'emersione di tale illecito fatto, era immediatamente intervenuto, con le modalità, in sé criminose, che si sono dette, non appare né in contrasto con i principi in materia di prova del concorso nel reato, né contraddittoria, né manifestamente illogica, sicché si sottrae alle censure del ricorrente. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha evidenziato che, secondo quanto era stato dichiarato dalla ragioniera [OSCURATO:PERSONA] e dalle dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], queste ultime e gli altri dipendenti della stessa società erano costretti a restituire parte della propria retribuzione, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], che la consegnava poi a [OSCURATO:PERSONA], per il timore di perdere il proprio posto di lavoro (<per continuare a lavorare», come aveva riferito la dipendente [OSCURATO:PERSONA]), ritenendo, evidentemente, di essere tutt'ora soggetti a tale rischio di licenziamento, nonostante la società fosse ormai sottoposta ad amministrazione giudiziaria, in quanto [OSCURATO:PERSONA] continuava a comportarsi come amministratore della stessa società, impartendo ordini perentori, tra i quali anche quello a [OSCURATO:PERSONA] di ingiungere ai dipendenti di restituire parte della propria retribuzione; ciò che rendeva ininfluente il fatto che i due imputati non avessero più, in realtà, un effettivo potere di licenziare. Tale prospettazione, neppure troppo larvata, appare evidentemente idonea a integrare l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava di restituire parte della propria retribuzione - per di più, qui, a un soggetto che non era neppure più il proprio datore di lavoro - o avrebbe potuto essere licenziato. Si veda, con riguardo alla restituzione di parte della retribuzione al datore di lavoro dietro minaccia del licenziamento: Sez. 2, n. 4290 del 20/12/2011, dep. 2012, Pirrone, non massimata), oltre che procurare agli agenti un profitto evidentemente ingiusto, con corrispondente danno per i lavoratori.5. Il quinto motivo - relativo al reato di violenza o minaccia per costringere [OSCURATO:PERSONA] a coadiuvare i due imputati nella commissione dei reati di estorsione - non appare manifestamente infondato, con la conseguenza che occorre rilevare che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Bari, è maturata, 1'11 ottobre 2022, la prescrizione di tale reato. Quanto alla non manifesta infondatezza del motivo, si deve osservare che la Corte d'appello di Bari, da un lato, dà atto che la motivazione della sentenza di primo grado del G.u.p. del Tribunale di Bari era esplicitamente nel senso dell'assoluzione (pag. 22: «non è consentito attribuirgli [a [OSCURATO:PERSONA]] la imputazione sub b) a titolo concorsuale» e che nessuna pena era stata irrogata dallo stesso G.u.p. a [OSCURATO:PERSONA] per tale reato, dall'altro lato, afferma che il pubblico ministero non aveva interesse ad appellare la decisione di primo grado in ordine allo stesso reato, per poi confermare la condanna dell'imputato anche per esso. Ciò detto in ordine alla non manifesta infondatezza del motivo, con la conseguente corretta instaurazione del rapporto processuale in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione, come si è anticipato, si deve rilevare la sopravvenuta prescrizione dello stesso reato. Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato - qui contestato come commesso fino al mese di luglio 2012 - aggravato dalla circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011 si prescrive un 7 anni e 6 mesi (cinque anni + la metà di cinque anni); l'esistenza di atti interruttivi comporta l'aumento di un quarto di tale termine, cioè l'aumento di un anno, 10 mesi e 15 giorni (7 anni e 6 mesi : 4), per un totale di 9 anni, 4 mesi e 15 giorni, sicché il reato si prescriverebbe il 15 dicembre 2021; poiché dall'esame degli atti risulta che il corso della prescrizione era rimasto sospeso per un totale di 269 giorni (dal 17 gennaio 2020 al 16 marzo 2020; dal 16 marzo 2020 al 14 maggio 2020; dal 21 settembre 2020 al 19 febbraio 2021), il reato risulta prescritto 1'11 ottobre 2022. Perciò, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché tale reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed <T. 667,00 di multa. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ril:enerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 1071:) del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181-02, relativa a un'ipotesi in cui il giudice di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha negato la prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rilevando: da un lato, l'esistenza di carichi pendenti dell'imputato, elemento, questo, che il ricorrente ha contestato in modo del tutto generico; dall'altro lato, il sopravvenuto esito definitivo del processo relativo alla già menzionata misura di prevenzione patrimoniale (che, evidentemente, è cosa diversa da quella personale cui ha riguardo l'art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011); infine, e in ogni caso, l'assenza di alcun plausibile motivo per poter reputare le circostanze attenuanti generiche, anche in quanto esse erano state concesse dal G.u.p. del Tribunale di Bari senza una specifica motivazione, prevalenti rispetto alla ritenuta aggravante di c:ui al predetto art. 71 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale motivazione appare sufficiente e, non apparendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, si deve ritenere rientrare nella discrezionalità tipica del giudizio di merito, sicché essa sfugge al sindacato di legittimità. 7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché tale reato è estinto per prescrizione, con la conseguente eliminazione del relativo alimento di pena in continuazione nella misura di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed €: 667,00 di multa. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M.