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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 30 Settembre 2019, depositata il 10 Ottobre 2019, che aveva rigettato il precedente ricorso inerente l'ordinanza del Gip di Milano,in funzione di Giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento incidentale finalizzato ad accertare l'illegittimità della mancata applicazione della fungibilità rispetto al periodo di carcerazione patito all'estero.

1. Il ricorrente, in primis, fa richiesta di rimessione in termini, poiché il caso meriterebbe di essere preso in esame dati i riflessi di natura carceraria prodotti in Romania, quale conseguenza dell'errata pronunzia della Corte di Cassazione, fondata su un dato fattuale sbagliato.

Quest'ultimo è individuato nell'errata qualificazione del mandato di arresto europeo come mandato processuale mentre a parere della difesa, si tratterebbe di un mandato preliminare, così come qualificato dalla Corte di appello di Milano.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

Il ricorso straordinario è inammissibile.

Occorre rilevare che dagli atti a disposizione del Collegio e dalla nomina a difensore da parte del'interessato si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è privo di procura speciale ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva.

In tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato, in relazione all'abrogato art 625 ter cpp) ry(a applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione,i1 principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Nella motivazione si è chiarito che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito. (Sez. 2, Sentenza n. 40914 del 24/09/2015 Cc. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264590.

In senso conforme :Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 16/02/2016 Cc. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266552.

Principio ribadito dalla più recente Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 con preciso riferimento alla disposizione ex art 625 bis cpp) Per altro verso deve constatarsi che il ricorso è presentato ben oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data di deposito del provvedimento cui si riferisce, previsto dall'art 625 bis /2 cpp, essendo stato firmato dal difensore il 21.10.2021, cioè a distanza di due anni dal deposito, in data 10 Ottobre 2019, della sentenza impugnata, di talchè anche la sospensione dei termini processuali contemplata dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il contenimento della pandemia da Covid-19, operante anche in riferimento all'istituto in esame (Sez. 5 , Sentenza n. 37560 del 27/10/2020 Cc. dep. 28/12/2020 Rv. 280135 ) non può giovare al fine di ritenere tempestivo il ricorso.

Sul punto il ricorrente ha richiesto di essere rimesso in termini senza, peraltro, dedurre circostanze specifiche utili allo scopo perseguito, limitandosi a rappresentare i riflessi di natura carceraria prodotti in Romania a seguito dell'ipotizzato erroneo pronunciamento di questa Corte.

Vi è, infine, da rilevare che l'errata qualificazione del mandato di arresto europeo come mandato processuale e non come mandato preliminare, deduzione posta a fondamento dell'atto di impugnazione, appare un eventuale errore di qualificazione giuridica e non un errore materiale o sul fatto nel senso richiesto dalla disposizione in parola.

Infatti, secondo la consolidata e condivisibile elaborazione di questa Corte l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali.

Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016 Cc. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268953.

Per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 7.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale in data 30 Settembre 2019, depositata il 10 Ottobre 2019, che aveva rigettato il precedente ricorso inerente l'ordinanza del Gip di Milano,in funzione di Giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento incidentale finalizzato ad accertare l'illegittimità della mancata applicazione della fungibilità rispetto al periodo di carcerazione patito all'estero. 1. Il ricorrente, in primis, fa richiesta di rimessione in termini, poiché il caso meriterebbe di essere preso in esame dati i riflessi di natura carceraria prodotti in Romania, quale conseguenza dell'errata pronunzia della Corte di Cassazione, fondata su un dato fattuale sbagliato. Quest'ultimo è individuato nell'errata qualificazione del mandato di arresto europeo come mandato processuale mentre a parere della difesa, si tratterebbe di un mandato preliminare, così come qualificato dalla Corte di appello di Milano. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. Il ricorso straordinario è inammissibile. Occorre rilevare che dagli atti a disposizione del Collegio e dalla nomina a difensore da parte del'interessato si ricava che il difensore che ha redatto l'atto di impugnazione ora in esame, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è privo di procura speciale ed è, pertanto, privo di legittimazione attiva. In tal senso è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato, in relazione all'abrogato art 625 ter cpp) ry(a applicabile all'istituto in esame per identità della natura eccezionale dell'impugnazione,i1 principio per il quale è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, la richiesta di rescissione del giudicato presentata, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. Nella motivazione si è chiarito che l'art. 625-ter cod. proc. pen. è norma di stretta interpretazione, preclusiva dell'applicabilità dell'art. 571, comma terzo, dello stesso codice, che legittima il difensore dell'imputato a proporre impugnazione nell'interesse del suo assistito. (Sez. 2, Sentenza n. 40914 del 24/09/2015 Cc. (dep. 12/10/2015 ) Rv. 264590. In senso conforme :Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 16/02/2016 Cc. (dep. 07/04/2016 ) Rv. 266552. Principio ribadito dalla più recente Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 276039 con preciso riferimento alla disposizione ex art 625 bis cpp) Per altro verso deve constatarsi che il ricorso è presentato ben oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data di deposito del provvedimento cui si riferisce, previsto dall'art 625 bis /2 cpp, essendo stato firmato dal difensore il 21.10.2021, cioè a distanza di due anni dal deposito, in data 10 Ottobre 2019, della sentenza impugnata, di talchè anche la sospensione dei termini processuali contemplata dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il contenimento della pandemia da Covid-19, operante anche in riferimento all'istituto in esame (Sez. 5 , Sentenza n. 37560 del 27/10/2020 Cc. dep. 28/12/2020 Rv. 280135 ) non può giovare al fine di ritenere tempestivo il ricorso. Sul punto il ricorrente ha richiesto di essere rimesso in termini senza, peraltro, dedurre circostanze specifiche utili allo scopo perseguito, limitandosi a rappresentare i riflessi di natura carceraria prodotti in Romania a seguito dell'ipotizzato erroneo pronunciamento di questa Corte. Vi è, infine, da rilevare che l'errata qualificazione del mandato di arresto europeo come mandato processuale e non come mandato preliminare, deduzione posta a fondamento dell'atto di impugnazione, appare un eventuale errore di qualificazione giuridica e non un errore materiale o sul fatto nel senso richiesto dalla disposizione in parola. Infatti, secondo la consolidata e condivisibile elaborazione di questa Corte l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016 Cc. (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268953. Per i motivi suesposti il ricorso deve dichiarasi inammissibile ed, ai sensi dell'art 616 cpp, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di euro quattromila alla Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 7.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio CORTE DI CASSAZIONE
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