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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:T:2025:925
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0384(01)_RES

Causa T‑384/20 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o ottobre 2025 «Responsabilità extracontrattuale – Indagine dell’OLAF – Comunicato stampa – Trattamento dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Riservatezza delle indagini dell’OLAF – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno» Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Istituzione che dispone di un margine discrezionale ridotto o inesistente – Sufficienza di una mera violazione del diritto dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 26‑29) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Ambito di applicazione – Nozione di trattamento di dati personali – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1725, art. 3, punto 3) (v. punto 48) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF – Inclusione [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, a), e 5, § 1, a)] (v. punti 52, 56, 57) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) contenente informazioni sul genere, sulla nazionalità e sul vincolo di parentela della persona interessata che ne consentano l’identificazione – Trattamento illecito dei dati personali [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, a), e 5, § 1, a)] (v. punti 59‑61, 79, 80) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Ulteriore trattamento di dati personali – Presupposti – Compatibilità dell’ulteriore trattamento dei dati con le finalità della loro raccolta iniziale – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Dati inizialmente raccolti nel corso dell’indagine dell’OLAF – Dati successivamente trattati al fine di informare il pubblico sulle attività dell’OLAF – Violazione [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, b), e 6] (v. punti 67, 68, 70‑76) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Principio di presunzione d’innocenza – Inclusione – Informazione del pubblico sulle azioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in un comunicato stampa – Ammissibilità – Persona identificata o identificabile in un comunicato stampa che la indica come autore di un reato prima dell’accertamento della sua colpevolezza da parte di un giudice – Violazione sufficientemente qualificata del principio della presunzione di innocenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, artt. 9, § 1, e 10, § 5) (v. punti 86‑93, 110, 111, 114‑117, 119‑122) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Diritto ad una buona amministrazione e obbligo di diligenza – Obbligo di neutralità e di imparzialità – Inclusione – Divulgazione di informazioni inesatte in un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Induzione mediante l’uso del termine frode a ritenere colpevole la persona interessata – Violazione sufficientemente qualificata di tali obblighi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, art. 10, § 5) (v. punti 126, 127, 142, 156‑159, 164‑167, 172) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Nesso causale – Danni causati dalla pubblicazione di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Danno morale derivante da una lesione dell’onore e della reputazione – Danno morale derivante da un pregiudizio arrecato alla carriera professionale – Danno connesso allo stato di salute – Inclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1725, art. 65) (v. punti 181‑187, 200‑202, 216, 222, 225‑229) [OSCURATO:PERSONA], adito con ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, pur apportando sviluppi giurisprudenziali sulla protezione dei dati personali, condanna la [OSCURATO:PERSONA] europea a risarcire i danni causati dalla pubblicazione di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: il «comunicato stampa controverso»).

Nel settembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] e un’università greca hanno firmato una convenzione di sovvenzione relativa al progetto di ricerca della ricorrente, una ricercatrice universitaria.

Una volta completato il progetto e in forza della convenzione di sovvenzione, tale istituto ha chiesto all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), che aveva sostituito la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di parte contraente, il versamento di una somma corrispondente alle spese sostenute, tra cui le spese per il personale.

A seguito di una verifica finanziaria ex post , l’ERCEA ha concluso che un determinato importo di queste ultime non era finanziabile e ne ha quindi chiesto il rimborso all’università greca emettendo a tal fine una nota di addebito.

Parallelamente, il direttore generale dell’OLAF, che era stato informato dall’ERCEA dei risultati della sua verifica, ha deciso, nel maggio 2015, di avviare un’indagine su eventuali irregolarità o su un’eventuale frode nell’ambito dell’esecuzione del progetto di ricerca ( 1 ).

Nella sua relazione finale relativa a tale indagine, l’OLAF ha raccomandato, da un lato, all’ERCEA di adottare le misure adeguate per recuperare le somme considerate indebitamente percepite dall’università greca e, dall’altro, alle autorità giudiziarie nazionali, che ne avevano ricevuto comunicazione, di avviare, in particolare a carico della ricorrente, procedimenti per frode nonché falso e uso di atto falso.

Successivamente, nel maggio 2020 l’OLAF ha pubblicato sul suo sito Internet il comunicato stampa controverso.

Il mese successivo la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE diretto a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che tale comunicato stampa le avrebbe causato.

Con sentenza del 4 maggio 2022, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente, considerando che quest’ultima non era stata in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito dell’OLAF.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte per ottenere l’annullamento della decisione del Tribunale.

Con sentenza del 7 marzo 2024, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), la Corte ha dichiarato, in particolare, che il Tribunale aveva commesso errori di diritto nel ritenere che la ricorrente non fosse identificata o identificabile nel comunicato stampa controverso e che le informazioni ivi contenute non rientrassero nella nozione di «dati personali».

La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa a quest’ultimo.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, dopo aver ricordato i tre presupposti cumulativi per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale esamina la liceità del trattamento dei dati personali effettuato in occasione della pubblicazione del comunicato stampa controverso.

Anzitutto, esso ritiene che l’informazione del pubblico in merito alle attività dell’OLAF, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, sia necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito tale organo dell’Unione ( 4 ).

Pertanto, secondo il Tribunale, l’OLAF, fermo restando il rispetto degli obblighi ad esso incombenti, non ha ecceduto i limiti delle proprie competenze pubblicando il comunicato stampa controverso.

Tuttavia, il Tribunale constata che le informazioni riguardanti la ricorrente contenute in tale comunicato stampa, vale a dire la sua età, la sua cittadinanza e il suo genere, nonché il fatto che suo padre lavorava presso l’università greca e l’importo della sovvenzione, non solo consentono la sua identificazione, ma non sono neppure necessarie, ad eccezione dell’importo della sovvenzione concessa, all’informazione del pubblico in merito alle attività dell’OLAF nella lotta contro la frode.

Pertanto, il Tribunale dichiara che la pubblicazione di tali dati costituisce un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente.

Il Tribunale verifica poi la compatibilità dell’ulteriore trattamento dei dati, così come effettuato, con le finalità per le quali essi sono stati inizialmente raccolti.

Nel caso di specie, i dati personali della ricorrente sono stati inizialmente raccolti nell’ambito dell’indagine condotta dall’OLAF per una finalità determinata che corrisponde al compito di lotta contro la frode di cui quest’ultimo è investito.

Essi non sono stati raccolti in vista della pubblicazione di un comunicato stampa, che corrisponde certamente a una finalità connessa, ma diversa, vale a dire l’informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF.

Peraltro, oltre al nesso esistente tra le finalità della raccolta iniziale dei dati e del loro ulteriore trattamento, il Tribunale indica che non si può ritenere che l’OLAF abbia tenuto conto della natura dei dati trattati, in particolare in quanto essi consentono l’identificazione della ricorrente in relazione a presunti reati.

Infatti, tenuto conto delle accuse mosse alla ricorrente e a giudicare dal contenuto degli articoli di stampa conseguenti alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, il Tribunale considera che l’OLAF non ha tenuto sufficientemente conto delle possibili conseguenze, per la ricorrente, dell’ulteriore trattamento dei suoi dati ( 5 ).

Ne conclude che, l’OLAF, procedendo alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, ha proceduto a un ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente in violazione del regolamento 2018/1725 ( 6 ).

Da ultimo, al fine di determinare se l’asserita violazione costituisca una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, occorre determinare il margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni.

A tale titolo, il Tribunale rileva che, anche supponendo che esso disponga di un certo margine discrezionale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento 2018/1725 ( 7 ), è giocoforza constatare che l’OLAF ha violato in modo grave e manifesto tali disposizioni pubblicando, nel comunicato stampa controverso, la cittadinanza, l’età e il vincolo di parentela della ricorrente.

Inoltre, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, senza le informazioni menzionate in tale comunicato stampa, la probabilità che il contenuto di quest’ultimo fosse ripreso dai media sarebbe stata ridotta, consente non solo di escludere qualsiasi scusabilità dell’errore commesso dall’OLAF, ma anche di qualificare un elemento intenzionale.

Pertanto, il Tribunale dichiara che l’OLAF, pubblicando il suo comunicato stampa, ha proceduto a un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente in violazione del regolamento 2018/1725 ( 8 ), il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione.

In secondo luogo, il Tribunale verifica la materialità della violazione, lamentata dalla ricorrente, del principio della presunzione di innocenza e dell’obbligo di rispettare la riservatezza delle indagini.

A tal riguardo, esso ricorda che dalla sentenza su impugnazione risulta che la ricorrente è identificabile, almeno indirettamente, a causa degli elementi contenuti nel comunicato stampa controverso, il che costituisce un presupposto indispensabile per l’esame di un’eventuale violazione del principio della presunzione di innocenza.

Per quanto riguarda l’asserita violazione, il Tribunale rileva che è già stato dichiarato che il rispetto del principio della presunzione di innocenza non osta a che, nell’intento di informare il pubblico delle azioni adottate nel contesto di eventuali inefficienze o frodi, un’istituzione dell’Unione menzioni le principali conclusioni della relazione finale dell’OLAF riguardante uno dei loro membri.

Tuttavia, spetta a tale ufficio farlo in termini equilibrati e misurati, nonché attenendosi a un resoconto sostanzialmente fattuale ( 9 ).

Pertanto, il Tribunale ritiene che non si possa contestare all’OLAF di aver violato il principio della presunzione di innocenza e la riservatezza delle indagini per il solo fatto di aver informato il pubblico delle conclusioni formulate nella sua relazione finale.

Per contro, esso indica che occorre tener conto della scelta dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il significato reale delle dichiarazioni e non la loro forma letterale.

Nel caso di specie, esso constata che l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso deriva da una qualificazione giuridica dei fatti e implica l’esistenza di una colpevolezza della ricorrente.

Inoltre, esso precisa che il fatto che il comunicato stampa in questione fosse accompagnato da una descrizione del compito dell’OLAF di svolgere indagini in cui si precisava che spetta alle autorità nazionali competenti pronunciarsi sulla colpevolezza della ricorrente non può essere sufficiente a fugare l’impressione di colpevolezza derivante dall’utilizzo del termine «frode».

Inoltre, il fatto che siano in discussione «tutti i ricercatori» o «dieci ricercatori» non è determinante ai fini dell’accertamento della colpevolezza della ricorrente.

Tuttavia, un siffatto elemento, poiché accentua il numero di persone interessate, rafforza il senso di colpevolezza della ricorrente risultante dall’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa.

Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» in tale contesto non è misurato ai sensi dei criteri summenzionati.

Parimenti, la qualificazione della condotta della ricorrente come «frode» va al di là di una presentazione essenzialmente fattuale delle conclusioni della relazione finale dell’OLAF.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che l’OLAF, utilizzando il termine «frode» nel suo comunicato stampa, ha violato il principio della presunzione di innocenza ( 10 ).

Per quanto riguarda l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale considera che, se è vero che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità quanto all’opportunità e al contenuto dei comunicati stampa, detto margine di discrezionalità tuttavia cessa in relazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate.

Orbene, da un lato, il Tribunale ricorda di aver già dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo, ad essa incombente, di rispettare la presunzione di innocenza.

Dall’altro lato, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso non può essere considerato una colpa scusabile.

Infatti, si tratta di una qualificazione dei fatti addebitati alla ricorrente, che va oltre la semplice descrizione fattuale delle conclusioni formulate nella relazione finale dell’OLAF e che si inserisce in una strategia di comunicazione di quest’ultimo, la quale può essere considerata come non indicativa del riserbo atteso da un organo dell’Unione.

Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione sufficientemente qualificata del principio della presunzione di innocenza tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione.

Pertanto, dopo aver esaminato le altre violazioni dedotte dalla ricorrente, l’esistenza di danni e di un nesso di causalità tra questi ultimi e le violazioni commesse dall’OLAF, il Tribunale condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla ricorrente un importo di EUR 50000, a titolo dei danni subiti a seguito della pubblicazione del comunicato stampa controverso. ( 1 ) Conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU 2013, L 248, pag. 1 ). ( 2 ) Sentenza del 4 maggio 2022, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑384/20 , non pubblicata, EU:T:2022:273 ). ( 3 ) Sentenza del 7 marzo 2024, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑479/22 P , EU:C:2024:215 ). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725. ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento 2018/1725. ( 6 ) Più precisamente, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725. ( 7 ) Più precisamente, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725. ( 8 ) Più precisamente, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725. ( 9 ) Sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento ( T‑401/21 , EU:T:2022:736 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 10 ) Sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA] ( T 48/05 , EU:T:2008:257 , punti 219 e 314 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0384(01)_RES Causa T‑384/20 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o ottobre 2025 «Responsabilità extracontrattuale – Indagine dell’OLAF – Comunicato stampa – Trattamento dei dati personali – Presunzione d’innocenza – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Riservatezza delle indagini dell’OLAF – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno» Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Istituzione che dispone di un margine discrezionale ridotto o inesistente – Sufficienza di una mera violazione del diritto dell’Unione (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 26‑29) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Ambito di applicazione – Nozione di trattamento di dati personali – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1725, art. 3, punto 3) (v. punto 48) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Presupposti di liceità di un trattamento di dati personali – Trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF – Inclusione [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, a), e 5, § 1, a)] (v. punti 52, 56, 57) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) contenente informazioni sul genere, sulla nazionalità e sul vincolo di parentela della persona interessata che ne consentano l’identificazione – Trattamento illecito dei dati personali [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, a), e 5, § 1, a)] (v. punti 59‑61, 79, 80) Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Ulteriore trattamento di dati personali – Presupposti – Compatibilità dell’ulteriore trattamento dei dati con le finalità della loro raccolta iniziale – Pubblicazione di un comunicato stampa da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Dati inizialmente raccolti nel corso dell’indagine dell’OLAF – Dati successivamente trattati al fine di informare il pubblico sulle attività dell’OLAF – Violazione [Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2018/1725, artt. 4, § 1, b), e 6] (v. punti 67, 68, 70‑76) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Principio di presunzione d’innocenza – Inclusione – Informazione del pubblico sulle azioni dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in un comunicato stampa – Ammissibilità – Persona identificata o identificabile in un comunicato stampa che la indica come autore di un reato prima dell’accertamento della sua colpevolezza da parte di un giudice – Violazione sufficientemente qualificata del principio della presunzione di innocenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, artt. 9, § 1, e 10, § 5) (v. punti 86‑93, 110, 111, 114‑117, 119‑122) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Diritto ad una buona amministrazione e obbligo di diligenza – Obbligo di neutralità e di imparzialità – Inclusione – Divulgazione di informazioni inesatte in un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Induzione mediante l’uso del termine frode a ritenere colpevole la persona interessata – Violazione sufficientemente qualificata di tali obblighi (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, art. 10, § 5) (v. punti 126, 127, 142, 156‑159, 164‑167, 172) Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Nesso causale – Danni causati dalla pubblicazione di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Danno morale derivante da una lesione dell’onore e della reputazione – Danno morale derivante da un pregiudizio arrecato alla carriera professionale – Danno connesso allo stato di salute – Inclusione (Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1725, art. 65) (v. punti 181‑187, 200‑202, 216, 222, 225‑229) [OSCURATO:PERSONA], adito con ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, pur apportando sviluppi giurisprudenziali sulla protezione dei dati personali, condanna la [OSCURATO:PERSONA] europea a risarcire i danni causati dalla pubblicazione di un comunicato stampa dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: il «comunicato stampa controverso»). Nel settembre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] e un’università greca hanno firmato una convenzione di sovvenzione relativa al progetto di ricerca della ricorrente, una ricercatrice universitaria. Una volta completato il progetto e in forza della convenzione di sovvenzione, tale istituto ha chiesto all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), che aveva sostituito la [OSCURATO:PERSONA] in qualità di parte contraente, il versamento di una somma corrispondente alle spese sostenute, tra cui le spese per il personale. A seguito di una verifica finanziaria ex post , l’ERCEA ha concluso che un determinato importo di queste ultime non era finanziabile e ne ha quindi chiesto il rimborso all’università greca emettendo a tal fine una nota di addebito. Parallelamente, il direttore generale dell’OLAF, che era stato informato dall’ERCEA dei risultati della sua verifica, ha deciso, nel maggio 2015, di avviare un’indagine su eventuali irregolarità o su un’eventuale frode nell’ambito dell’esecuzione del progetto di ricerca ( 1 ). Nella sua relazione finale relativa a tale indagine, l’OLAF ha raccomandato, da un lato, all’ERCEA di adottare le misure adeguate per recuperare le somme considerate indebitamente percepite dall’università greca e, dall’altro, alle autorità giudiziarie nazionali, che ne avevano ricevuto comunicazione, di avviare, in particolare a carico della ricorrente, procedimenti per frode nonché falso e uso di atto falso. Successivamente, nel maggio 2020 l’OLAF ha pubblicato sul suo sito Internet il comunicato stampa controverso. Il mese successivo la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE diretto a ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno morale che tale comunicato stampa le avrebbe causato. Con sentenza del 4 maggio 2022, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente, considerando che quest’ultima non era stata in grado di dimostrare l’esistenza di un comportamento illecito dell’OLAF. La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte per ottenere l’annullamento della decisione del Tribunale. Con sentenza del 7 marzo 2024, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( 3 ), la Corte ha dichiarato, in particolare, che il Tribunale aveva commesso errori di diritto nel ritenere che la ricorrente non fosse identificata o identificabile nel comunicato stampa controverso e che le informazioni ivi contenute non rientrassero nella nozione di «dati personali». La Corte ha quindi annullato la sentenza del Tribunale e ha rinviato la causa a quest’ultimo. Giudizio del Tribunale In primo luogo, dopo aver ricordato i tre presupposti cumulativi per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale esamina la liceità del trattamento dei dati personali effettuato in occasione della pubblicazione del comunicato stampa controverso. Anzitutto, esso ritiene che l’informazione del pubblico in merito alle attività dell’OLAF, in particolare mediante la pubblicazione di comunicati stampa, sia necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito tale organo dell’Unione ( 4 ). Pertanto, secondo il Tribunale, l’OLAF, fermo restando il rispetto degli obblighi ad esso incombenti, non ha ecceduto i limiti delle proprie competenze pubblicando il comunicato stampa controverso. Tuttavia, il Tribunale constata che le informazioni riguardanti la ricorrente contenute in tale comunicato stampa, vale a dire la sua età, la sua cittadinanza e il suo genere, nonché il fatto che suo padre lavorava presso l’università greca e l’importo della sovvenzione, non solo consentono la sua identificazione, ma non sono neppure necessarie, ad eccezione dell’importo della sovvenzione concessa, all’informazione del pubblico in merito alle attività dell’OLAF nella lotta contro la frode. Pertanto, il Tribunale dichiara che la pubblicazione di tali dati costituisce un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente. Il Tribunale verifica poi la compatibilità dell’ulteriore trattamento dei dati, così come effettuato, con le finalità per le quali essi sono stati inizialmente raccolti. Nel caso di specie, i dati personali della ricorrente sono stati inizialmente raccolti nell’ambito dell’indagine condotta dall’OLAF per una finalità determinata che corrisponde al compito di lotta contro la frode di cui quest’ultimo è investito. Essi non sono stati raccolti in vista della pubblicazione di un comunicato stampa, che corrisponde certamente a una finalità connessa, ma diversa, vale a dire l’informazione del pubblico sulle attività dell’OLAF. Peraltro, oltre al nesso esistente tra le finalità della raccolta iniziale dei dati e del loro ulteriore trattamento, il Tribunale indica che non si può ritenere che l’OLAF abbia tenuto conto della natura dei dati trattati, in particolare in quanto essi consentono l’identificazione della ricorrente in relazione a presunti reati. Infatti, tenuto conto delle accuse mosse alla ricorrente e a giudicare dal contenuto degli articoli di stampa conseguenti alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, il Tribunale considera che l’OLAF non ha tenuto sufficientemente conto delle possibili conseguenze, per la ricorrente, dell’ulteriore trattamento dei suoi dati ( 5 ). Ne conclude che, l’OLAF, procedendo alla pubblicazione del comunicato stampa controverso, ha proceduto a un ulteriore trattamento dei dati personali della ricorrente in violazione del regolamento 2018/1725 ( 6 ). Da ultimo, al fine di determinare se l’asserita violazione costituisca una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, occorre determinare il margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni. A tale titolo, il Tribunale rileva che, anche supponendo che esso disponga di un certo margine discrezionale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento 2018/1725 ( 7 ), è giocoforza constatare che l’OLAF ha violato in modo grave e manifesto tali disposizioni pubblicando, nel comunicato stampa controverso, la cittadinanza, l’età e il vincolo di parentela della ricorrente. Inoltre, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, senza le informazioni menzionate in tale comunicato stampa, la probabilità che il contenuto di quest’ultimo fosse ripreso dai media sarebbe stata ridotta, consente non solo di escludere qualsiasi scusabilità dell’errore commesso dall’OLAF, ma anche di qualificare un elemento intenzionale. Pertanto, il Tribunale dichiara che l’OLAF, pubblicando il suo comunicato stampa, ha proceduto a un trattamento illecito dei dati personali della ricorrente in violazione del regolamento 2018/1725 ( 8 ), il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione. In secondo luogo, il Tribunale verifica la materialità della violazione, lamentata dalla ricorrente, del principio della presunzione di innocenza e dell’obbligo di rispettare la riservatezza delle indagini. A tal riguardo, esso ricorda che dalla sentenza su impugnazione risulta che la ricorrente è identificabile, almeno indirettamente, a causa degli elementi contenuti nel comunicato stampa controverso, il che costituisce un presupposto indispensabile per l’esame di un’eventuale violazione del principio della presunzione di innocenza. Per quanto riguarda l’asserita violazione, il Tribunale rileva che è già stato dichiarato che il rispetto del principio della presunzione di innocenza non osta a che, nell’intento di informare il pubblico delle azioni adottate nel contesto di eventuali inefficienze o frodi, un’istituzione dell’Unione menzioni le principali conclusioni della relazione finale dell’OLAF riguardante uno dei loro membri. Tuttavia, spetta a tale ufficio farlo in termini equilibrati e misurati, nonché attenendosi a un resoconto sostanzialmente fattuale ( 9 ). Pertanto, il Tribunale ritiene che non si possa contestare all’OLAF di aver violato il principio della presunzione di innocenza e la riservatezza delle indagini per il solo fatto di aver informato il pubblico delle conclusioni formulate nella sua relazione finale. Per contro, esso indica che occorre tener conto della scelta dei termini utilizzati, prendendo in considerazione il significato reale delle dichiarazioni e non la loro forma letterale. Nel caso di specie, esso constata che l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso deriva da una qualificazione giuridica dei fatti e implica l’esistenza di una colpevolezza della ricorrente. Inoltre, esso precisa che il fatto che il comunicato stampa in questione fosse accompagnato da una descrizione del compito dell’OLAF di svolgere indagini in cui si precisava che spetta alle autorità nazionali competenti pronunciarsi sulla colpevolezza della ricorrente non può essere sufficiente a fugare l’impressione di colpevolezza derivante dall’utilizzo del termine «frode». Inoltre, il fatto che siano in discussione «tutti i ricercatori» o «dieci ricercatori» non è determinante ai fini dell’accertamento della colpevolezza della ricorrente. Tuttavia, un siffatto elemento, poiché accentua il numero di persone interessate, rafforza il senso di colpevolezza della ricorrente risultante dall’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa. Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» in tale contesto non è misurato ai sensi dei criteri summenzionati. Parimenti, la qualificazione della condotta della ricorrente come «frode» va al di là di una presentazione essenzialmente fattuale delle conclusioni della relazione finale dell’OLAF. Alla luce di quanto precede, il Tribunale dichiara che l’OLAF, utilizzando il termine «frode» nel suo comunicato stampa, ha violato il principio della presunzione di innocenza ( 10 ). Per quanto riguarda l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, il Tribunale considera che, se è vero che l’OLAF dispone di un certo margine di discrezionalità quanto all’opportunità e al contenuto dei comunicati stampa, detto margine di discrezionalità tuttavia cessa in relazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Orbene, da un lato, il Tribunale ricorda di aver già dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’obbligo, ad essa incombente, di rispettare la presunzione di innocenza. Dall’altro lato, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso non può essere considerato una colpa scusabile. Infatti, si tratta di una qualificazione dei fatti addebitati alla ricorrente, che va oltre la semplice descrizione fattuale delle conclusioni formulate nella relazione finale dell’OLAF e che si inserisce in una strategia di comunicazione di quest’ultimo, la quale può essere considerata come non indicativa del riserbo atteso da un organo dell’Unione. Di conseguenza, l’utilizzo del termine «frode» nel comunicato stampa controverso costituisce una violazione sufficientemente qualificata del principio della presunzione di innocenza tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione. Pertanto, dopo aver esaminato le altre violazioni dedotte dalla ricorrente, l’esistenza di danni e di un nesso di causalità tra questi ultimi e le violazioni commesse dall’OLAF, il Tribunale condanna la [OSCURATO:PERSONA] a versare alla ricorrente un importo di EUR 50000, a titolo dei danni subiti a seguito della pubblicazione del comunicato stampa controverso. ( 1 ) Conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU 2013, L 248, pag. 1 ). ( 2 ) Sentenza del 4 maggio 2022, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑384/20 , non pubblicata, EU:T:2022:273 ). ( 3 ) Sentenza del 7 marzo 2024, OC/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑479/22 P , EU:C:2024:215 ). ( 4 ) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725. ( 5 ) Ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento 2018/1725. ( 6 ) Più precisamente, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725. ( 7 ) Più precisamente, l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 6, lettere da c) a e), del regolamento 2018/1725. ( 8 ) Più precisamente, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2018/1725. ( 9 ) Sentenza del 30 novembre 2022, KN/Parlamento ( T‑401/21 , EU:T:2022:736 , punto 67 e giurisprudenza citata). ( 10 ) Sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA] ( T 48/05 , EU:T:2008:257 , punti 219 e 314 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris