CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen. per la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore, è manifestamente infondato poiché prospetta - a sua volta tardivamente - la violazione di una norma processuale non relativa a nullità assoluta o inutilizzabilità patologica; che, infatti, secondo il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui nel giudizio di appello celebrato con le forme cartolari previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata - come nel caso di specie - per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Cirnigliaro, Rv. 286350 - 01; Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 - 01); che, in ogni caso, il motivo risulterebbe comunque insuperabilmente generico, poiché l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, P., Rv. 286664-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C