CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvylo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 10 giugno 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale rìforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma il 23 dicembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge (artt. 133 cod. pen., 129 cod. proc. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in ragione del carattere illegale della pena inflitta, non determinata in base alla cornice edittale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio - 8 marzo 2019, nonché in relazione all'erroneo riconoscimento della sussistenza della aggravante dell'ingente quantità. 3. Risulta acquisito dalla cancelleria certificato relativo alla morte del ricorrente, avvenuta in Terzigno in data 29 Gennaio 2022 nelle more della fissazione del presente ricorso. Ebbene, a seguito della morte della ricorrente, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.150 cod.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]