CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 22929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 15 giugno 2021 dal Tribunale di Teramo, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 178 lett. c), 180 e 545-bis cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica all'imputato della ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, con la quale era disposto rinvio della udienza al successivo 25 maggio 2023 per consentire al P.M. di interloquire sulla richiesta ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. formulata dalla difesa con le conclusioni scritte nell'ambito del rito cartolare, cosicché l'imputato non ha potuto interloquire sulla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non potendo esprimere il proprio consenso. 2.2. Con il secondo motivo violazione delll'art. 545-bis cod. proc. pen., 53 e 56-bis I. 24 novembre 1981 n. 689 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena in quanto l'imputato non era comparso per prestare il consenso né il difensore era munito di procura speciale. L'assunto della sentenza è errato - da un lato - per quanto detto con il precedente motivo non avendo l'imputato avuto notificato alcun invito alla comparizione personale e - dall'altro - avendo ritenuto necessario il conferimento di procura speciale al difensore ai fini della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e non, invece, ai soli fini dell'accettazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente valutati per la loro intrinseca correlazione, sono manifestamente infondati. 2.1. Come si legge nella sentenza impugnata la Corte di appello, a seguito della subordinata richiesta difensiva di pena sostitutiva formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte della procedura cartolare con la quale era trattato il gravame, ha disposto il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo la trattazione in presenza. A detta udienza le parti hanno concluso come riportato in sentenza (il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva e la difesa di accogliere l'appello e di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità). La Corte di appello ha poi rilevato l'inammissibilità della istanza di sostituzione della pena in quanto né l'imputato si era presentato all'udienza né il difensore si era munito di procura speciale. 2.2. Il ricorso proposto non tiene conto della conformazione della istanza di pena sostitutiva che, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d. leg.vo 1.0 ottobre 2022, n. 150, può essere formulata anche in grado di appello in conformità all'orientamento secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Ci3rtabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). 2.3. Cosicché, il rinvio della udienza per consentire al P.M. di interloquire sulla istanza difensiva formulata in sede cartolare è del tutto correttamente volto ad integrare il contraddittorio a riguardo, esulando da un preventivo giudizio di ammissibilità della istanza difensiva, e non induce alcuna violazione del contraddittorio in danno dell'imputato al quale, siccome rappresentato dal difensore, non spettava l'avviso del rinvio per la disposta trattazione orale correttamente notificato al suo difensore che non solo non ha eccepito alcunchè a riguardo in sede di conclusioni ma non ha adempiuto all'onere della corretta proposizione della istanza. La mancanza, nella specie, del consenso personalmente formulato dall'imputato (sia personalmente che a mezzo del procuratore speciale) in ordine alla applicazione della sanzione sostitutiva del tutto correttamente ha, quindi, giustificato la dichiarazione di inammissibilità della istanza difensiva. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in