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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 28597/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

N FATTO E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa,condizionalmente sospesa, per il reato di rapina impropria aggravata.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramiteil difensore fiduciario, che ha dedotto un unico motivo prospettando la violazionedell’art. 129 cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha operato un merorichiamo agli atti di indagine senza spendere alcuna argomentazione in punto diinsussistenza di cause di proscioglimento, lamentando altresì errori nel calcolodella pena applicata e l’assenza di motivazione con riferimento ai singoli passaggidel computo della sanzione.3.

Il motivo proposto non è consentito perché in contrasto con la previsionedell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione controla sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della penao della misura di sicurezza.Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc.pen., delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati cheriguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche la carentemotivazione della decisione che in questa sede viene, di fatto, dedotta, unitamentealla prospettazione di asseriti errori nel calcolo della pena applicata che, tuttavia,non sono stati specificamente indicati.4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità dirito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma5-bis cod. proc. pen.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento dellasomma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa,condizionalmente sospesa, per il reato di rapina impropria aggravata.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramiteil difensore fiduciario, che ha dedotto un unico motivo prospettando la violazionedell’art. 129 cod. proc. pen. poiché la sentenza impugnata ha operato un merorichiamo agli atti di indagine senza spendere alcuna argomentazione in punto diinsussistenza di cause di proscioglimento, lamentando altresì errori nel calcolodella pena applicata e l’assenza di motivazione con riferimento ai singoli passaggidel computo della sanzione.3. Il motivo proposto non è consentito perché in contrasto con la previsionedell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione controla sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della penao della misura di sicurezza.Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc.pen., delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati cheriguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche la carentemotivazione della decisione che in questa sede viene, di fatto, dedotta, unitamentealla prospettazione di asseriti errori nel calcolo della pena applicata che, tuttavia,non sono stati specificamente indicati.4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità dirito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma5-bis cod. proc. pen.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento dellasomma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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