CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eesb ; OSSERVA 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona con cui si è confermata la pronunzia di primo grado con cui quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e porto abusivo di armi od altri oggetti atti ad offendere; 2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante dell'esposizione per necessità o consuetudine o per destinazione dei beni sottratti a pubblica fede, oltre ad essere inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, quindi non specifici (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 2:77710-01); la prevalente giurisprudenza di legittimità riconosce l'aggravante in esame apDlicabile non soltanto ove la necessità da soddisfare abbia carattere straordinario, ma anche quando questa attenga alle ordinarie incombenze della vita quotidiana (sul punto Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119-01 ai sensi della quale devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità; Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504-01 per cui, in tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte); 3.Considerato che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione di legge per aver il giudice di secondo grado affermato la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, avendo incluso nel concetto di armi od oggetti atti ad offendere i coltellini multiuso e le forbici di cui l'imputato veniva trovato in possesso, oltre ad essere anch'esso essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01) è manifestamente infondato in quanto secondo giurisprudenza da lungo tempo consolidata il coltello comunemente detto "multiuso" è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo, quest'ultimo non addotto nel caso di specie (Sez. 1, n. 13015 del 02/10/1998, Maffei, Rv. 212986-01); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C