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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 23582/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11127 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma alViale [OSCURATO:PERSONA] n. 294 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato nel giudizio di appello presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Senigallia (AN), alla via Armellini n. 32; –intimato – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

MARCHE , n. 719 / 1/ 20 1 6 , depositatain data 3 / 11 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Con ricorso notificato in data 28/5/2015, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente” o “il ricorrente” ) propose ricorso alla C.T.P. di Macerata chiedendo che si dichiarasse la nullità della cartella di pagamento n. 06320140011461288 per euro 22.577,71 a titolo di Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2010.

Il contribuente dedusse l’inesistenza della notifica, perché la cartella di pagamento a lui notificata ex art. 140 c.p.c. aveva visto, all’atto del recapito della successiva raccomandata informativa, l’intervento di una società di recapito privata in luogodi [OSCURATO:PERSONA].

Dedusse, inoltre, la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione e contestò anche la richiesta dei compensi da parte dell’agente della riscossione, sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (“l’agente della riscossione”) si costituì in giudizio deducendo la ritualitàdel procedimento notificatorio della cartella di pagamento, notificata dal messo notificatore dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il deposito del piego presso la casa comunale e spedendo la raccomandata informativa con avviso di ricevimento tramite un operatore postale r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] privato (Nexive); dall’avviso di ricevimento risultava che il contribuente aveva ricevuto la raccomandata in data 15/4/2015, dando poi corso tempestivamente all’impugnazione della cartella di pagamento.

L’agente della riscossione contestò anche gli altri motivi di impugnazione proposti dal contribuente.

La C.T.P. di Macerata rigettò il ricorso del contribuente.

Su appello del contribuente, la C.T.R. delle Marche riformò totalmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il recapito della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. effettuato da una società privata e non da [OSCURATO:PERSONA] avesse viziato insanabilmente di inesistenzail procedimento notificatorio della cartella di pagamento.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato a due motivi.

Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazioned i norme di diritto ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.”, l’agente della riscossione si duole che la sentenza d’appello abbia ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento nonostante che il procedimento notificatorio della stessa sia stato affidato ad un messo regolarmente incaricato.

La società privata di recapiti era stata incaricata della sola consegna della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., raccomandata regolarmente ricevuta dal contribuente, tant’è che egli propose tempestivo ricorso in primo grado contro la cartella di pagamento. r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riscossione, inoltre, ripercorre l’iter giurisprudenziale e normativo che indurrebbe a ritenere valida la notifica eseguita nei confronti dell’odierno contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto sanato il vizio della notificazione: il contribuente, infatti, avevaconosciuto la cartella di pagamento in seguito al compimento del procedimento notificatorio, tant’è che aveva proposto tempestivo ricorso contro di essa dinanzi alla C.T.P.di Macerata.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.

Le SezioniUnite di questa Corte, con la s entenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01) , hanno chiarito che le notifiche eseguite dall’operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 201 7 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Orbene, nel caso di specierisulta che il contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa,speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed avendo egli notificato il ricorso dinanzi alla C.T.P. all’agente della riscossione in data 28/5/2015,si era realizzato in capo a luilo scopo di conoscenza proprio della notificazione .

3.1. La sentenza è cassatae la causa è rinviata , anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che, in r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, esaminerà gli altri motivi di appello rimasti assorbiti dalla decisione cassata.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche, per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11127 / 20 1 7 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma alViale [OSCURATO:PERSONA] n. 294 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato nel giudizio di appello presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Senigallia (AN), alla via Armellini n. 32; –intimato – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. MARCHE , n. 719 / 1/ 20 1 6 , depositatain data 3 / 11 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Con ricorso notificato in data 28/5/2015, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente” o “il ricorrente” ) propose ricorso alla C.T.P. di Macerata chiedendo che si dichiarasse la nullità della cartella di pagamento n. 06320140011461288 per euro 22.577,71 a titolo di Irpef e Iva in relazione all’anno d’imposta 2010. Il contribuente dedusse l’inesistenza della notifica, perché la cartella di pagamento a lui notificata ex art. 140 c.p.c. aveva visto, all’atto del recapito della successiva raccomandata informativa, l’intervento di una società di recapito privata in luogodi [OSCURATO:PERSONA]. Dedusse, inoltre, la nullità della cartella per mancanza della sottoscrizione e contestò anche la richiesta dei compensi da parte dell’agente della riscossione, sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (“l’agente della riscossione”) si costituì in giudizio deducendo la ritualitàdel procedimento notificatorio della cartella di pagamento, notificata dal messo notificatore dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con il deposito del piego presso la casa comunale e spedendo la raccomandata informativa con avviso di ricevimento tramite un operatore postale r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] privato (Nexive); dall’avviso di ricevimento risultava che il contribuente aveva ricevuto la raccomandata in data 15/4/2015, dando poi corso tempestivamente all’impugnazione della cartella di pagamento. L’agente della riscossione contestò anche gli altri motivi di impugnazione proposti dal contribuente. La C.T.P. di Macerata rigettò il ricorso del contribuente. Su appello del contribuente, la C.T.R. delle Marche riformò totalmente la sentenza di primo grado, ritenendo che il recapito della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. effettuato da una società privata e non da [OSCURATO:PERSONA] avesse viziato insanabilmente di inesistenzail procedimento notificatorio della cartella di pagamento. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione, affidato a due motivi. Il contribuente, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazioned i norme di diritto ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 140 c.p.c.”, l’agente della riscossione si duole che la sentenza d’appello abbia ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento nonostante che il procedimento notificatorio della stessa sia stato affidato ad un messo regolarmente incaricato. La società privata di recapiti era stata incaricata della sola consegna della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., raccomandata regolarmente ricevuta dal contribuente, tant’è che egli propose tempestivo ricorso in primo grado contro la cartella di pagamento. r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della riscossione, inoltre, ripercorre l’iter giurisprudenziale e normativo che indurrebbe a ritenere valida la notifica eseguita nei confronti dell’odierno contribuente. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 156 c.p.c.”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto sanato il vizio della notificazione: il contribuente, infatti, avevaconosciuto la cartella di pagamento in seguito al compimento del procedimento notificatorio, tant’è che aveva proposto tempestivo ricorso contro di essa dinanzi alla C.T.P.di Macerata. 3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Le SezioniUnite di questa Corte, con la s entenza n. 299 del 10/01/2020 (Rv. 656575 - 01) , hanno chiarito che le notifiche eseguite dall’operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 201 7 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). Orbene, nel caso di specierisulta che il contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa,speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed avendo egli notificato il ricorso dinanzi alla C.T.P. all’agente della riscossione in data 28/5/2015,si era realizzato in capo a luilo scopo di conoscenza proprio della notificazione . 3.1. La sentenza è cassatae la causa è rinviata , anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, che, in r.g. n. 11127/2017a.c.20 /6/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, esaminerà gli altri motivi di appello rimasti assorbiti dalla decisione cassata. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche, per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo
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