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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 1968

Cassazione n. 21576/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1968 avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ai danni della società Digitmedia, fallita il 10 settembre 2015, di cui era amministratore.

La bancarotta patrimoniale, in particolare, è stata ravvisata per avere Toscano concorso a cagionare il dissesto della società, disponendo o comunque avallando un'operazione di capitalizzazione fittizia.

Il dolo del reato è stato derivato dalla consapevolezza, in capo a Toscano, della inesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale sociale deliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero- accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Queste ultime, a loro volta sono risultate riscontrate, da un lato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontro documentale, da Toscano delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte di lui, dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il 14 luglio 2015, per deliberare in argomento.

2. Toscano ha chiesto alla Corte di appello di Brescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisione del giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza: a) la missiva, spedita una settimana prima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, ne invocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazione testimoniale, assunta in sede di investigazione difensiva, a sostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto; b) altra missiva, recante la data del 22 giugno 2012, in apparenza riferibile, in qualità di mittente, alla banca spagnola (BBVA) che figurava depositaria del conto titoli intestato a Digitmedia, contenente il relativo saldo, nonché la documentazione inerente le verifiche che Toscano aveva compiuto circa l'autenticità di tale oggetto di corrispondenza; c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo, assunte nella medesima sede di investigazione difensiva.

3. Con la sentenza in epigrafe l'istanza di revisione è stata respinta.

Secondo la Corte di appello di Brescia, infatti, gli elementi di prova presentati non sono idonei a travolgere il giudicato.

La giustificazione, tardivamente esibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di un impedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenza dell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società.

L'approfondimento, che Toscano avrebbe operato presso la banca spagnola, era simulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di Tenconi, e neppure era dato sapere quale fosse l'esito delle verifiche di cui al punto b).

I dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dichiaravano convinti della buona fede di Toscano, esprimevano null'altro che opinioni personali.

La dichiarante Antongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile 2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che Digitmedia non compariva tra i clienti di BBVA, la quale, tramite la filiale italiana, aveva disconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a).

Tale dichiarazione portava ulteriori elementi a carico, nell'ottica della riaffermazione della penale responsabilità.

4. Toscano ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia.

Nell'unico articolato motivo, qui illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

4.1. Il ricorrente rappresenta che il nodo cruciale della domandata revisione stava nella dimostrazione che le attività di approfondimento„ messe in essere dall'imputato per riscontrare l'effettività del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale sociale, risalivano a data ben anteriore all'anno 2017 (nel quale soltanto, secondo l'accertamento passato in giudicato, sarebbero state avviate), come la prova documentale di cui al punto a), mai in precedenza apprezzata, mirava a dimostrare.

Le ragioni, per le quali il giudice a quo aveva svalutato tale prova, non sarebbero intellegibili.

Toscano si era interessato anticipatamente e la missiva del 2012 fornirebbe idonee rassicurazioni sulla titolarità dei diritti di obbligazione in capo alla società; egli era tutt'altro che consapevole della loro inesistenza.

E non sarebbe vero che le verifiche inerenti l'autenticità della missiva 22 giugno 2012 non fossero andate a buon fine.

4.2. Sotto altro profilo, l'impedimento a partecipare all'assemblea sarebbe stato comunicato tempestivamente, come documentato dalle prove nuove.

Non essendo tale atteggiamento stato mosso da ragioni strumentali, esso farebbe cadere l'argomento di riscontro facente leva sulla diserzione immotivata dall'assemblea medesima.

Tale argomento sarebbe stato irragionevolmente ritenuto inconferente.4.3.

Il ricorrente, nel censurare passaggi argomentativi ulteriori della sentenza impugnata, deduce come la stessa, avendo ingiustamente depotenziato la valenza dimostrativa delle prove nuove, si sia anche sottratta all'obbligo di rivalutazione complessiva del quadro probatorio, aprioristicamente additato come immutato, o addirittura rafforzato, nella sua valenza probatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo quanto in esso giustamente evidenziato, gli aspetti interessati dalla prova nuova versata nel giudizio di revisione coincidono con gli elementi di riscontro del dolo, costituito dalla consapevolezza in capo a Toscano della fittizietà dell'aumento del capitale sociale, quest'ultima principalmente affermata, dalla sentenza passata in giudicato, sulla base delle dichiarazioni di Tenconi.

Secondo quest'ultimo, entrambi i fratelli Toscano erano consapevoli della insussistenza del pacchetto obbligazionario conferito, e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe direttamente incaricato il dichiarante di procedere all'operazione fittizia.

Per riscontrare le affermazioni di Tenconi, la sentenza passata in giudicato valorizza sia le ricerche poste in essere da Toscano solo nell'anno 2017, tardivamente e quindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazione all'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.

3. Le prove acquisite mirano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] condivise, fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul deposito delle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indotti dalla difesa) della loro esistenza e autenticità.

Esse svelano altresì che Toscano avanzò, per tempo, richiesta di rinvio dell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento che addusse a ragione del rinvio.

La sentenza impugnata non si pone in adeguato confronto con tali elementi, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine ad incrinare il giudicato.

La sentenza stessa non tiene conto, tuttavia, del principio per cui il giudizio di attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nella specie - la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico. 4.

Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio (che si designa in altra sezione della Corte di appello di Brescia), colmando le evidenziate lacune argomentatíve, rivaluti con piena libertà di apprezzamento la tenuta dei riscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria.

Il fine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addotte permettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenere ulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01), l'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1968 avverso la sentenza del 20/04/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ai danni della società Digitmedia, fallita il 10 settembre 2015, di cui era amministratore. La bancarotta patrimoniale, in particolare, è stata ravvisata per avere Toscano concorso a cagionare il dissesto della società, disponendo o comunque avallando un'operazione di capitalizzazione fittizia. Il dolo del reato è stato derivato dalla consapevolezza, in capo a Toscano, della inesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale sociale deliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni etero- accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Queste ultime, a loro volta sono risultate riscontrate, da un lato, dal carattere tardivo delle attività di approfondimento e riscontro documentale, da Toscano delegate nell'anno 2014 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e, dall'altro, dalla volontaria diserzione, da parte di lui, dell'assemblea dei soci appositamente convocata dal collegio sindacale, per il 14 luglio 2015, per deliberare in argomento. 2. Toscano ha chiesto alla Corte di appello di Brescia, competente ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisione del giudicato, adducendo, quali nuove prove dimostrative della sua innocenza: a) la missiva, spedita una settimana prima della seduta dell'assemblea, con cui egli, in qualità di amministratore, ne invocava il differimento per pregressi impegni personali, e una dichiarazione testimoniale, assunta in sede di investigazione difensiva, a sostegno del fatto che l'impedimento fosse stato effettivamente addotto; b) altra missiva, recante la data del 22 giugno 2012, in apparenza riferibile, in qualità di mittente, alla banca spagnola (BBVA) che figurava depositaria del conto titoli intestato a Digitmedia, contenente il relativo saldo, nonché la documentazione inerente le verifiche che Toscano aveva compiuto circa l'autenticità di tale oggetto di corrispondenza; c) ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo, assunte nella medesima sede di investigazione difensiva. 3. Con la sentenza in epigrafe l'istanza di revisione è stata respinta. Secondo la Corte di appello di Brescia, infatti, gli elementi di prova presentati non sono idonei a travolgere il giudicato. La giustificazione, tardivamente esibita, della mancata presenza in assemblea non dava conto dell'esistenza di un impedimento insuperabile, che potesse realmente spiegare l'assenza dell'amministratore da una riunione determinante per le sorti della società. L'approfondimento, che Toscano avrebbe operato presso la banca spagnola, era simulato, alla luce delle insuperate dichiarazioni di Tenconi, e neppure era dato sapere quale fosse l'esito delle verifiche di cui al punto b). I dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si dichiaravano convinti della buona fede di Toscano, esprimevano null'altro che opinioni personali. La dichiarante Antongiovanni aveva affermato di essere venuta a conoscenza, già nell'aprile 2015, due mesi prima della ricordata seduta assembleare, che Digitmedia non compariva tra i clienti di BBVA, la quale, tramite la filiale italiana, aveva disconosciuto l'estratto conto titoli e la corrispondenza di cui al punto a). Tale dichiarazione portava ulteriori elementi a carico, nell'ottica della riaffermazione della penale responsabilità. 4. Toscano ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico articolato motivo, qui illustrato nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. 4.1. Il ricorrente rappresenta che il nodo cruciale della domandata revisione stava nella dimostrazione che le attività di approfondimento„ messe in essere dall'imputato per riscontrare l'effettività del pacchetto obbligazionario oggetto dell'aumento di capitale sociale, risalivano a data ben anteriore all'anno 2017 (nel quale soltanto, secondo l'accertamento passato in giudicato, sarebbero state avviate), come la prova documentale di cui al punto a), mai in precedenza apprezzata, mirava a dimostrare. Le ragioni, per le quali il giudice a quo aveva svalutato tale prova, non sarebbero intellegibili. Toscano si era interessato anticipatamente e la missiva del 2012 fornirebbe idonee rassicurazioni sulla titolarità dei diritti di obbligazione in capo alla società; egli era tutt'altro che consapevole della loro inesistenza. E non sarebbe vero che le verifiche inerenti l'autenticità della missiva 22 giugno 2012 non fossero andate a buon fine. 4.2. Sotto altro profilo, l'impedimento a partecipare all'assemblea sarebbe stato comunicato tempestivamente, come documentato dalle prove nuove. Non essendo tale atteggiamento stato mosso da ragioni strumentali, esso farebbe cadere l'argomento di riscontro facente leva sulla diserzione immotivata dall'assemblea medesima. Tale argomento sarebbe stato irragionevolmente ritenuto inconferente.4.3. Il ricorrente, nel censurare passaggi argomentativi ulteriori della sentenza impugnata, deduce come la stessa, avendo ingiustamente depotenziato la valenza dimostrativa delle prove nuove, si sia anche sottratta all'obbligo di rivalutazione complessiva del quadro probatorio, aprioristicamente additato come immutato, o addirittura rafforzato, nella sua valenza probatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto in esso giustamente evidenziato, gli aspetti interessati dalla prova nuova versata nel giudizio di revisione coincidono con gli elementi di riscontro del dolo, costituito dalla consapevolezza in capo a Toscano della fittizietà dell'aumento del capitale sociale, quest'ultima principalmente affermata, dalla sentenza passata in giudicato, sulla base delle dichiarazioni di Tenconi. Secondo quest'ultimo, entrambi i fratelli Toscano erano consapevoli della insussistenza del pacchetto obbligazionario conferito, e [OSCURATO:PERSONA] avrebbe direttamente incaricato il dichiarante di procedere all'operazione fittizia. Per riscontrare le affermazioni di Tenconi, la sentenza passata in giudicato valorizza sia le ricerche poste in essere da Toscano solo nell'anno 2017, tardivamente e quindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustificata partecipazione all'assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale. 3. Le prove acquisite mirano ad accreditare il fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] condivise, fin dall'anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di avere certezza sul deposito delle obbligazioni presso la banca spagnola, convinto (secondo i testimoni indotti dalla difesa) della loro esistenza e autenticità. Esse svelano altresì che Toscano avanzò, per tempo, richiesta di rinvio dell'assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza dell'impedimento che addusse a ragione del rinvio. La sentenza impugnata non si pone in adeguato confronto con tali elementi, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine ad incrinare il giudicato. La sentenza stessa non tiene conto, tuttavia, del principio per cui il giudizio di attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizio di cognizione, deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si contesti - come nella specie - la reale esistenza dei fatti storici nei quali è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tra le molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01), senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una mera rilettura di tipo logico e critico. 4. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio (che si designa in altra sezione della Corte di appello di Brescia), colmando le evidenziate lacune argomentatíve, rivaluti con piena libertà di apprezzamento la tenuta dei riscontri alla luce dell'intera piattaforma probatoria. Il fine della rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove addotte permettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostenere ulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772-01), l'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnat
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