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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 25018/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore della parte civile che ha chiesto rigettarsi il ricorso ovvero in subordine confermarsi le statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 Luglio 2021, pronunziando sull' appello proposto dalla sola parte civile Autostrade per l'Italia avverso la pronunzia del Tribunale di Cassino in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all' art. 641 c.p., t dichiarava l'estinzione del reato per maturata prescrizione, condannando il Capasso al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma che ha dedotto violazione di legge assumendo stante la pronunzia assolutoria non impugnata e passata in autorità di giudicato, la corte di appello non avrebbe potuto dichiarare la maturata prescrizione ed ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata quanto alla pronunzia di intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va, invero, rilevato che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado). (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268894 -

01. E' stato, ancora, condivibilmente osservato che la previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 43644 del 11/09/2019 Ud. (dep. 25/10/2019) Rv. 277375 - 03 Alla luce dei cennati principi appare evidente che la corte di appello, a fronte della disposta assoluzione in primo grado del Capasso, non poteva, in assenza di impugnazione da parte del P.M., emettere una pronunzia di intervenuta prescrizione, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata sul punto.

3. In ragione della natura della pronunzia non possono essere liquidate spese processuali in favore della parte civile Autostrade per l'Italia.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022 C.. er

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dal difensore della parte civile che ha chiesto rigettarsi il ricorso ovvero in subordine confermarsi le statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 Luglio 2021, pronunziando sull' appello proposto dalla sola parte civile Autostrade per l'Italia avverso la pronunzia del Tribunale di Cassino in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all' art. 641 c.p., t dichiarava l'estinzione del reato per maturata prescrizione, condannando il Capasso al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma che ha dedotto violazione di legge assumendo stante la pronunzia assolutoria non impugnata e passata in autorità di giudicato, la corte di appello non avrebbe potuto dichiarare la maturata prescrizione ed ha chiesto, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata quanto alla pronunzia di intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va, invero, rilevato che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado). (Sez. 3, Sentenza n. 3083 del 18/10/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 268894 - 01. E' stato, ancora, condivibilmente osservato che la previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 43644 del 11/09/2019 Ud. (dep. 25/10/2019) Rv. 277375 - 03 Alla luce dei cennati principi appare evidente che la corte di appello, a fronte della disposta assoluzione in primo grado del Capasso, non poteva, in assenza di impugnazione da parte del P.M., emettere una pronunzia di intervenuta prescrizione, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata sul punto. 3. In ragione della natura della pronunzia non possono essere liquidate spese processuali in favore della parte civile Autostrade per l'Italia. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. Così deciso in Roma, in data 8 Aprile 2022 C.. er
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